Spese processuali: si applica la soccombenza anche in caso di autodifesa
Cassazione Civile, sez. II, sentenza 09/01/2017 n° 189
La condanna alle spese legali nel processo civile segue, di regola, il criterio della soccombenza stabilito dall’art. 91 c.p.c., secondo cui il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa. Questo criterio si applica anche a favore dell'avvocato che si difende da sé ai sensi dell’art. 86 c.p.c.?
Ha diritto anch’egli alla liquidazione delle spese e del compenso secondo le tariffe professionali?
E’ questo il tema affrontato dalla Corte di Cassazione, sez. II civile, con la sentenza 9 gennaio 2017, n. 189.
Nella Sentenza in esame, la Suprema Corte si è pronunciata in merito alla natura della condanna alle spese di lite nei procedimenti giudiziari in cui l’Avvocato esercita la facoltà di difesa personale.
I Giudici della Suprema Corte definiscono la condanna alle spese come l’applicazione di principio di causalità, in quanto l’onere della spesa grava su chi ha provocato la necessità del processo, indicando inoltre, quale riferimento cardine l’art. 91 c.p.c. (principio di soccombenza), al quale può derogarsi nei casi di cui all’art. 92 c.p.c. (ovvero quando la parte risultata vincitrice sia venuta meno ai doveri di lealtà e probità, oppure per reciproca soccombenza, oppure per gravi ed eccezionali ragioni).
La stessa Suprema Corte precisa poi che disciplina della facoltà di difesa personale, ex art. 86 c.p.c., non incide sulla natura professionale dell’attività svolta in proprio favore, e pertanto non esclude che il Giudice debba liquidare in favore dell’Avvocato secondo le regole della soccombenza.
Infine, la soccombenza non va esclusa neppure nel caso in cui il convenuto non si sia opposto alla pretesa dell’attore, posto che la soccombenza va riferita al fatto oggettivo di aver provocato la necessità del processo.
In linea con quanto detto, la soccombenza è da applicarsi anche qualora la contumacia della parte convenuta è ragione adeguata e sufficiente per dichiarare irripetibili le spese.
Pertanto, nel caso di difesa personale dell’Avvocato in procedimenti giudiziari in cui lo stesso non sia soccombente è applicabile il principio di causalità anche se la controparte è contumace.