La retribuzione è l’obbligazione principale del datore di lavoro nei confronti del lavoratore dipendente in relazione al rapporto giuridico instauratosi tra loro con la costituzione del rapporto di lavoro subordinato.
Ai sensi dell’art. 36 cost. ogni lavoratore ha diritto una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro “sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.
Altra norma di riferimento della retribuzione è l’art. 2099 c.c. la quale stabilisce che la retribuzione può essere stabilita a tempo o a cottimo ovvero, in tutto o in parte, con partecipazione agli utili, con provvigione o con prestazione in natura.
La retribuzione ha le seguenti caratteristiche:
- corrispettività: il rapporto di lavoro e un rapporto sinallagmatico tramite il quale il lavoratore riceve un corrispettivo in cambio della prestazione lavorativa;
- obbligatorietà: a fronte della prestazione lavorativa, il datore di lavoro ha l’obbligo di corrispondere al lavoratore la retribuzione;
- irriducibilità: il lavoratore ha la garanzia che la retribuzione base non può diminuire anche qualora sia adibito temporaneamente a mansioni inferiore;
- proporzionalità e sufficienza: la retribuzione deve essere proporzionale alla qualità e quantità di lavoro effettuata e sufficiente per assicurare al lavoratore e alla propria famiglia un’esistenza libera e dignitosa;
- periodicità: la retribuzione deve essere erogata periodicamente (mensilmente per i lavoratori dipendenti);
- determinabile: l’importo della retribuzione deve essere determinato e/o determinabile
Gli elementi che compongono la retribuzione sono stabiliti dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro.
Per le aziende non iscritte all’associazioni di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro non vi è alcun obbligo di applicazione del contratto collettivo.
Tuttavia i valori retribuiti presenti nel contratto collettivo applicabile all’azienda sono presi a riferimento:
a) dal giudice in caso di contenzione;
b) dagli istituti previdenziali per la determinazione dell’imponibile previdenziale (art. 1 D.L. 389/1989)


La retribuzione, generalmente, è composta dai seguenti elementi:

a) Minimo sindacale
I ccnl stabiliscono la retribuzione minima spettante al lavoratore a seconda della qualifica e del livello.
I minimi sindacali variano al variare del livello e sono stabiliti dalla contrattazione collettiva in misura mensile.

b) Indennità di contingenza
Istituita inizialmente per la provincia di Milano (contratto collettivo del 23 giugno 1945) è stata successivamente estesa a tutto il territorio italiano al fine di adeguare periodicamente la retribuzione al costo della vita.
Dal 31 gennaio 1986 al 31 dicembre 1991 variava semestralmente secondo un particolare sistema di indicizzazione legato all’incremento del costo della vita.
A seguito del Protocollo sottoscritto da Governo e parti sociali del 10 dicembre 1991, dal 1° gennaio 1992 la rivalutazione dell’indennità di contingenza è stata congelata.
Diversi contratti (metalmeccanico, chimici) hanno conglobato l’indennità di contingenza nel nuovo minimo contrattuale, mentre altri (terziario) hanno deciso di mantenerla separata dal minimo.

c) Elemento distinto della retribuzione (EDR)
Successivamente al congelamento dell’indennità di contingenza le parti sociali e il Governo con il Protocollo d’intesa 31 luglio 1992, hanno previsto l’erogazione di una somma, a partire dal mese di gennaio 1993, di euro 10,33 a titolo di elemento distinto della retribuzione.
L’EDR spetta a tutti i lavoratori ad esclusione dei dirigenti.
In caso di lavoro part time, l’EDR deve essere riproporzionato all’effettivo orario di lavoro.
L’EDR rientra nel calcolo della determinazione di alcuni emolumenti quali: tredicesima, ferie godute, permessi retribuiti, TFR, preavviso, indennità conto Istituti Previdenziali (malattia, maternità, infortunio); mentre è escluso al fine della determinazione di: quattordicesima, premio di produzione, lavoro straordinario, festività non godute, festività cadenti di domenica, maggiorazione turnisti, diarie.
A titolo esemplificativo:

CALCOLO STRAORDINARIO OPERAIO III LIV. METALMECCANICO
MINIMO: 1.261,75à VALORE ORARIO: 1.261,75 / 173 = 7,29335
EDR: 10,33 à VALORE ORARIO: 10,33 / 173 = 0,05971
STRAORDINARIO 1 ORA CON MAGGIORAZIONE 25%
RLO = 7,35306
MAGGIORAZIONE 25% = 7,29335 X 25% = 1,82334
STRAORDINARIO DA PAGARE = 7,35306 + 1,82334 = 9,18


Diversi contratti (terziario) hanno conglobato l’EDR nel nuovo minimo contrattuale, mentre altri (metalmeccanico) hanno deciso di mantenerlo separato dal minimo.

d) Scatto di anzianità
Lo scatto di anzianità è un aumento periodico stabilito dal contratto collettivo al fine di compensare la maggior professionalità acquisita con l’esperienze di lavoro.
L’importo dello scatto di anzianità varia al variare del livello e dell’anzianità di servizio.
I contratti collettivi generalmente prevedono un numero massimo di scatti maturabili dal lavoratore.
Alcuni contratti prevedono che in caso di passaggio di livello vi sia l’azzeramento degli scatti.
In questo caso, tuttavia, in forza del principio di irriducibilità della prestazione, la retribuzione concessa al dipendente non può essere inferiore rispetto a quella erogata nel vecchio inquadramento.
Per sopperire a questa eventuale diminuzione di retribuzione il contratto collettivo generalmente prevede l’erogazione di assegni individuali.
A titolo esemplificativo:

VECCHIO LIVELLO
MINIMO: 1.000,00
SCATTI: 100,00
TOTALE: 1.100,00

ATTUALE LIVELLO
MINIMO: 1.050,00
SCATTI: -
TOTALE: 1.050,00
SUPERMINIMO: 50,00

e) Superminimo
Il superminimo è un valore eccedente la retribuzione base concessa al dipendente.
I superminimi possono essere collettivi o individuali.
Il superminimo collettivo è di derivazione della contrattazione collettiva la quale può prevedere un adeguamento particolare della retribuzione e spetta a tutti i dipendenti ovvero solo ad alcune categorie.
Il superminimo individuale può essere generico o di merito.
Il superminimo generico è erogato al dipendente senza una particolare giustificazione, è un riconoscimento meramente personale è generalmente deve intendersi assorbibile.
Il superminimo di merito (o titolato) è erogato a titolo di riconoscimento particolare del lavoratore per la qualità ovvero l’onerosità della prestazione.
Nel nostro ordinamento, costante giurisprudenza, si è posizionata sul un criterio di assorbibilità generale del superminimo, salvo, ovviamente, il caso in cui la non assorbibilità sia specificatamente indicata nel contratto di lavoro.
Sembrerebbe invece che l’assorbibilità del superminimo non avvenga in caso di aumento dello scatto di anzianità.

f) Terzo Elemento
Il terzo elemento è un elemento che compone la retribuzione del settore terziario.
Trattasi di un elemento territoriale (provinciale) generalmente previsto nella misura di euro 2,07 (ma in alcune province è stabilito in misura differente).

g) Indennità di vacanza contrattuale (IVC)
L’IVC è un elemento provvisorio della retribuzione stabilito dall’Accordo sottoscritto da Governo e parti sociali del 23 luglio 1993.
Tale elemento retributivo provvisorio ha lo scopo di coprire il periodo intercorrente tra la scadenza del contratto e il suo rinnovo.
Detta indennità è erogata in base ai seguenti criteri:

- trascorso un periodo di 3 mesi dalla data di scadenza del CCNL l’IVC è erogata nella misura del 30% del TIP (tasso inflazione programmata) applicato ai minimi retributivi vigenti compresa l’indennità di contingenza;
- trascorso un periodo di 6 mesi dalla data di scadenza del CCNL e fino al rinnovo, l’IVC è erogata nella misura del 50% del TIP (tasso inflazione programmata) applicato ai minimi retributivi vigenti compresa l’indennità di contingenza;
L’IVC è erogata trascorso il periodo sopra evidenziato dalla scadenza del CCNL ovvero dalla presentazione della piattaforma sindacale di rinnovo.
A titolo esemplificativo:

SCADENZA CCNL COMMERCIO: 31 DICEMBRE 2006
LIVELLO: IMPIEGATO III LIVELLO
TASSO INFLAZIONE PROGRAMMATO (tip) ANNO 2007: 2%
Calcolo
Minimo + contingenza = 1.419,90
30% TIP = 0,6%
IVC = 1.419,90 x 0.6% = 8,52
Da quando: da Aprile ovvero dalla verifica della presentazione da
Parte sindacale della piattaforma di rinnovo