Per i debiti contributivi che fanno capo all'INPS è possibile chiedere la rateazione  sia all’INPS stessa sia alla Equitalia Gerit spa- Agente della riscossione.

Questa alternativa è possibile grazie alla riforma attuata con la legge n. 31/2008 che ha introdotto alcune novità rilevanti in materia di riscossione coattiva.

In particolare, è stata trasferita agli Agenti per la riscossione coattiva la competenza a decidere sulle rateazioni, competenza prima riservata agli Enti impositori (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate,….).

Questa novità riguarda i crediti iscritti a ruolo ossia quelli già affidati dagli enti impositori.agli Agenti per la riscossione coattiva

Lo scopo è quello di agevolare i contribuenti in temporanea difficoltà, offrendo loro un unico interlocutore e regole uniche, anche nel caso di pluralità di debiti, purché iscritti a ruolo.

È quindi possibile per i contribuenti rivolgersi direttamente agli Agenti della riscossione per richiedere la dilazione dei debiti iscritti a ruolo.

La nuova normativa, tuttavia, se da una parte ha previsto la facoltà per l’Agente della riscossione di decidere sulle domande di rateazione, dall’altro non ha esplicitamente abrogato la stessa facoltà dell’ente impositore.

Ogni Ente, dunque, può scegliere se affidarsi esclusivamente all’Agente della riscossione o continuare ad esercitare anch’esso il potere di rateizzare.

Per quanto riguarda i debiti contributivi, l’INPS ha conservato per sé questo potere, previsto dalla legge n. 389/1989.

La conseguenza è che, per i debiti contributivi, e solo per questi, è possibile rivolgersi sia all’INPS sia all’Agente della riscossione (oggi è l'Equitalia Gerit spa).

Ciò a differenza dell’Inail, che non ha voluto conservare la facoltà di concedere dilazioni ritenendo opportuno avvalersi esclusivamente dell'attività degli Agenti della riscossione almeno con riferimento alle rateazioni dei crediti iscritti a ruolo.

Riassumendo:

Per i debiti non iscritti a ruolo:

•          permane la competenza dell'Inps a concedere rateazioni fino a un massimo di 24 mensilità; ovvero fino a 36 rate, su parere del Ministero del lavoro;

•          l'Inps può concedere, previa autorizzazione del Ministro del lavoro di concerto con il Ministero dell'economia, rateazioni fino a 60 mensilità per particolari specifici casi.

Per i debiti iscritti a ruolo:

•          l'Inps ha competenza a concedere rateazioni fino a 60 rate mensili, con provvedimento motivato.