SENTENZA riconoscimento colpa di due periti fonici e condanna al risarcimento dei danni .(Tribunale Napoli civile sentenza 13712\2016)
Il Tribunale di Napoli, sezione civile , nella persona del Giudice Pastore Alinante con la sentenza 13712 del 21\12\2016 ha sanzionato con la responsabilità civile due periti fonici che nel corso di un procedimento penale avevano indicato come la voce di un imputato ,poi riconosciuto estraneo ai fatti, quella relativa a due telefonate di pochi secondi ,di natura chiaramente estorsiva.
Sottoposto ad un giudizio penale, l’imputato , solo dopo il deposito dei due elaborati peritali ,uno del perito nominato dal PM e l’altro nominato dal Tribunale di SMCV, ed esclusivamente per queste due presunte telefonate si vedeva condannare alla pena di 8 anni e 2 mesi di reclusioni per associazione a delinquere ed arrestato subito dopo l’emissione della sentenza di primo grado .
Dopo l’arresto del malcapitato , veniva promosso appello,ed in tale sede veniva esperita una nuova perizia . Il nuovo CTU, in questa fase , riteneva non sufficiente il materiale da esaminare e solo dopo la registrazione di altro materiale con la voce dell’imputato, giungeva alla affermazione che la voce delle due telefonate contestate, non era dell’imputato condannato . La Corte d’Appello di Napoli ,alla luce di tale nuovo elaborato, assolveva l’imputato dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto ed ordinando l’immediata scarcerazione ,che avveniva lo stesso giorno 30\1\2009 .La sentenza veniva confermata integralmente dalla Cassazione.
L’imputato per tale errore dei due periti subiva 11 mesi e 24 giorni di detenzione illegittima, la perdita del posto di lavoro subordinato svolto precedentemente ed il danno morale psicologico collegato alla reclusione per tanti mesi .In relazione a tale situazione, proponeva citazione civile per accertare la negligenza ed imperizia dei due periti e la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti .
Dopo una lunga istruttoria con escussione di testi, nomina di due periti fonici d’ufficio, due ulteriori perizie ed anche due chiarimenti , il Giudice riservatosi per la terza volta in decisione , ha così motivato …”Non può dubitarsi che il Tribunale di SMCV abbia condannato ……sulla base della consulenza tecnica del perito …e del perito ….così come la Corte d’ Appello di Napoli lo ha assolto perche’ non ha ritenuto attendibili le conclusioni raggiunte dall’uno o dall’altro ,quindi sia l’uno che l’altro,o entrambi, possono con la loro condotto colposa nell’espletare l’incarico concorso a causare il danno lamentato …in questa sede. Nella relazione del perito penale ….si indica che le due telefonate di cui si discute, contengono audio utile per la perizia fonica rispettivamente di 10 secondi…e 12 circa …come spiegato dal CTU .le due telefonate contenevano materiale troppo scarso per essere sottoposto a perizia ….
Invero, la sentenza ha evidenziato come nonostante l’esiguità del materiale a disposizione i due periti hanno ritenuto di poter eseguire il raffronto, dimostratosi errato e quindi consapevolmente hanno cagionato un danno ingiusto all’imputato che per tale specifica colpa è stato condannato ad una pesante pena detentiva .
Il Giudice ha ritenuto ,che nel caso di specie si deve applicare la disposizione di cui all’art. 64 cpc ,la quale dispone che si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti e quindi la conseguente responsabilità extracontrattuale per colpa ,dimostrata dalle ulteriori perizie svolte nel procedimento civile .
Il precedente è di straordinaria importanza, in quanto per la prima volta viene posto all’attenzione del Giudice civile la responsabilità civile dei periti laddove sbagliano per negligenza e\o imperizia e conseguentemente cagionano un danno grave alla persona offesa dal loro comportamento . La correttezza e buona fede, imponeva agli stessi di fare come indicato dal CTU nella fase d’appello penale,cioè richiedere una registrazione più lunga della voce del presunto autore delle telefonate proprio per concorrere a scoprire il reale autore delle stesse senza determinare un danno straordinario all’innocente che ha perso nel medesimo istante,il lavoro , la libertà personale ed anche la considerazione nel gruppo civile nel quale vive . 
Il perito,quindi, deve ritornare nell’alveo del suo ufficio , cioè di un ausiliario del Magistrato ,sottoposto al vaglio e controllo della legge in modo meticoloso, in quanto il suo ruolo può decidere le sorti di una persona innocente . Nello stesso tempo il controllo da parte del Tribunale in ordine agli elaborati dei periti deve essere più stringente e critico, proprio per evitare tali negligenze ed imperizie che penalizzano il cittadino, lo sottopongono ad ingiuste misure cautelari rovinando la vita del malcapitato .Gli operatori della Giustizia, sono chiamati a svolgere questo ruolo con piena scienza e coscienza e con la dovuta diligenza per evitare altre cause del genere ,la quale afferma una chiara superficialita’ di qualche persona ritenuta esperto .