La Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza depositata il 18 settembre 2017, n. 42361 ha risolto la questione di diritto se i termini per la redazione della sentenza siano soggetti alla sospensione nel periodo feriale, a seguito della riduzione del periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni stabilita dal Decreto Legge n. 132/2014, convertito dalla Legge n. 162/2014.
In particolare la Corte ha ritenuto che tale sospensione non opera.
E infatti, sostiene la Corte, la riforma operata dal Decreto Legge n. 132/2014 ha solamente modificato la durata del periodo feriale, ma non ha inciso in alcun modo sulla disciplina del termine per il deposito dei provvedimenti giurisdizionali.
Su quest'ultimo aspetto, pertanto, restano invariati i principi già in precedenza affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la disciplina della sospensione dei termini processuali non è da ritenere operativa per il termine di deposito della motivazione della sentenza (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 19 giugno 1996, n. 7478).
La sospensione feriale, infatti, secondo l'orientamento già consolidato, si applica a quei termini processuali assistiti da una sanzione processuale, cosa che ne faceva intendere la riferibilità alla sola attività delle parti e non anche all'attività del giudice per la redazione delle sentenze.
Tale interpretazione d'altra parte, ribadisce la Cassazione, non pregiudica il diritto di difesa nè il diritto alle ferie dei difensori, in quanto comunque il termine per l'impugnazione è procrastinato alla cessazione del periodo feriale.
Oltretutto, sottolinea la Corte, assoggettare i termini per la redazione della sentenza alla sospensione feriale comporterebbe un allungamento dei termini di custodia cautelare e di prescrizione del reato, che - come è noto - restano sospesi nel tempo occorrente per il deposito della sentenza.