L’obbligo di comunicazione dell’assunzione di un lavoratore subordinato agli Uffici di Collocamento ha origini lontane: risale, infatti, alla legge n. 608/1998 l’obbligo di comunicare alla Sezione Circoscrizionale per l’Impiego, l’assunzione di personale dipendente entro 5 giorni dall’avviamento (tramite il modello C/ASS).
In materia di cessazione del rapporto lavorativo, invece, era previsto l’obbligo di comunicazione entro i 5 giorni dall’evento (licenziamento, dimissioni, risoluzione consensuale); non vi era alcun obbligo, poi, in caso di variazione del rapporto, mentre per la trasformazione da tempo pieno a parziale prevedeva una convalida da parte della Direzione Provinciale del Lavoro.
Nel corso degli anni c’è stato, poi, un susseguirsi di interventi normativi che hanno in parte modificato tutto l’apparato burocratico- amministrativo.
La legge n. 289/2006 (legge finanziaria 2007) ha modificato sostanzialmente sia la tempistica che i soggetti interessati alle suddette comunicazioni.
Dal 01 gennaio 2007, tutti i datori di lavoro (sia pubblici che privati) dovranno comunicare l’avviamento al lavoro almeno il giorno antecedente.
A tale obbligo, non sono soggetti solamente coloro che assumeranno i lavoratori subordinati, ma anche chi instaurerà dei rapporti di lavoro parasubordinato (collaborazione coordinata e continuativa, anche nella forma a progetto).
Il dettato normativo ha suscitato non poche perplessità, stante le numerose tipologie di rapporto di lavoro c.d. “grigie”, la cui natura non è propriamente autonoma, né completamente parasubordinata.
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha, dunque, elaborato la nota del 14 febbraio 2007, prot. 13/SEGR/004746 in cui ha chiarito gli aspetti più controversi.
Sono incluse nell’obbligo di comunicazione il giorno antecedente l’inizio del rapporto lavorativo – oltre ai noti rapporti di lavoro subordinato – i:
• contratti di lavoro a progetto (ex art. 61, c. 1, Dlgs. n. 276/2003)
• contratti di agenzia e rappresentanza commerciale, se caratterizzati da prestazione coordinata e continuativa prevalentemente personale
• le collaborazioni coordinate e continuative presso le Pubbliche Amministrazioni
• le collaborazioni occasionali nelle quali, pur essendo carente la continuità, sussiste il coordinamento con il committente (ex art. 61, c. 2, Dlgs. n. 276/2003). E’ questo il caso delle c.d. “mini co.co.co”, fino a 30 giorni nell’anno solare o a 5.000 euro di compenso
• le prestazioni sportive previste dall’art. 3 della legge n. 89/1981 se svolte in forma di collaborazione coordinata e continuativa e quelle rese a società sportive dilettantistiche affiliate a federazioni facenti capo al CONI, individuate e disciplinate dall’art. 90 della legge n. 289/2002
• le prestazioni rientranti nel settore dello spettacolo, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 8/1979, per le quali vige l’obbligo di assicurazione ENPALS
• le collaborazioni dei pensionati di vecchiaia (ex art. 61, c. 3, Dlgs. n. 276/2003), in quanto da ritenersi incluse nell’ampia gamma delle collaborazioni coordinate e continuative per le quali non è necessario prevedere un progetto.
• contratti di associazione in partecipazione, con apporto di lavoro anche non esclusivo
• soci lavoratori di cooperativa, aventi rapporti di lavoro subordinato o collaborazioni coordinate e continuative a progetto
• tirocini che hanno, come obiettivo diretto, la finalità dell’inserimento lavorativo (ad esempio, quelli tesi all’ inserimento dei disabili ex art. 11 della legge n. 68/1999). L’obbligo, che vale anche per una serie di figure assimilabili ai tirocini come le borse – post dottorato di ricerca, le borse – lavoro ed i lavori socialmente utili o di pubblica utilità, resta in capo al soggetto ospitante ma lo stesso può essere assolta, in sua vece, anche dal soggetto promotore

Tra le tipologie di rapporto di lavoro escluse dall’obbligo di comunicazione al Centro per l’Impiego, si segnalano:
• le attività rientranti nell’esercizio di una professione intellettuale, per le quali è necessaria l’iscrizione in albi professionali;
• le nomine dei componenti di organi di amministrazione e controllo (es. collegi sindacali) di società
• la partecipazione a collegi e commissioni
• le prestazioni di lavoro accessorio (ex art. 70, Dlgs. n. 276/2003)
• le prestazioni di lavoro agricolo rese da parenti o affini, meramente occasionali e di mutuo aiuto e senza retribuzione (ex art. 74, Dlgs. n. 276/2003)
• le collaborazioni occasionali rese da parenti di imprenditori artigiani (ex legge n. 326/2003)
• le attività svolte dal coloro iscritti ad albi professionali
• le prestazioni d’opera rese ex art. 2222 del codice civile, caratterizzate da autonomia e non da coordinamento sia in forma professionale che occasionale (ad esempio, la partecipazione a convegni e seminari di soggetti iscritti ad altra gestione obbligatoria);
• i lavoratori agricoli autonomi;
• i collaboratori nell’impresa familiare
• le prestazioni rese nell’ambito del volontariato ove manca qualsiasi vinolo contrattuale che preveda compensi
• gli agenti ed i rappresentanti di commercio costituiti in società o che si avvalgono di un’autonoma struttura imprenditoriale
• i tirocini promossi da soggetti ed istituzioni formative a favore dei propri studenti ed allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro
Discorso a parte meritano, poi, i rapporti legati alla pratica professionale: essi sono esclusi dall’obbligo se comunicati, anticipatamente, ai rispettivi Ordini, perché sono finalizzati ad una futura attività libero professionale, di per sé esclusa dall’ambito di applicazione della norma.

Oltre alla comunicazione al Centro per l’Impiego – nei tempi e modi appena accennati – il datore di lavoro è obbligato a comunicare all’INAIL (contestualmente all’inizio del rapporto di lavoro), l’inizio del rischio infortunio dell’assicurato (quindi, anche la fine del rischio/cessazione del rapporto di lavoro); la modulistica da utilizzare è il DNA (denuncia nominativa assicurati).

La ratio della legge n. 289/2006 è quella di combattere il lavoro nero: fino al 31/12/2006, in caso di infortunio di un lavoratore irregolare, si comunicava immediatamente all’INAIL l’instaurazione del rapporto, poi si avevano 5 giorni di tempo per comunicare l’avviamento al lavoro agli Uffici di Collocamento. In tal modo, dalla seguente comunicazione d’infortunio, nulla emergeva dell’irregolare rapporto lavorativo.
Dal 01 gennaio 2007, in caso di infortunio dei un lavoratore “in nero”, l’immediata comunicazione con il DNA all’INAIL non sana l’irregolarità, in quanto gli obblighi verso il Centro per L’Impiego andavano esperiti almeno il giorno precedente.