L’art. 18 del d.l. 98/2011 contiene, tra l’altro, una sventagliata di interpretazioni autentiche di norme precedenti che, per il tempo trascorso ed  in rapporto al difforme orientamento della Corte di Cassazione fanno sorgere dubbi sulla loro costituzionalità.

Vedasi i seguenti commi:

7. L'articolo 21, ottavo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, si interpreta nel senso che le percentuali di incremento dell'indennità integrativa speciale ivi previste vanno corrisposte nell'aliquota massima, calcolata sulla quota dell'indennità medesima effettivamente spettante in proporzione all'anzianità conseguita alla data dì cessazione dal servizio.

8. L'articolo 21, nono comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, si interpreta nel senso che è fatta salva la disciplina prevista per l'attribuzione, all'atto della cessazione dal servizio, dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, ivi compresa la normativa stabilita dall'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79 (3), ad eccezione del comma quarto del predetto articolo 10 del decreto-legge n. 17 del 1983.

10. L'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, si interpreta nel senso che la quota a carico della gestione speciale dei trattamenti pensionistici in essere alla data di entrata in vigore della legge 30 luglio 1990, n. 218, va determinata con esclusivo riferimento all'importo del trattamento pensionistico effettivamente corrisposto dal fondo di provenienza alla predetta data, con esclusione della quota eventualmente erogata ai pensionati in forma capitale.

12. L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 18.

18 L'articolo 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997 n. 146, e l'articolo 1, comma 5, del decreto- legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, si interpretano nel senso che la retribuzione, utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato, non è comprensiva della voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva. 319.

19. Le disposizioni di cui all'articolo 64, comma 5, della legge 17 maggio 199 n. 144 si interpretano nel senso che il contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative dell’assicurazione generale obbligatoria è dovuto sia dagli ex dipendenti già collocati a riposo che dai lavoratori ancora in servizio. In questo ultimo caso il contributo è calcolato sul maturato di pensione integrativa alla data del 30.settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro.

La nostra Costituzione non fa alcun richiamo alla potestà interpretativa del legislatore, ma la Corte Costituzionale con la sentenza n. 118 del 1957, in modo poco convincente e generico ammette l’interpretazione autentica in mancanza di una norma costituzionale che la vieti. In buona sostanza, come si dice ora, tutto ciò che non è vietato è ammesso. Una parte della dottrina, giustamente, ritiene che non è possibile parlare di interpretazione autentica quando non vi è identità tra l’autore della legge interpretata e l’autore della legge interpretante, quindi una volta esaurita la legislatura  non è più ammissibile una norma interpretativa da parte del nuovo legislatore. Nel caso ora trattato, l’interpretazione è promossa dal potere esecutivo con decreto legge, convertito con voto di fiducia, sollevando in tal modo un ulteriore dubbio di costituzionalità in merito all’ammissibilità che  le norme contenute in leggi ordinarie possano essere interpretate autenticamente con norme contenute in decreti-legge, trattandosi di decretazione d’urgenza, anche se ciò è da tempo la prassi corrente.  Contro questa prassi sono state introdotte norme di tutela come  in materia di diritti del contribuente  la legge 31 luglio 2000 n.213 che recita “ L’adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica” (art.1, comma 2).

La Corte Costituzionale non ha ritenuto che le leggi di interpretazione autentica invadono la sfera riservata al potere giudiziario con la sola limitazione che il legislatore intervenga:

1 – per annullare gli effetti del giudicato (155/90)

2 – è diretta ad incidere su concrete fattispecie sub judice (397/94)

Sembra del tutto evidente che le interpretazioni autentiche inserite nell’art.18 si pongono come obiettivo primario quello di evitare le soccombenze giudiziarie.

Ad esempio il comma 19 recita “ Le disposizioni di cui all'articolo 64, comma 5, della legge 17 maggio 199 n. 144 si interpretano nel senso che il contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative dell’assicurazione generale obbligatoria è dovuto sia dagli ex dipendenti già collocati a riposo che dai lavoratori ancora in servizio. In questo ultimo caso il contributo è calcolato sul maturato di pensione integrativa alla data del 30.settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro”.

La norma interpretata stabilisce invece che è applicato un  contributo di solidarietà pari al 2% sulle prestazioni integrative dell’assicurazione generale obbligatoria  erogate o maturate presso i fondi e le gestioni speciali di cui al comma 2. 

La Cassazione in modo inequivocabile ha stabilito che il diritto alla pensione integrativa si matura non solo attraverso il requisito contributivo ma necessita anche a) la cessazione del servizio b) il possesso dei requisiti per il conseguimento della pensione nel regime obbligatorio di appartenenza. Con l’ultima sentenza n. 13448 del 3.6.2010 la Corte ribadisce che la legge prescrive inequivocabilmente che il contributo di solidarietà deve essere applicato esclusivamente sulle prestazioni integrative cioè sui trattamenti pensionistici contemplati dal fondo e non già sulle retribuzioni percepite dai dipendenti ancora in servizio, come invece attuato dall’Istituto (INPS) seguendo l’interpretazione della norma dal medesimo prospettata.  Non solo, ma dopo aver ribadito che la Corte intende dare continuità al proprio conforme orientamento conclude “ si deve invece escludere l’applicabilità del suddetto contributo a carico dei lavoratori ancora in servizio dopo la suddetta data “ (30.9.1999). L’interpretante invece specifica che il contributo è trattenuto sulle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro. Appare del tutto evidente la volontà rivolta ad interferire concretamente sui processi ancora in corso e non quello istituzionale di risolvere in astratto i dubbi interpretativi.    La Corte Costituzionale con la sentenza n. 74/2008 in ordine alla retroattività della norma interpretativa specifica che il significato deve essere riconoscibile come una  delle possibili letture del testo originario, evidenziando  anche che la norma perde la natura interpretativa quando con essa si vuole dissimulare effetti innovativi dotati di efficacia retroattiva. Nel caso trattato si introducono elementi assolutamente assenti nella norma interpretata come la trattenuta sulla retribuzione e non sulla prestazione, e sono del tutto nuove anche le modalità di calcolo “ il contributo è calcolato sul maturato di pensione integrativa alla data del 30.9.1999”  lasciando in tal modo intendere che trattasi di contributo fisso e non rapportato agli eventuali incrementi pensionistici per effetto dell’indicizzazione. La volontà dell’interpretante sembra esclusivamente quella di assoggettare il personale in servizio al contributo di solidarietà senza tener conto di quanto asserito dalla Corte di Cassazione in ordine ai requisiti giuridici di maturazione del diritto alla pensione integrativa che comunque rimangono. Infatti se i contributi previdenziali maturano in rapporto al lavoro svolto non sempre si matura il diritto alla pensione, sia perché essi sono insufficienti rispetto a quanto stabilito dalla legge ovvero per mancanza del requisito dell’età. Anche la pensione integrativa, nel caso in specie, non matura solo perché vi è un requisito contributivo ma occorre maturare anche il diritto alla pensione dell’Assicurazione Generale Obbligatoria che ne costituisce il fondamento giuridico e senza la quale il diritto non si concretizza.  Quindi sino a quando non viene maturato il diritto alla pensione principale vi è solo un’aspettativa alla pensione integrativa. Ne consegue che anche applicando la nuova disposizione, il contributo di solidarietà può essere applicato solo al personale in servizio nel momento in cui matura il diritto alla pensione nell’Assicurazione Generale Obbligatoria, essendo quell’evento il solo idoneo a maturare anche il diritto alla pensione integrativa .

Tornando sulla retroattività delle norme interpretative, pur essendo vero che in materia civile in via eccezionale è ammessa la retroattività, la Corte Costituzionale ha introdotto limiti a tutela dei destinatari della norma, tra essi si ricomprende il principio di ragionevolezza  in particolare il divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento (6/94 – 283/93) , la tutela dell’affidamento legittimo quale principio proprio di uno Stato di diritto (494/93) il rispetto delle funzioni del potere giudiziario per annullare o incidere intenzionalmente su concrete fattispecie sub judice (525/2000).

In conclusione si può affermare che almeno per quanto riguarda il comma 19 dell’art. 18 del D.L. 98/2011 permangono seri dubbi di costituzionalità non solo perché intende incidere deliberatamente sulle situazioni giudiziarie pendenti ma anche perché stravolge il testo originario perdendo in tal modo qualsiasi carattere interpretativo.

Avv. Renato Piseri

25.8.2011