I CCNL prevedono i coefficiente di determinazione della prestazione giornaliera ed oraria.
A titolo esemplificativo

C.C.N.L. METALMECCANICO INDUSTRIA

RLG = RLM / 26

RLO = RLM / 173 (=40*52/12)




C.C.N.L. COMMERCIO

RLG = RLM / 26

RLO = RLM / 168 (per 40h/sett.)


Pertanto a fronte di assenze non retribuite avremo la seguente gestione in busta paga:

CCNL COMMERCIO (III livello Impiegato assente per un giorno non retribuito)
Stipendio: 892,00
Contingenza: 527,90
Terzo Elemento: 2,07
Totale: 1.421,97
RLG = 1.421,97 / 26 = 54,68115
RETRIBUZIONE MESE = 1.421,97
ASSENZA DA TRATTENERE = - 54,68


CCNL COMMERCIO (III livello Impiegato assente per un’ora non retribuita)
Stipendio: 892,00
Contingenza: 527,90
Terzo Elemento: 2,07
Totale: 1.421,97
RLG = 1.421,97 / 168 = 8,46411
RETRIBUZIONE MESE = 1.421,97
ASSENZA DA TRATTENERE = - 8,46

La retribuzione può essere erogata in occasione di particolari prestazioni svolte dal dipendente.

a) Straordinari e maggiorazione
La norma (art. 5 d.lgs. 66/2003) stabilisce che, in via generale, il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto nei limiti:
- stabiliti dalla contrattazione collettiva, fermo restando il rispetto della durata massima della prestazione di cui al precedente paragrafo;
- 250 ore annue, in assenza di disciplina collettiva applicabile.
In difetto della contrattazione collettiva, il ricorso allo straordinario è ammesso solo previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore.
Lo straordinario è inoltre (in aggiunta ai predetti limiti) ammesso (salvo diversa disciplina contrattuale) nei seguenti casi particolari:
- eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle con l'assunzione di nuovi lavoratori (non è prevista alcuna comunicazione sindacale);
- di forza maggiore o per far fronte a una situazione che possa dare luogo a un grave e immediato pericolo ovvero a un danno alle persone e alla produzione (non è prevista alcuna comunicazione sindacale);
- eventi con mostre, ferie e manifestazioni collegate all'attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse preventivamente, comunicati agli enti pubblici competenti o alle rappresentanze sindacali.
Lo straordinario deve essere computato a parte (libro paga/presenze) e remunerato applicando le maggiorazioni fissate dalla contrattazione collettiva.
Per lavoro straordinario, pertanto, si intende il lavoro prestato oltre l’orario normale di lavoro, ossia oltre le 40 ore settimanali o, secondo il contratto collettivo applicato, una minor durata o la durata media riferita ad un periodo non superiore ad un anno. I CCNL generalmente in occasione di lavorazioni straordinarie (oltre l’orario di lavoro) prevedono l’erogazioni di maggiorazioni di retribuzione calcolate prendendo a base la retribuzione oraria stabilita dalla contrattazione collettiva.

DIPENDENTE CON STIPENDIO MENSILE DI EURO 1.350,00
CALCOLO STRAORDINARIO CON MAGGIORAZIONE 25%
RLO 1.350 / 173 = 7,80347
VALORE ORA STRAORDINARIO
7,80347 + (7,80347 X 25%) = 9,75434

b) Lavoro notturno
Per lavoro notturno si intende l’attività svolta nel corso di un periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo fra la mezzanotte e le 5 del mattino.
Inoltre i lavoratori interessati sono quelli che:
- durante il predetto periodo notturno svolgono 3 ore del loro tempo di lavoro giornaliero;
- svolgono, in via eccezionale, una parte del loro orario normale in base a quanto definito dai contratti collettivi. In mancanza dei contratti collettivi è considerato lavoratore notturno colui che svolge lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno.
L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle 24 ore salva l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il predetto limite.
Con apposito decreto verranno individuate le lavorazioni che comportano rischi o particolari tensioni il cui limite è di 8 ore nel corso di ogni periodo di 24 ore.
Alla contrattazione collettiva è altresì affidata l'eventuale definizione delle riduzioni dell'orario di lavoro e dei trattamenti economici particolari nei confronti dei lavoratori notturni.
In occasione di lavoro svolto durante l’orario notturno i CCNL prevedono generalmente i CCNL alcune maggiorazioni particolari calcolate come sotto riportato.

DIPENDENTE CON STIPENDIO MENSILE DI EURO 1.350,00
CALCOLO MAGGIORAZIONE 20%
RLO 1.350 / 173 = 7,80347
VALORE ORA MAGGIORAZIONE
(7,80347 X 25%) = 1,56069



c) Festività
Durante i giorni festivi:
- 1° gennaio
- 6 gennaio
- lunedì dopo Pasqua
- 25 aprile
- 1° maggio
- 2 giugno
- 15 agosto
- 1° novembre
- 8 dicembre
- 25 dicembre
- 26 dicembre
il lavoratore ha diritto alla normale retribuzione come se avesse lavorato.
La retribuzione festiva deve essere pari alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio.
Vanno quindi computate nella retribuzione festiva i compensi aventi carattere di obbligatorietà, continuità e determinatezza tra cui, ad esempio: i ratei delle mensilità aggiuntive; la maggiorazione per il lavoro notturno abitualmente prestato, il contributo pasto.
Deve essere invece esclusa la maggiorazione per straordinario anche se continuativo se le parti non abbiano espressamente voluto considerarlo come prestazione ordinaria.
d) Festività cadente di domenica
Nel caso di festività cedenti di domenica generalmente si eroga al dipendente una quota giornaliera di retribuzione per ovviare alla mancanza di fruizione della festività.

CCNL COMMERCIO (III livello Impiegato)
Stipendio: 892,00
Contingenza: 527,90
Terzo Elemento: 2,07
Totale: 1.421,97
RLG = 1.421,97 / 26 = 54,68115
Retribuzione Festività cadente di domenica = 54,68