Tempo fa, appena aperto il mio Studio, mi occupai di una vicenda di privacy per conto di un giovane ragazzo (che chiamerò Tizio) che aveva ricevuto dalla ex fidanzata (che chiamerò Caia) una mail, con la quale la ragazza gli comunicava che, a fronte di un gesto che egli rivendicava invece come diritto alla libera manifestazione del proprio pensiero, si sarebbe rivolta al Giudice e al Garante per lamentare la violazione della propria privacy.

In estrema sintesi, Tizio era stato lasciato dalla ragazza e - la sera stessa che aveva compreso l’impossibilita` di un riavvicinamento - aveva iniziato ad elaborare il lutto cominciando a scrivere un racconto della loro storia, identificando Caia con nome e cognome e riferendosi a lei in terza persona singolare.

In piu` di quaranta pagine (ho estratto il fascicolo dall’Archivio e ho qui davanti il manoscritto e gli appunti), Tizio descriveva il giorno in cui aveva conosciuto Caia, la sensazione del primo bacio, i primi sentimenti e le vicende che avevano portato alla fine del rapporto.

Tizio apprezzava a tal punto il proprio scritto che, una volta terminato, decideva di inserirne in prima pagina una fotografia nella quale i due si guardavano intensamente negli occhi, di farlo stampare e rilegare e di inviarlo all’amata che, alcuni giorni dopo, riscontrava il gesto con un messaggio nel quale si complimentava per la capacita` narrativa dell’autore.

Alcuni giorni dopo, Tizio epurava lo scritto dei riferimenti piu` intimi e personali e decideva di inviarlo in via riservata ad un’amica comune (Sempronia).

Nella circostanza, Tizio invitava Sempronia a condividere con se´ il contenuto del racconto perche´ lo scritto rappresentava il proprio punto di vista sulla storia d’amore che aveva vissuto con Caia.

Da quanto e` dato di leggere nei miei appunti, la motivazione del gesto era duplice: da un canto, Sempronia aveva affrontato con il proprio partner lo stesso problema che aveva causato l’allontanamento tra Tizio e Caia e la caparbieta` con la quale i due amici l’avevano invece risolto lo faceva sorridere con partecipe compiacimento.

D’altra parte, Tizio supponeva che, in ragione del contenuto del racconto, l’iniziativa non avrebbe violato in alcun modo la riservatezza di Caia, atteso che quanto narrato riguardava in larga parte se stesso e il proprio carattere e che, quanto al resto, l’invio di un racconto a Sempronia sarebbe equivalso ad un proprio sfogo con Sempronia in occasione di un caffe` o di un aperitivo, circostanza questa che – considerato lo stato d’animo di Tizio - Caia avrebbe certamente compreso e trovato del tutto naturale.

Insomma, Sempronia non era una persona qualsiasi.

Sempronia era una delle migliori amiche di Caia e, agli occhi di Tizio, era una ragazza affidabile, seria, responsabile e, soprattutto, capace di comprendere i sentimenti di cui in narrativa.

Lamentava invece Caia la violazione della propria privacy, sul quadruplice presupposto che la narrazione 1) indicava continuamente il proprio nome e cognome; 2) era stata comunicata in forma scritta; 3) si era dilungata per piu` di quaranta pagine; 4) riguardava anche “la sua storia”.

Replicava Tizio 1) che l’indicazione del nome e del cognome era del tutto irrilevante, atteso che la relazione tra Tizio e Caia era nota a Sempronia e che l’utilizzo anche del cognome costituiva mero espediente stilistico per sottolineare che, per superare quel momento, da quel giorno Egli avrebbe dovuto imporsi di considerare Caia come una perfetta Miss. Pincopallino; 2) che l’adozione della forma scritta e la lunghezza del racconto erano altresi` ininfluenti, poiche´ – a contrario - il presunto

disvalore del proprio gesto non sarebbe venuto meno in caso di rivelazione di notizie riservate in forma orale nell’ambito di uno sfogo di appena dieci minuti; 3) che, nello scritto, Egli aveva raccontato esclusivamente i propri sentimenti, i propri sati d’animo, i propri pensieri e che pertanto Tizia non avrebbe potuto impedirgli di comunicarli all’amica.

Procediamo ad esaminare la fattispecie.

 E’ utile osservare che il Codice sulla Privacy intende garantire che il trattamento dei dati  personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle liberta` fondamentali, nonche´ della dignita` dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identita` personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Costituisce, tra l’altro, dato personale, qualunque informazione relativa a una persona fisica e costituisce, tra l’altro, trattamento la comunicazione, da intendersi come il dare conoscenza dei dati personali a uno o piu` soggetti determinati diversi dall'interessato.

D’altra parte, l’art. 5, 3° c. chiarisce che “Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali e` soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilita` e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 15 e 31.

E’ utile osservare, in merito, che Tizio ha trattato dati personali di Caia mediante loro comunicazione occasionale (unica, isolata e non sistematica) a un soggetto determinato (e soltanto ad uno) e non ha effettuato quindi alcuna diffusione, non avendoli messi a disposizione di una cerchia indeterminata di soggetti (pubblicazione).

Pertanto, la fattispecie non appare ascrivibile alla disciplina del Testo Unico, poiche´ a) Tizio ha trattato dati per fini esclusivamente personali e b) non li ha diffusi bensi` comunicati – occasionalmente - ad una persona determinata.

D’altra parte, Tizio non avrebbe dovuto adottare alcuna misura di sicurezza idonea ma sarebbe stato destinatario dell’obbligo di uniformare il trattamento a misure di sicurezza minime; inoltre, non avrebbe dovuto raccogliere il consenso espresso di Caia.1

In conclusione, da un punto di vista squisitamente giuridico, Tizio deve essere mandato assolto da qualsiasi imputazione2 e richiesta di risarcimento del danno formulati o formulandi da Caia, nei confronti della quale – pur tuttavia – potranno essere forse opportune delle scuse.

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1 Si veda, relativamente ad una fattispecie oggettivamente molto piu` grave, Cass. Pen. 15 febbraio 2005, n. 5728 che esclude la necessita` del consenso sul presupposto che”...secondo la contestazione, i dati personali (della presunta vittima) sarebbero stati forniti dall’imputato a quattro provider al fine di aprire un sito internet e tre nuovi indirizzi di posta elettronica, e quindi in realta`, sempre secondo il capo di imputazione, non sarebbero stati esposti alla pubblica consultazione, ma solo consegnati a un imprenditore privato quale fornitore del servizio richiesto, sicche´, rileva la Corte, non puo` configurarsi una diffusione di dati o una comunicazione sistematica, non essendovi un pubblico accesso agli stessi o una loro immediata esposizione.

2 Si veda, in un caso di altrettanta maggiore gravita`, Cass. pen. Sez. V Sent., 22/10/2008, n. 46454, secondo la cui massima “Il reato di trattamento illecito di dati personali (art. 35 L. 31 dicembre 1996, n. 675, oggi art. 167 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) non e` integrato se il trattamento dei dati avvenga per fini esclusivamente personali, senza una loro diffusione o destinazione ad una comunicazione sistematica” che risolve il caso in cui era “...stato accertato dal giudice di merito che l'accesso ai dati personali di altra Caia - conservati nel sistema informatico della TIM - in una col successivo trattamento degli stessi (consistito nell'estrarre le informazioni sul traffico telefonico da e verso le utenze di terzi), e` stato effettuato da altro Tizio, nell'interesse di altra Sempronia, per una sola volta e allo scopo di raccogliere prove circa l'infedelta` del marito della committente.

Tale modo di atteggiarsi della fattispecie rende utilmente invocabile la clausola limitativa introdotta dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 5, comma 3, secondo cui "il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali e` soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione"; esula, infatti, nel caso concreto, la destinazione dei dati raccolti alla comunicazione sistematica o alla diffusione, mentre e` di tutta evidenza la riconducibilita` della condotta a fini esclusivamente personali della F., nel cui interesse il trattamento dei dati e` stato eseguito.

La richiamata clausola di limitazione, estendendo la sua portata all'intera disciplina del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (cosiddetto "codice della privacy"), opera anche in riferimento al reato di cui alla L. 31 dicembre 1996, n. 675, art. 35, attesa la continuita` normativa con la disposizione attualmente vigente di cui all'art. 167 dello stesso D.Lgs. (Cass. 5 marzo 2008, Amorosi e altro; Cass. 26 marzo 2004, Modena); ne deriva l'esclusione di responsabilita` degli imputati, stante la difformita` del fatto rispetto alla previsione della norma incriminatrice.”.