Già l’Agenzia delle entrate, con un provvedimento direttoriale numero di protocollo 2012/104609, stabilisce che gli interessi di mora in caso di ritardato pagamento di una cartella esattoriale saranno ridotti di circa mezzo punto percentuale. Una recente circolare dell’Inps comunica la variazione del tasso degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo a decorrere dalla notifica della cartella e fino alla data di pagamento; dunque dal 1° ottobre passa al 4,5504% in ragione annuale. Sempre l’Istituto nazionale di previdenza sociale ricorda che l’art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 ha disposto l’applicazione degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo a decorrere dalla notifica della cartella di pagamento e fino alla data di pagamento, ad un tasso da determinarsi annualmente con decreto del Ministero delle Finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. Con effetto dal 01/11/2011 questa misura era stata fissata al 5,0243% in ragione annuale; considerato che l’art. 30 prevede che il tasso degli interessi  venga fissato annualmente, l’Agenzia delle Entrate, interpellata la Banca d’Italia, con il provvedimento succitato ha disposto la riduzione dell’attuale misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo al 4,5504% in ragione annuale dal prossimo 1° ottobre 2012. L’Inps precisa nella circolare n. 112 del 14 settembre 2012 come, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili senza che si sia provveduto all’integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora che, anche per i debiti contributivi, saranno ridotti, sempre dal 1 ottobre 2012, del 4,5504% in ragione annuale.

 
OPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE Accertata l’irregolarità della cartella esattoriale, la stessa va fatta valere con mezzi differenti a seconda dei tributi di cui è richiesto il pagamento. Va presentato ricorso alla Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica della cartella, se si tratta di imposte sui redditi, imposta di registro, ipotecaria e catastale, imposta sulle successioni o donazioni, tasse automobilistiche, canone rai, tributi locali; va presentato ricorso al Giudice del lavoro entro 40 giorni dalla notifica della cartella, se si tratta di contributi previdenziali; se si tratta, invece, di sanzioni amministrative, competente a decidere è il Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica. 
E’ importante sottolineare che l’impugnazione non sospende l’esecuzione della cartella esattoriale, pertanto è bene chiedere in sede di ricorso la sospensione dell’esecuzione forzata.

AUTOTUTELA 
Quando la richiesta di pagamento è palesemente infondata, il cittadino può rivolgersi direttamente all’Ente Creditore presentando un’istanza di autotutela con la quale si chiede lo sgravio/discarico. In questo modo si evita di fare ricorso all’Autorità giudiziaria. Un esempio per appellarsi all’autotutela è quando l’importo richiesto è già stato pagato e si possiede la ricevuta di pagamento che lo prova.