L’indennità di mobilità è una prestazione che spetta ai lavoratori che sono stati collocati in mobilità dalla loro azienda a seguito di:
- esaurimento della cassa integrazione straordinaria;
- licenziamento per riduzione di personale o trasformazione di attività o di lavoro;
- licenziamento per cessazione dell'attività da parte dell'azienda.

Il lavoratore ha diritto ala predetta indennità se:
- iscritto nelle liste di mobilità compilate dai Centri per l'impiego;
- con un'anzianità aziendale complessiva di almeno 12 mesi;
- può far valere almeno 6 mesi di effettivo lavoro, comprese ferie, festività, infortuni.

La durata varia in relazione all'età del lavoratore al momento del licenziamento e all'ubicazione dell'azienda.
La misura dell’indennità di mobilità e come di seguito determinata
- Per i primi 12 mesi: 100% del trattamento di Cassa integrazione straordinaria percepito o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente il licenziamento, nei limiti di un importo massimo mensile.

Per i periodi successivi: 80% del predetto importo.

In ogni caso l'indennità di mobilità non può superare un importo massimo mensile determinato di anno in anno, importo che dal 1° gennaio 2007 è di € 844,06 lordi mensili (netto € 794,77), elevato a € 1.014,48 lordi mensili (netto € 955,23) per i lavoratori che possano far valere una retribuzione lorda mensile superiore a € 1.826,07.
L'indennità è pagata ogni mese dall'Inps direttamente al lavoratore ed è sospesa quando l'interessato è assunto con contratto a tempo determinato o a tempo parziale.