Termini processuali: sospensione nel periodo feriale.  

 

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"Il decorso dei termini processuali -così recita la Legge 742/69 all'art.1-, relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall'art.201 del codice di procedura penale".

Tale sospensione - art.  3 Legge 742/69 - non si applica
"…alle cause ed ai procedimenti indicati nell'art.92  (*) dell'ordinamento giudiziario 30 Gennaio 1941 n.12, nonché alle controversie previste dagli artt. 429 e 459 del codice di procedura civile".

Durante il periodo di ferie dei magistrati le Corti di Appello ed i Tribunali trattano
-le cause civili relative ad alimenti,
-alla materia corporativa,
-ai procedimenti cautelari,
-di sfratto,
-di opposizione all'esecuzione, nonché
-quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere
-quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal Presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e per le cause già iniziate, con provvedimento del Giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.

La deroga alla sospensione opera relativamente alla fase sommaria.

Non è la natura del rito a determinare se sia applicabile o meno la sospensione dei -termini nel periodo feriale, bensì la natura della causa.
La sospensione dei termini attiene ai termini processuali e non ai termini sostanziali, con eccezioni previste per quei termini che, pur essendo sostanziali, sono stabiliti per agire in giudizio a pena di decadenza (es. impugnazione di delibera condominiale).
E' nulla la citazione che nel computo dei termini a comparire non tenga conto del periodo di sospensione (Cass.27.5.91 n.5981, in Foro It., 1992,115). 

DELIBERE CONSIGLI PROVINCIALI E NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI - La Corte Costituzionale con la Sentenza n.380 del 21-29 Luglio 1992  ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale, in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dell'articolo 1 della Legge 7 Ottobre 1969, n.742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), nella parte in cui non dispone che l'istituto della  sospensione dei termini si applichi anche a quello stabilito per ricorrere, avverso le delibere dei Consigli provinciali, al Consiglio nazionale degli architetti."

DELIBERE DELL'ASSEMBLEA DI CONDOMINIO - La Corte Costituzionale con la Sentenza 31 Gennaio - 2 Febbraio 1990, n.49  "Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art.1 della Legge 7 Ottobre 1969, n.742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale) nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applichi anche al termine di trenta giorni, di cui all'art. 1137 del codice civile, per l'impugnazione delle delibere dell'assemblea di condominio. "

Opposizione art. 615 e 617 c.p.c., no sospensione feriale  

CORTE DI CASSAZIONE, Sentenza del 6 Aprile 2011. Opposizione art. 615 e 617 c.p.c. -  no alla sospensione feriale, anche per i termini per proporre ricorso per cassazione.

Sospensione feriale termini processuali, sub-procedimento, inapplicabilità 

CORTE DI CASSAZIONE, Sezioni Unite, Sentenza del 3 Maggio 2010. Esecuzione forzata – Opposizioni relative alla distribuzione della somma (art. 512 c.p.c. previgente) - Sospensione feriale termini processuali - Inapplicabilità

Cassazione – Sezione Terza Civile – Sentenza 26 Ottobre- 24 Novembre 2005, n.24816 con particolare riferimento al termine annuale di decadenza previsto dall’articolo 327, comma 1 cpc, che la sospensione dei termini processuali prevista all’articolo 1 della Legge 742/69 dal 1° Agosto al 15 Settembre di ogni anno si applica non tenendo conto nel computo dei giorni compresi tra il 1° Agosto e il 15 Settembre dell’anno della pubblicazione della Sentenza impugnata, a meno che la data di deposito cada durante lo stesso periodo feriale, nel qual caso, in base al principio secondo cui “dies a quo non computatur in termine”, esso decorre dal 16 Settembre  Cassazione, 5896/79. Ove il termine, come sopra calcolato, non scada prima dell’inizio del periodo feriale dell’anno successivo, trova applicazione l’ulteriore sospensione di diritto per il nuovo periodo feriale (Cassazione, 6748/05; 18704/04; 15530/04; 3773/01; 200/01; 4294/97; 1382/94; 4791/85; 1584/82). Là dove, si è ulteriormente precisato, il decorso del termine ha inizio, come nel caso in esame, durante il periodo di sospensione, al sensi dell’articolo 1 della citata Legge 742/69 esso è differito alla fine di detto periodo, il giorno 16 Settembre dovendo essere compreso nel novero dei giorni concessi dal termine (Cassazione, 6635/00); e se il termine cade di giorno festivo, esso, giusta il disposto di cui all’articolo 155, comma 3, cpc, è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo (Cassazione, 6748/05).
Il periodo feriale è infatti «neutro», e deve poter essere rispettato interamente. Ad un tanto è finalizzato il doppio computo del periodo feriale nell’ipotesi in cui, dopo una prima sospensione, il termine annuale non sia decorso interamente al sopraggiungere del nuovo periodo feriale (con riferimento all’articolo 327 cpc, Cassazione, 13383/05; 1220/03; 7278/02; 14219/99; 2978/98; 3613/87; 2359/81), come del pari il suindicato differimento dell’inizio del decorso del termine cadente durante il periodo feriale a dopo la fine del medesimo. È d’altro canto pacifico in giurisprudenza di legittimità che la detta sospensione riguarda indistintamente tutti i termini processuali (Cassazione, 4297/04; 12392/00; 7850/96; 12426/93; 3589/86; 6667/81; 2359/81; 5896/79), la relativa disciplina applicandosi anche a quello previsto dall’articolo 392 cpc per la riassunzione dinanzi al Giudice del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione (Cassazione, 9968/94). 

Corte dei Conti - Periodo feriale, sospensione anche nel processo contabile.
Si applicano anche nei giudizi contabili le ferie giudiziarie. Questa la decisione della Corte dei Conti, n.573 del 26.11.03, Terza Sezione, che ha riconosciuto la sospensione dal 1° Agosto al 15 Settembre dei termini per l'azione giudiziaria.

Sanzione amministrativa - Opposizione. Violazione al cds. - Opposizione al Prefetto, art. 203 cds - Sospensione feriale - Inapplicabilità [CASSAZIONE, Sez. II, Sentenza N° 4170 del 22 Febbraio 2010].

Termini processuali, sospensione estiva. Procedimento civile - termini processuali - sospensione - periodo feriale - cumulo fra causa soggetta alla sospensione e causa non soggetta - opposizione all'esecuzione.

Termini processuali - Sospensione feriale, impugnazione [Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, Sentenza del 25/04/07. 

Opposizione a ordinanza-ingiunzione - Termine soggetto a sospensione feriale(L. 689/1981, art.22; L.742/1969, art.3). Cass., Sez.I, Sentenza n.7880, 12 Giugno 2001. 

Sanzione amministrativa - AUTOVELOX. non si applica a tale tipo di sanzioni la sospensione feriale dei termini (Cass. n. 4511/04). La sospensione dei termini nel periodo feriale , stabilita dalla L.742/69, può in alcun modo essere estesa «a termini come quello per la notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni al Cds (Cass. n.3842/04).

Diritto tributario processuale - Memorie e documenti, termini perentori.
Il termine per il deposito di documenti e memorie nel processo tributario deve considerarsi perentorio, anche se ciò non è espressamente previsto dalla Legge. Così si è espressa la Cassazione con la Sentenza n. 1771 del 30.1.04. La mancata osservanza dei termini determina la preclusione di ogni ulteriore attività processuale ed è rilevabile d'ufficio: non è necessario, quindi, che la controparte nel costituirsi in giudizio eccepisca la violazione al riguardo. 

   

Sui termini dal Codice di procedura civile, come modificato dalla L. 80/2005, dalla L. 263/2005, dalla L.52/2006, in vigore al 1° -3- 2006

Art. 155 cpc. (Computo dei termini) -
-Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.
-Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.
-I giorni festivi si computano nel termine.
-Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
-La proroga prevista dal quarto comma si applica, altresì, ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato.
-Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa.

Art. 152 - Termini legali e termini giudiziari
I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla Legge; possono essere stabiliti dal Giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la Legge lo permette espressamente.
I termini stabiliti dalla Legge sono ordinatori, tranne che la Legge stessa li dichiari espressamente perentori.

Art. 153 -Improrogabilità dei termini perentori
I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti.

Art.154 -Prorogabilità del termine ordinatorio.
Il Giudice, prima della scadenza, può abbreviare o prorogare, anche d'ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non può avere una durata superiore al termine originario. Non può essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato.