Le principali retribuzioni differite sono:
- tredicesima (prevista in tutti i contratti)
- quattordicesima (es. terziario)
- ex premi di rendimento (es. credito)
- Premi di produzione
- altre mensilità aggiuntive

La tredicesima è un compenso plurimensile determinato normativamente solo per i seguenti settori:

- portieri di stabili (L. 215/1953, art. 1);
- lavoratori addetti ai servizi domestici (L. 940/1953 e L. 339/1958, art. 19);
- lavoratori a domicilio (L. 877/1973, art. 8).

Nel settore industriale, la regolamentazione con i “contratti corporativi” del 5 agosto 1937 e del 14 dicembre 1938, rispettivamente per impiegati e operai, è stata successivamente implementata con l’accordo interconfederale del 27 ottobre 1946 con valore erga omnes (D.P.R. 28 luglio 1960, n. 1070) che prevedeva (e prevede in quanto tuttora in vigore) la commisurazione dell’erogazione della tredicesima (sia per gli impiegati sia per gli operai) prendendo a riferimento la “retribuzione globale di fatto”.
In tutti gli altri settori, la regolamentazione della tredicesima, è disciplinata dai CCNL.
A fronte delle molteplici discipline contrattuali è possibile identificare i seguenti principi generali:

Maturazione: la tredicesima matura dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno;
Momento dell’erogazione: la tredicesima è generalmente erogata prima del Natale (alcune aziende prevedo l’erogazione di un acconto con successiva determinazione del saldo da erogare nel cedolino della mensilità di dicembre);
Importo: la tredicesima è generalmente pari ad una mensilità di retribuzione per il personale a retribuzione fissa e ad un determinato numero di ore per il personale a retribuzione oraria;
Retribuzione di riferimento: la tredicesima è determinata tenendo a riferimento la retribuzione di dicembre o dell’ultimo giorno di lavoro in caso di cessazione;
Rapporto di lavoro di durata inferiore all’anno: in caso di assunzione e/o cessazione in corso d’anno, dall’importo totale della tredicesima, si detraggono i ratei relativi al periodo non coperto dal rapporto di lavoro (anche in questo caso è fondamentale verificare la disciplina contrattuale: ad esempio nel CCNL Credito basta un giorno di lavoro, in caso di assunzione o cessazione, per maturare l’intero rateo; in altri CCNL come quello del commercio è necessario lavorare almeno 15 giorni).
Periodo di Prova: la tredicesima matura durante il periodo di prova;
Periodo di Preavviso: la tredicesima matura durante il periodo di preavviso;
Lavoratori Part Time: l’importo della tredicesima è rapportato all’orario di lavoro;
Trattamento di fine rapporto: la tredicesima, salvo diversa previsione contrattuale, è computabile nel calcolo del TFR;
Trattamento previdenziale e Fiscale: la tredicesima deve essere assoggettata alla normale contribuzione previdenziale e alle normali ritenute fiscali (tassazione ordinaria ma autonoma) senza tuttavia applicare la no tax area e le deduzioni per carichi familiari.

Similare discorso deve essere fatto per la quattordicesima laddove prevista (es. ccnl commercio).
In prossimità delle festività estive i datori di lavoro, qualora tenuti dalla contrattazione collettiva, devono erogare la quattordicesima mensilità al personale dipendente sulla base dei criteri fissati dalla contrattazione di riferimento.
Maturazione: la quattordicesima matura dal 1° luglio al 30 giugno di ciascun anno;
Momento dell’erogazione: la quattordicesima è generalmente erogata nel mese di luglio;
Importo: la quattordicesima è generalmente pari ad una mensilità di retribuzione per il personale a retribuzione fissa e ad un determinato numero di ore per il personale a retribuzione oraria;
Retribuzione di riferimento: la quattordicesima è determinata tenendo a riferimento l’ultima retribuzione utile;
Periodo di Prova: la quattordicesima matura durante il periodo di prova;
Periodo di Preavviso: la quattordicesima matura durante il periodo di preavviso;
Lavoratori Part Time: l’importo della quattordicesima è rapportato all’orario di lavoro;
Trattamento di fine rapporto: la quattordicesima, salvo diversa previsione contrattuale, è computabile nel calcolo del TFR;
Trattamento previdenziale e Fiscale: la quattordicesima deve essere assoggettata alla normale contribuzione previdenziale e alle normali ritenute fiscali (tassazione ordinaria ma autonoma) senza tuttavia applicare la no tax area e le deduzioni per carichi familiari.

Altra forma di mensilità aggiuntiva è il premio di produzione.
I premi di produzione sono in un certo senso collegati alla retribuzione c.d. variabile, a determinate condizioni:
- presenza di accordo aziendale
- importi incerti e aleatorietà (secondo determinati indici di bilancio)
- deposito entro 30 giorni alla DPL dell’accordo
consentono una agevolazione contributiva in quanto non sono soggetti a contributi nella misura del 3% dell’imponibile previdenziale annuo.