La scelta del lavoratore può essere manifestata in modo esplicito (dichiarazione espressa) o tacito (silenzio-assenso dell’adesione). Il nuovo regime riguarda esclusivamente il Tfr che matura a partire dal 1° gennaio 2007.
La scelta dovrà avvenire entro sei mesi dalla data di assunzione, se avvenuta successivamente al 1° gennaio 2007 ovvero entro il 30 giugno 2007 per i lavoratori in servizio al 1° gennaio 2007. Qualora il lavoratore decida di trasferire il Tfr ad una forma pensionistica complementare, in maniera esplicita, dovrà indicare il fondo prescelto. La scelta di destinare il Tfr alla previdenza complementare non può essere revocata, mentre se la scelta è rivolta al mantenimento del Tfr presso il datore di lavoro, il lavoratore può decidere in ogni momento di aderire ad una forma pensionistica. 

Gli iscritti alla previdenza obbligatoria dal 29 aprile 1993 che decidono di trasferire il Tfr ad una forma pensionistica complementare sono obbligati a conferire tutto il Tfr maturando. Gli iscritti prima del 29 aprile 1993 ( si ricorda che basta anche una sola settimana lavorata) hanno, invece, la possibilità di conferire anche solo una parte del Tfr maturando, con le seguenti modalità: 

- i soggetti già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono decidere di contribuire al fondo con la stessa quota versata in precedenza, mantenendo la parte residua presso il datore di lavoro. In tal caso, per i lavoratori di aziende con più di 49 dipendenti, il residuo Tfr è trasferito dal datore di lavoro al Fondo Tesoreria Inps;
- i soggetti non iscritti possono scegliere di trasferire il Tfr ad una forma pensionistica complementare nella misura fissata dagli accordi collettivi o , in assenza, in misura non inferiore al 50%. In entrambi i casi resta ferma la possibilità di incrementare la quota Tfr da versare. 

Se entro i termini fissati dalla legge il lavoratore non esprime alcuna indicazione relativa alla destinazione del Tfr , il datore di lavoro trasferisce il Tfr maturando alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi o aziendali se previsti. In presenza di più forme pensionistiche collettive il datore di lavoro trasferisce il Tfr futuro alla forma individuata con accordo sindacale o in assenza di uno specifico accordo, alla forma alla quale hanno aderito la maggioranza dei lavoratori. 

Qualora non siano praticabili le predette opzioni, il Tfr sarà trasferito al c.d. FONDINPS al quale si applica lo stesso regime stabilito per le altre forme di previdenza complementare. Trenta giorni prima della scadenza dei 6 mesi utili per effettuare la scelta, il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore che ancora non abbia presentato alcuna dichiarazione le necessarie informazioni sulla forma pensionistica collettiva che accoglierà il proprio Tfr futuro – in caso di silenzio del lavoratore – alla scadenza del semestre.

Alle forme pensionistiche complementari si può contribuire mediante:

- il Tfr futuro;
- contributi a carico del lavoratore;
- contributi a carico del datore di lavoro.

L’adesione a una forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del Tfr, non comporta l’obbligo della contribuzione a carco del lavoratore del datore di lavoro.
Il lavoratore può scegliere tuttavia di destinare una parte della retribuzione alla forma pensionistica prescelta in modo autonomo ed anche in assenza di accordi collettivi. In tale ipotesi comunica al datore di lavoro l’entità del contributo e il fondo di destinazione. 

Il datore può a sua volta decidere, pur in assenza di accordi collettivi (anche aziendali) di contribuire alla forma pensionistica alla quale il lavoratore ha già aderito, o a quella prescelta in base all’eventuale accordo.
Nel caso in cui il lavoratore intenda contribuire alla forma pensionistica complementare e qualora abbia diritto alla contribuzione del datore di lavoro in base ad accordi collettivi, detto contributo affluisce alla forma pensionistica prescelta nei limiti e secondo le modalità stabilite da detti accordi andando a formare una posizione individuale. 

I contributi versati vengono investiti da gestori specializzati in strumenti finanziari (azioni, titoli di Stato e altri titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento) in base alla politica di investimento stabilita dalla forma pensionistica e producono nel tempo rendimenti variabili in funzione dell’andamento dei mercati e delle scelte di gestione. I contributi gestiti dai gestori specializzati costituiscono patrimonio separato e autonomo, destinato esclusivamente al fine previdenziale. In alcune forme pensionistiche, la politica di investimento delle risorse è unica per tutti gli aderenti (fondo monocomparto) che, quindi, beneficiano allo stesso modo dei risultati della gestione finanziaria.
In altre forme, l’investimento è differenziato su più linee di investimento (fondi pluricomparto), diverse tra loro per natura e rischiosità. In questo caso l’aderente sceglie il comparto (la linea d'investimento) a cui aderire sulla base di valutazioni personali. La scelta della linea di investimento più adatta deve tenere conto delle proprie condizioni socio-economiche, dell’età, della maggiore o minore distanza dal momento del pensionamento e della propensione personale al rischio finanziario. I lavoratori più giovani potrebbero essere più propensi a scegliere linee di investimento più aggressive, a prevalenza azionaria, che presentano un maggior grado di rischio ma anche maggiori probabilità di alti rendimenti nel "lungo periodo". Invece, i lavoratori più vicini alla pensione potrebbero preferire l’adesione ad un comparto gestito in modo più "prudente", a prevalenza obbligazionaria.