La legge finanziaria 2007 ha istituito il «Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile » la cui gestione è affidata all’INPS ed al quale devono essere versate, con effetto dal 1º gennaio 2007, le quote di TFR maturate e non destinate dai dipendenti alla previdenza complementare (DM 30/01/2007). Sono interessate le aziende del settore privato (esclusi i datori di lavoro domestico) in cui operano almeno 50 addetti. Il predetto Fondo garantisce, quindi, ai lavoratori dipendenti del settore privato l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile in relazione alle quote versate che si configurano come una vera contribuzione equiparata, in materia di riscossione ed accertamento, a quella obbligatoria e sulla quale è esclusa l’applicazione di qualsiasi misura agevolativa . Peraltro, il contributo affluisce al Fondo di tesoreria al netto dell’ammontare corrispondente all’importo del contributo di cui all’art. 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n.297, dovuto per ciascun lavoratore. Le quote Tfr saranno versate mensilmente, salvo conguaglio alla fine dell’anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, dal datore di lavoro a mezzo DM10/2. Con la circolare n. 70 del 3 aprile 2007, L’Inps fornisce istruzione operative alle aziende ed illustra la funzionalità del Fondo di Tesoreria. 

L’obbligo di versamento sussiste solo con riferimento ai lavoratori per i quali trova applicazione l’art. 2120 c.c. Sono in ogni caso esclusi: lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore ai tre mesi. Si precisa che in caso di eventuale proroga che determina il superamento dei tre mesi complessivi, l’obbligo di versamento decorre dal periodo della proroga. Sono inoltre esclusi: lavoratori a domicilio, lavoratori stagionali del settore agro-alimentare, impiegati dirigenti e quadri del settore agricolo, lavoratori per i quali i Ccnl prevedano la corresponsione periodica delle quote maturate (es. marittimi), lavoratori per i quali i Ccnl prevedano l’accantonamento del Tfr presso soggetti terzi (es. Casse Edili). 

L’ importo da versare, per i lavoratori con rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006, sarà corrispondente alla quota Tfr maturata per gli stessi lavoratori a decorrere dal 1° gennaio 2007, maggiorata del tasso d’incremento del Tfr applicato al 31 dicembre 2006, rapportato al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2007 e la data di versamento. Pertanto per i lavoratori che optano per il regime Tfr, i datori di lavoro, dal periodo di paga successivo alla scelta, che coincide con il mese di consegna del modulo TFR1, devono versare al Fondo Tesoreria le quote di Tfr maturate dal 1°gennaio 2007 in avanti. 

Per coloro che aderiscono alla previdenza complementare versando una parte del loro Tfr e decidono di mantenere la restante parte di Tfr in regime ex art. 2120 c.c., il versamento al Fondo di Tesoreria riguarderà l’intero Tfr per l’arco temporale che va dal 1°gennaio 2007 al periodo di paga in cui interviene la scelta e la quota Tfr per i periodi successivi al compimento dell’opzione. 

Per i lavoratori il cui rapporto di lavoro inizia successivamente al 31 dicembre 2006 che, entro sei mesi dall’assunzione, manifestano la volontà di mantenere tutto o in parte il Tfr presso il datore di lavoro, lo stesso deve versare il contributo al Fondo di Tesoreria, a partire dal mese successivo a quello di consegna del modello (TFR2). L’Inps chiarisce che il versamento va effettuato unitamente alla contribuzione dovuta dai datori di lavoro con riferimento alla scadenza prevista.
In caso di silenzio –assenso le quote di Tfr da trasferire al Fondo di Tesoreria riguarderanno l’intero semestre , a partire dalla data di assunzione. 

La retribuzione utile sulla quale si calcola il contributo, da versare mensilmente a mezzo DM10/2, è quella utile per il Tfr che differisce dall’imponibile previdenziale sul quale si calcolano i contributi ordinari. Pertanto le regole da applicare sono quelle stabilite dall’art. 2120 c.c. L’Inps con la circolare 70/2007 si addentra in varie considerazioni affermando che la retribuzione annua da prendere a riferimento è comprensiva di tutte le somme corrisposte o comunque dovute in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura. 

Sono fatte salve ai fini del calcolo del contributo eventuali espresse disposizioni di contratto collettivo che individuino diversamente, rispetto alla previsione legale, la retribuzione utile ai fini del calcolo Tfr.
In caso di sospensione della prestazione di lavoro per una delle cause di cui all’art. 2110 c.c. (infortunio, gravidanza, malattia, cig ecc. ), deve essere computato ai fini del Tfr l’equivalente della retribuzione alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di svolgimento dell’attività lavorativa. Le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni devono considerarsi come mese intero.
Per compensare le imprese della perdita delle quote di Tfr destinate alla previdenza complementare o versate all’Inps sono previste misure compensative. 

Dal 1° gennaio 2007 è previsto, infatti, a favore dei datori di lavoro l’esonero da versamento del contributo al Fondo di garanzia ex art. 2 legge 29 maggio 1982, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni, nella stessa percentuale di Tfr trasferito alle forme pensionistiche complementari o versate al Fondo di Tesoreria Inps. Pertanto l’esonero intero ( 0,20% ovvero 0,40% per i dirigenti industriali) è funzionale alla percentuale di Tfr ceduto dall’impresa. Dal 2008 subentrerà un’ulteriore misura compensativa rinvenibile nell’esonero dal versamento dei contributi sociali a carico dei datori di lavoro dovuti alla gestione di cui all’art. 24 della legge n. 88/1989, atteso che si ridurranno sempre in funzione della percentuale di Tfr conferita alle forme pensionistiche complementari ovvero al Fondo di Tesoreria Inps.