Reperimento e utilizzo delle scritture di comparazione Aspetti grafologici e giuridici Schemi Pratici a cura di Salvatore Caccamo
  Requisiti delle scritture di comparazione Le scritture di comparazione per essere idonee e utili al confronto devono essere: - Numerose ; - Spontanee; - Omologhe ed omogenee; - Coeve alla data dei documenti in verifica; E “certamente” autografe …
  L’importanza della coevità delle scritture di comparazione - In caso di malattia; - Testamento olografo; - Scritture di verifica appartenenti a soggetti poco abituati a scrivere o semianalfabeti; - Notevole differenza temporale tra scritture in verifica e scritture di comparazione.
Utilizzo e reperimento delle scritture di comparazione - In AMBITO PENALE ; AMBITO CIVILE - Come PERITO D’UFFICIO / CTU; - CONSULENTE DI PARTE; - Nomina di parti private nella fase precedente il giudizio. - Nomina P.M.
IN AMBITO PENALE Codice di procedura penale (220 c.p.p e segg.) Ordinanza Nomina PERITO UFFICIO (portata a conoscenza del perito tramite notifica UG) All’udienza prefissata dal Giudice, si presenta il perito che presta il giuramento di rito, verifica i documenti comparativi indicati dal giudice e fissa le operazioni; Tutte le attività del perito devono essere compiute in contraddittorio con le altre parti e con i consulenti tecnici nominati dalle stesse. Cfr. 228 cpp Il perito nella prassi risponde ai quesiti entro il termine dato dal giudice (novanta giorni) depositando perizia scritta. All’udienza fissata il perito oralmente illustra la perizia; le parti possono fare deduzioni e richieste di integrazioni sulle quali decide il giudice.
  Il perito d’ufficio Cosa prevede la legge: Art. 228 C.p.p. Il perito procede alle operazioni necessarie per rispondere ai quesiti. A tal fine può essere autorizzato dal giudice a prendere visione degli atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle parti dei quali la legge prevede l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento. 2 (omissis…) 3. Qualora, ai fini dello svolgimento dell'incarico, il perito richieda notizie all'imputato [60], alla persona offesa o ad altre persone, gli elementi in tal modo acquisiti possono essere utilizzati [191] solo ai fini dell'accertamento peritale.
  Quello che facciamo più spesso è: Il saggio grafico; Attenerci alle scritture di comparazione presenti nel fascicolo del dibattimento E se ciò non bastasse ….? Procedere con l’esame del fascicolo del P.M. (molto importante); Il Giudice non può acquisire né accedere al fascicolo del P.M. ma il perito, ai soli fini dell’incarico peritale, può consultarlo ed estrarre copia. Infatti il perito può consultare gli atti processuali contenuti nel fascicolo del P.M. dal momento che tale consultazione appare finalizzata al solo scopo di un puntuale svolgimento dell’incarico peritale. (Cass. Pen., n. 201231/95). L’importanza di tale indagine è evidente in quanto nel fascicolo del P.M. confluiscono tutti gli atti delle indagini preliminari e quindi ad es. nomine di fiducia, accesso agli atti, richieste varie, documentazione sottoposta a sequestro ecc.. .
  Il Consulente di parte Cosa prevede la legge art. 230 C.p.p. 1.I consulenti tecnici possono assistere al conferimento dell'incarico al perito e presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve, delle quali è fatta menzione nel verbale. 2. Essi possono partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella relazione. 3. Se sono nominati dopo l'esaurimento delle operazioni peritali, i consulenti tecnici possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati a esaminare la persona, la cosa e il luogo oggetto della perizia.
  Quello che facciamo più spesso è … Partecipare alle operazioni peritali ed al saggio grafico. Presentare al perito deduzioni tecniche …. Escussione in dibattimento E se ciò non bastasse …? Nella fase delle indagini preliminari (quando possibile) • Di concerto con l’avvocato, titolare della strategia difensiva, è possibile reperire le scritture coeve utilizzando gli strumenti legislativi in tema di attività investigativa del difensore (art.327 bis C.p.p.) • Il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito. (art. 327 bis ,Comma 1). • Le attività previste al comma 1, quando sono necessarie specifiche competenze, possono essere svolte da consulenti tecnici. Art.391 quarter C.p.p.: richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione: 1. Ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia a sue spese. 2. L'istanza deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente. 3. In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione si applicano le disposizioni degli artt. 367 e 368. C.P.
  ARTICOLO N.391 sexies: Accesso ai luoghi e documentazione. 1. Quando effettuano un accesso per prendere visione dello stato dei luoghi e delle cose ovvero per procedere alla loro descrizione o per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi, il difensore, il sostituto e gli ausiliari indicati nell’art.391 bis possono redigere un verbale nel quale sono riportati: a) la data ed il luogo dell'accesso; b) le proprie generalità e quelle delle persone intervenute; c) la descrizione dello stato dei luoghi e delle cose; d) l'indicazione degli eventuali rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi eseguiti, che fanno parte integrante dell'atto e sono allegati al medesimo. Il verbale è sottoscritto dalle persone intervenute.
  IL CTU Cosa dice le legge ART.62 C.P.C. Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice …..; AMBITO CIVILE Codice di procedura Civile Ordinanza Nomina CTU (portata a conoscenza del CTU tramite notifica UG) All’udienza prefissata dal Giudice, si presenta il CTU che presta il giuramento di rito, verifica i documenti comparativi indicati dal giudice e fissa le operazioni peritali delle quali prendono visione le parti in causa. Tutte le attività del perito devono essere compiute in contraddittorio con le altre parti e con i consulenti tecnici nominati dalle stesse. Il c.t.u. trasmette alle parti la “bozza” nel termine stabilito dal giudice; le parti trasmettono le proprie osservazioni entro il termine stabilito dal giudice; il ctu sempre nei termini stabiliti dal giudice deposita la relazione.
  ART.194 C.P.C. Attività del consulente. 1) Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore [197]; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all’art.62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi [261]. [II]. Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici [201] e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze.
  ART.213 C.P.C. Richiesta d'informazioni alla pubblica amministrazione. [I]. … il giudice può richiedere d'ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessa, che è necessario acquisire al processo . ART. 218 C.P.C. Scritture di comparazione presso depositari. [I]. Se le scritture di comparazione si trovano presso depositari pubblici o privati e l'asportazione non ne è vietata, il giudice istruttore può disporne il deposito in cancelleria in un termine da lui fissato. [II]. Se la comparazione deve eseguirsi nel luogo dove si trovano le scritture, il giudice dà le disposizioni necessarie per le operazioni, che debbono compiersi in presenza del depositario.
  Quello che facciamo più spesso è Attenerci scrupolosamente alle scritture di comparazione indicate dal Giudice, o da tutte le parti in causa in sede di operazioni peritali; Il saggio grafico. E se ciò non bastasse …?
  Come reperire le scritture di comparazione coeve nel procedimento civile In questo caso il campo d’azione del CTU è purtroppo limitato; è possibile chiedere (convincere) al Giudice l’autorizzazione ad accere presso depositari della Pubblica Amministrazione o ufficio notarili, al fine di reperire scritture coeve aventi certa provenienza e ad esempio: • Ufficio anagrafe: ogni carta di identità è accompagnata da un “cartellino” che resta negli archivi dell’anagrafe ove vengono riportate 3 sottoscrizioni; • Visura catastale storica nominativa: è possibile risalire a tutti gli atti pubblici posti in essere da ognuno di noi e, successivamente, reperire direttamente presso gli studi notarili o presso l’archivio I relativi atti.
  Consulente di parte art.201 c.p.c Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente [1911], assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico [87; 91, 145 att.]. [II]. Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell’art.194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche [197]. Art.191, 2° comma, le parti possono intevenire alla operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tenici e dei difensori, e possono presentare al consulente per iscritto o a voce osservazioni e istanze.
  Quello che facciamo è---
Assistere alle operazioni peritali Redigere osservazioni e deduzioni; e se ciò non bastasse …?
  • Quando è possibile intervenire prima dell’instaurazione del giudizio è opportuno munire il nostro parere o la perizia preventiva di parte di autorevolezza data anche dall’utilizzo di numerose scritture di comparazione coeve alla scrittura in verifica. • Pur se apparentemente non sembra possibile risalire a scritture di comparazione coeve possiamo ricercarle presso la pubblica amministrazione…
  Legislazione di riferimento Legge n.1228/54 (anagrafe) art.1: […], in ogni Comune deve essere tenuta l’anagrafe della popolazione residente… Nell’anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone ….. gli atti anagrafici sono atti pubblici . e quindi… • Firma su cartellino di identità proprio e dei figli minori; • Cambio di residenza e richieste di domicilio.
D.P.R. N. 396/2000, Stato Civile (nascita matrimonio morte) art. 107: (Estratti per copia integrale) (1) 1. Gli estratti degli atti dello stato civile possono essere rilasciati dall'ufficiale dello stato civile per copia integrale soltanto quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non è vietato dalla legge. 2. L'estratto per copia integrale deve contenere: a) la trascrizione esatta dell'atto come trovasi negli archivi di cui all'articolo 10, compresi il numero e le firme appostevi. b) le singole annotazioni che si trovano sull'atto originale. c) l'attestazione, da parte di chi rilascia l'estratto, che la copia è conforme all'originale. art. 12: (Modalità di redazione degli atti) 2. Gli atti di nascita, matrimonio e morte sono formati nel comune in cui tali fatti accadono. Nei casi in cui il presente ordinamento preveda la possibilità della formazione degli atti in comuni diversi da quello dove il fatto è avvenuto, l'indicazione del luogo dell'evento dovrà essere comunque specificata. 3. L'atto, se compiuto alla presenza dei dichiaranti e dei testimoni, ove richiesti, è immediatamente sottoscritto dai medesimi e dall'ufficiale dello stato civile che ne dà previamente lettura.
  Art. 7 (Rifiuto di atti) 1. Nel caso in cui l'ufficiale dello stato civile rifiuti l'adempimento di un atto, da chiunque richiesto, deve indicare per iscritto al richiedente i motivi del rifiuto. (si ricorda che :Dichiarazione di nascita, di matrimonio, riportano sempre la firma dei dichiaranti)
L’interesse di cui è portatore il soggetto richiedente deve essere un interesse giuridicamente qualificato, ovvero consistente nelle possibilità di ricevere dalla richiesta una tutela, un vantaggio o semplicemente una conferma della propria sfera conoscitiva in merito ad una determinata questione. (eredità, testamento garanzia del patrimonio, tutela integrità personale )
LEGGE 16/02/1913, n. 89 (ord. Notariato) Art. 67 Il notaro, finchè risiede nel distretto dello stesso Consiglio notarile, e continua nell'esercizio del notariato, ha egli solo il diritto di permettere l'ispezione e la lettura, di rilasciare le copie, gli estratti e i certificati degli atti da lui ricevuti, o presso di lui depositati …. Art. 68 ter 1. Il notaio puo' rilasciare copie su supporto informatico degli atti da lui conservati, anche se l'originale e' stato formato su un supporto analogico. Parimenti, puo' rilasciare copie su supporto cartaceo, degli stessi atti, anche se informatici. 2. Quando l'uso di un determinato supporto non e' prescritto dalla legge o non e' altrimenti regolato, il notaio rilascia le copie degli atti da lui conservati sul supporto indicato dal richiedente. 3. Il notaio attesta la conformita' del documento informatico all'originale o alle copie apponendo la propria firma digitale. (1) Articolo inserito dall’ART. 1 del D. Lgs. N.110/2010

  Inoltre: - Ricostruire la successione degli atti pubblici di compravendita con una semplice visura storica catastale; - Successivamente richiedere di ispezionare gli atti in originale presso lo studio notarile o presso l’archivio. - Ricordando sempre che SONO ATTI PUBBLICI! Ed ancora - Documentazione depositata presso gli uffici tecnici comunali: richiesta di concessione edilizia, sanatorie; - Richieste di prestazioni pensionistiche e previdenziali presso INPS/INAIL
  ATTENZIONE DIFFIDATE dalla scritture di comparazione non ricevute da pubblico ufficio e comunque non di certa provenienza. ? In certi casi anche documenti di rilevanza pubblica non sono sottoscritti davanti il pubblico ufficiale che tuttavia ha semplicemente il compito di riceverli e protocollarli. ? Es.. Dichiarazioni dei redditi, presentazione di progetti da parte di studi tecnici, ecc..