L'articolo 38 della Carta costituzionale prevede che ogni cittadino inabile al lavoro, se privo di mezzi, abbia diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. La legge n. 118/1971, integrata dal D. Lgs. 509/1988, determina i requisiti, le modalità ed i diritti degli invalidi civili. I diritti assumono valore crescente con l'aumentare della percentuale di invalidità.
In questo lavoro miriamo a comprendere come ottenere il raggiungimento minimo del 74% di invalidità, quindi dell'assegno mensile che è pari ad € 279,19. Detto assegno è incompatibile con redditi superiori ad € 4.795,57.
Con il D. M. 5 febbraio 1992 vengono determinate le percentuali di invalidità riferite alle patologie invalidanti. Su queste ultime si accentra il nostro ragionamento.
Le tabelle prevedono, per alcune  patologie, un range, tra un minimo ed un massimo, di invalidità. Per  altre patologie la misura è fissa. Il calcolo, per raggiungere la misura del 74%, è assai complesso e si fonda su un sistema chiamato calcolo riduzionistico di Balthazard. Detto sistema, prevede che le percentuali riferite alle singole patologie invalidanti, vengano sommate in modo assai anomalo. La somma viene fatta partendo delle percentuali più importanti, le più alte. Ad esse si aggiungono quelle meno importanti. La peculiarità di tale sistema prevede che 50+20 non faccia 70, ma al massimo 60, a cui si aggiungono altre percentuali, ad esempio 15. Non arriveremmo a 75, bensì a 68, o vicino a detta percentuale. Il superiore sistema deve essere conosciuto dall'operatore che assiste il disabile, altrimenti non vi è di aiuto. Deve conoscere anche le tabelle di cui al d. m. 5.2.1992.  I medici di famiglia, nel momento in cui redigono il certificato medico on-line, non prestano (a volte) la dovuta attenzione nell'indicare la corretta descrizione delle patologie. La descrizione deve essere puntuale e deve essere quella usata dal d. m. 5.2.1992. Le patologie devono essere state accertate da struttura sanitaria pubblica. 
Altro elemento, su cui accentrare l'attenzione dell'operatore, consiste nell'individuare la patologia tra le diverse che si assomigliano. Si potrebbe obbiettare: il medico conosce la corretta descrizione, e tutto il resto. Spesso non è così.  Facciamo un banale esempio. Consideriamo la miocardiopatia.  Il d. m. 5.2.1992 ne riporta quattro, tutte con misure percentuali diverse. Abbiamo la lieve, la moderata, la grave e la gravissima. In via crescente vengono riconosciute misure di invalidità diverse, dal 21% al 100%. La corretta descrizione può fare la differenza.
Orbene, data la superiore riflessione, vediamo ora cosa debba fare l'operatore attento. Diamo per scontato che conosca il d. m. 5.2.1992 ed il sistema di calcolo riduzionistico di Balthazard. Bisogna fare un descrizione analitica delle patologie. Bisogna accertarsi che le patologie corrispondano a quelle invalidanti indicate del già detto d. m. 5.2.1992 ed attribuire la percentuale di invalidità riconosciuta. Fare il calcolo nel rispetto della scala di Balthazard. Il risultato, così ottenuto,  deve essere attentamente vagliato. Nel caso in cui non fossero raggiunti gli obiettivi minimi, bisogna rinviare il disabile dallo specialista di ogni patologia e domandare il riesame della singola  patologia con relativa correzione della descrizione della patologia medesima. All'esito, rifare i calcoli e rinviare il disabile dal medico di famiglia per la redazione e la trasmissione del certificato medico on-line. Il certificato e la relativa attestazione di invio vanno portati ad un Ente di Patronato che curerà il seguito. 
Seguendo le superiori minime regole, la possibilità di ottenere un risultato favorevole  aumenterà a dismisura. Fermo restando che l'invalido debba essere veramente tale.