L’art. 187, comma 1 del codice della strada prevede l’applicazione di una contravvenzione  penale per colui che si mette alla guida in stato di alterazione psicofisica dovuta dall’assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope.
Elemento oggettivo necessario per integrare il reato in questione è, non solo l’aver assunto una sostanza stupefacente, ma anche l’alterazione psichica e fisica, da essa causata, percettibile esternamente.
Al fine di pervenire ad una sentenza di condanna, non è sufficiente l’aver riscontrato la positività del soggetto ai test che accertano l’assunzione delle sostanze in questione, ma è necessario provare la correlazione tra tali risultanze e lo stato di alterazione da esse presuntivamente provocato.
Più volte i giudici hanno affermato che il reato sancito dal Codice della Strada punisce non già il fatto di guidare una vettura. dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì il fatto di addivenirvi in uno stato di alterazione psicofisica derivante dall'uso di consimile sostanze; sanziona cioè non la causa bensì il possibile effetto”. Si veda al riguardo la serie di sentenze in materia (Cass. Sez. IV, sent. n. 33312 del 08-07-2008; Sez. IV, sent. n. 48004 del 04-11-2009; Sez. IV, sent. n. 41796 del 11-06-2009).
A riguardo è utile ricordare come dall’esame delle urine sia impossibile determinare la necessaria correlazione fra i due elementi, stante la capacità di tale test “di attestare – sotto la voce “positività” - solo la circostanza che la sostanza è presente nell'organismo, senza fornire indicazioni sulla quantità e sul momento dell’assunzione. Si può difatti risultare positivi anche dopo molto tempo: uno spettro che può coprire anche un periodo sino a 40 giorni prima del controllo” (Cfr. AUSL Modena).
Diversa, invece, è la valenza dell’esame del sangue che “presenta caratteristiche di maggiore circoscrizione temporale – esso può coprire, infatti, un periodo retroattivo massimo di 96 ore in casi di assunzione costante e di 24 -48 ore in casi di assunzione episodica”. I risultati di quest’ultimo, in oltre, sarebbero correlabili direttamente  allo status psicofisico della persona sottoposta ad esame, differentemente da quanto accade nell’esame delle urine (Cfr. DETERMINAZIONI DI LABORATORIO DELLE SOSTANZE PSICOTROPE edito nel 2009 dalla Regione Piemonte) .
Ne consegue che l'esame ematico costituisce solamente un riscontro scientifico rispetto ad una preesistente prova percettiva dello stato di palese alterazione.
Officina Lex – Studio Legale Bartoletti Ascenzi
Federico Melis