L’ordinamento giuridico italiano attua una forte tutela per i lavoratori disabili: le legge n. 68/1999, infatti, è tesa – da un lato – ad obbligare ad assumere personale disabile (o categorie protette) e – dall’altro – a garantire all’azienda dei benefici contributivi e fiscali.
Entrando del dettaglio, la normativa richiamata prevede l’inserimento in organico di un certo numero di lavoratori disabili, al superamento di alcune soglie dimensionali, cioè:
• assunzione di un disabile, in aziende da 16 a 35 dipendenti
• assunzione di due disabili, in aziende da 36 a 50 dipendenti
• assunzione del 7% dei disabili, in aziende con oltre 50 dipendenti.
Per le aziende che occupano più di 50 dipendenti, poi, ci sarà anche l’obbligo di assumere i lavoratori delle categorie protette nella misura dell’1% dei lavoratori costituenti la base di computo.

Possono ottenere l’iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio i seguenti soggetti:
? le persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o di invalidità superiore al 45%, accertato dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile (in questo caso, le commissioni mediche competenti sono dell’ASL)
? le persone invalide del lavoro, con un grado di invalidità superiore al 33% (nel caso di invalidità derivante da infortunio su lavoro e malattia professionale la competenza spetta all’INAIL)
? i non vedenti colpiti da cecità assoluta o cecità parziale (con residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione)
? i sordomuti dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata
? le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e per servizio, con minorazioni comprese tra la prima e l’ottava categoria, ex D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e s.m.i.
? le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata
? gli orfani e i coniugi superstiti di coloro che sono deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio
? i soggetti equiparati, ossia i coniugi ed i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di servizio, di guerra o di lavoro, nonché i soggetti ex Legge 23 novembre 1998, n. 407, e s.m.i.
? i profughi italiani rimpatriati

Una volta chiaro quali sono i soggetti da inserire nell’organico aziendale, è necessario capire come calcolare il numero dei dipendenti presenti in azienda, e quando verificare se sorge l’obbligo o meno.
Il datore di lavoro - il 31 gennaio di ogni anno – deve inviare al centro per l’Impiego territorialmente competente un prospetto riepilogativo dei lavoratori occupati alla data del 31 dicembre dell’anno precedente: in questo modo si capirà se – per l’anno corrente – c’è l’obbligo di assunzione di lavoratori disabili.
Ma non tutti i lavoratori presenti in azienda vanno computati nel calcolo: sono esclusi, infatti:
? gli stessi lavoratori avviati mediante collocamento obbligatorio
? i dirigenti
? i lavoratori a tempo determinato di durata non superiore a 9 mesi
? i soci di cooperative di produzione e lavoro
? i lavoratori a domicilio
? i lavoratori assunti per svolgere attività da espletarsi all’estero
? gli apprendisti
? i somministrati
? i contratti di formazione e lavoro e reinserimento
? gli orfani e coniugi superstiti
? i soggetti divenuti inabili alle mansioni per infortunio e malattia

Una volta individuati questi parametri, si deve inviare il prospetto riepilogativo al servizio territoriale competente: tale invio può essere effettuato brevi manu direttamente allo sportello competente, oppure con la posta tradizionale (con raccomandata A/R), per via telematica o attraverso l’associazione di categoria cui appartiene il datore di lavoro.
L’obbligo di assunzione dei soggetti disabili insorge quando il datore di lavoro effettua una nuova assunzione aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio.
L’assunzione del disabile deve avvenire entro i 12 mesi successivi a partire dalla data in cui si effettua la nuova assunzione.
Qualora, entro il medesimo termine, il datore di lavoro effettui una seconda nuova assunzione, lo stesso è tenuto ad adempiere contestualmente all’obbligo di assunzione dei lavoratori disabili.

Come detto ad inizio paragrafo, il datore di lavoro obbligato ad assumere lavoratori disabili avrà, comunque delle agevolazioni di natura contributiva e fiscale; la legge n. 68/1999 concede, infatti:
? la fiscalizzazione totale per 8 anni dei contributi previdenziali ed assistenziali per l’assunzione di:
? lavoratori disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% oppure minorazioni ascritte alla I° ed alla III° categoria di cui alle tabelle annesse al DPR n. 915/1978;
? lavoratori con handicap intellettivo o psichico, qualunque sia il loro grado di invalidità.
? la fiscalizzazione limitata al 50% dei contributi previdenziali ed assistenziali e limitatamente ad una durata massima di 5 anni per l’assunzione del lavoratore disabile che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% ed il 79%, oppure minorazioni ascritte dalla IV° alla VI° categoria delle tabelle annesse al DPR n. 915/1978.
? il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità lavorative dei disabili aventi una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% oppure per l’apprestamento di tecnologie di telelavoro o per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l’integrazione lavorativa del disabile.