L'Inps sta cercando in tutti i modi di recuperare erogazioni fatte a vario titolo e poi ritenute non dovute. I soggetti maggiormente interessati dalle pratiche di indebito sono sostanzialmente le categorie più deboli: disoccupati, lavoratori agricoli e pensionati agricoli.
I casi più comuni che legittimano le pretese dell'Ente di Previdenza sono sostanzialmente due.
Il primo. Le erogazioni a titolo di assistenza. Il secondo. Le erogazioni a titolo di previdenza.
Le erogazioni  a titolo di assistenza sono legate quasi sempre a tre requisiti fondamentali: il requisito contributivo, il requisito amministrativo e quello reddituale.
Le erogazioni a titolo di previdenza sono legate principalmente ai primi due (contributivo ed amministrativo), raramente quello reddituale.
Il requisito reddituale (insieme ad alcuni altri) è condizione per il riconoscimento di molte prestazioni. Qualora l'Inps dovesse accertate, successivamente all'erogazione dell'indennità, che il reddito è maggiore di quello indicato dalla legge, chiede la ripetizione di quanto corrisposto a ragione del limite reddituale.
Quando il requisito per il riconoscimento di una prestazione è la contribuzione, può succedere che a distanza di molti anni, detta contribuzione venga cancellata (tipico caso dei lavoratori agricoli c.d. OTD) e l'Inps nè domanda la restituzione.
Questo approfondimento potrebbe essere utile a comprendere che in molti casi il malcapitato può resistere, spesso in modo vittorioso.

La ripetizione dell’indebito è esclusa in presenza di una situazione di fatto non addebitabile al percettore della prestazione eventualmente non dovuta.

In tal senso sono formulate tutte le leggi che hanno disciplinato la materia che si sono succedute nel tempo e che hanno introdotto un principio generale di non ripetibilità dei pagamenti non dovuti, salvo il dolo dell’assicurato.

Già l’art. 80 del r.d. 1422/24 statuiva che “decorso l’anno dall’avviso di liquidazione senza revoche o rettifiche, l’assegnazione della pensione fosse da considerare definitiva e che successive rettifiche di eventuali errori, non dovuti a dolo dell’interessato, non avessero effetti sui pagamenti effettuati.

Tale principio viene confermato dalla disciplina successiva. L’art. 52 L. 88/89 dispone che: “le pensioni (…) possono essere in ogni momento rettificate in caso di errore commesso in sede di attribuzione, erogazione e riliquidazione della prestazione e (...) nel caso in cui siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato”.

Il successivo art. 13 della L. 412/91 ha statuito che la ripetibilità è consentita solo con riferimento agli indebiti pagamenti successivi a provvedimenti formali e definitivi, comunicati all’interessato e nel caso in cui l’indebito sia stato determinato dalla omessa o incompleta segnalazione da parte dell’interessato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall’ente competente.

Appare evidente che l’ente non può procedere al recupero dell’indebito a distanza di molti anni dal riconoscimento del diritto, specialmente quando il malcapitato non abbia ricevuto un provvedimento di disconoscimento di contributi, ovvero, non abbia taciuto fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione o di altra prestazione. Nel caso di cancellazione di contributi, specialmente agricoli, trova applicazione l’art. 8 del DPR 818/57 che statuisce che quando l’accertamento dell’indebito versamento dei contributi sia posteriore di oltre cinque anni rispetto alla data del versamento, i contributi stessi restano acquisiti ad ogni effetto, sia per quanto attiene il diritto e sia per quanto attiene il calcolo della pensione (Cass. 17507/08). La superiore statuizione è stata fatta propria dall’INPS con la circolare n. 144/2001. 

La disciplina generale di cui agli art. 52 L. 88/1989 integrata dall’art. 13 L. 412/91 è stata reiterata dall’art. 1 legge 662/96 e dall’art. 38 L. 448/01 che hanno introdotto una sanatoria fino al 2001, mentre per l’indebito successivo al 2001 si applicano nuovamente gli artt. 52 L. 88/89 e 13 L. 442/91 (Cass. SS. UU. n. 30/2000; Cass. SS. UU. n. 2333/97).

Tutto ciò considerato nessuna azione di recupero può essere operata dall’Istituto vigendo il principio generale di non ripetibilità delle somme in mancanza di dolo dell’assicurato.

Anche quando dovesse accertarsi la legittimità dell’azione di recupero dell’INPS, si può eccepisce l’intervenuta prescrizione del diritto al recupero delle somme, operando la prescrizione quinquennale ai sensi dell’art. 8 DPR 818/57 che ha introdotto una riduzione a 5 anni del termine di prescrizione, con conseguente diritto all’accredito dei contributi ed al computo delle maggiori somme accreditate. In ipotesi estrema si può invocare l’applicazione della prescrizione ordinaria decennale.

Alla luce delle superiori argomentazioni, i soggetti che dovessero vedersi recapitare una lettera d'indebito da parte dell'Inps, possono rivolgersi al proprio avvocato di fiducia che certamente troverà gli strumenti giuridici per la tutela di ogni diritto assistenziale e previdenziale riconosciuto dall'art. 38 della Carta costituzionale.