Tenterò, per quanto possibile, di dare una risposta alla domanda che chiunque pone al proprio avvocato laddove gli venga prospettata dal professionista la necessità di rivolgersi al Giudice: quanto durerà la mia causa?

Per il professionista, il quesito é sempre di difficile soluzione perché la durata del processo dipende da diversi fattori, le cui dinamiche sfuggono al Cliente e sui quali l’avvocato – pur conoscendone natura, causa e conseguenze - non sempre ha facoltà di dominio e di decisione.

Immaginando di percorre la linea del tempo, vi illustrerò nel proseguo le singole fasi nelle quali si snoda la causa civile e mi soffermerò sulle tappe principali, dal momento in cui il Cliente entra nello Studio del proprio avvocato per essere consigliato al momento in cui, ad esito della causa, riceve notizia della conclusione del processo.

Le vicende che rendono una causa lunga piuttosto che veloce sono davvero imponderabili ma cercherò ugualmente di tracciare, seppure indicativamente, alcune tappe che, per Legge e per Prassi, segnano il percorso del processo civile di cognizione italiano.

La trattazione rischierebbe di diventare articolata e noiosa e il linguaggio criptico ed eccessivamente tecnico laddove non mi permettessi di azzardare un approccio semplice, discorsivo ed esemplificativo - talvolta volutamente ricco di ripetizioni – e di trattare l’argomento con esempi concreti e risposte a domande retoriche.

A. - PREMESSA

Iniziamo subito con alcune considerazioni preliminari.

1)    Perché dovrei iniziare una causa per sentirmi dire che ho ragione? E’ talmente evidente che il mio avversario ha torto?

E’ necessario rivolgersi al Giudice perché, nella società italiana, nessuno può farsi giustizia da sé e ciascuno può costringere l’avversario a riconoscere il proprio torto soltanto utilizzando la forza della Giustizia che, in regime di assoluto monopolio, lo Stato esercita a tutela dei diritti dei consociati.

Chi esercita arbitrariamente le proprie ragioni commette un reato, anche se la sentenza dovesse poi accertare che aveva ragione.

2)    Quando il Giudice mi ha dato ragione, posso andare a casa del mio avversario con in mano la sentenza e costringerlo a rispettarla?

No. Una volta che il Giudice vi abbia dato ragione, dovrete richiedere – tramite l’inizio del procedimento esecutivo (ESECUZIONE) - l’esecuzione della sentenza nei modi previsti dalla Legge, ossia tramite l’inizio dell’esecuzione forzata sotto il controllo dello Stato.

3)    Quindi la causa non serve a niente?

Al contrario. La causa (COGNIZIONE) serve ad accertare che voi abbiate ragione, mentre il procedimento esecutivo (ESECUZIONE) serve a dare attuazione ed esecuzione – tramite l’esercizio della violenza legittimamente esercitata dallo Stato a Vostro favore - all’accertamento compiuto dal Giudice circa la fondatezza delle vostre ragioni; ricordate infatti che nessuno può esercitare violenza su altri a tutela delle proprie ragioni, persino quando il Giudice le abbia dichiarate fondate con sentenza irrevocabile.

4) Se il mio avversario non obbedisce spontaneamente alla sentenza, é sempre necessario ricorrere al procedimento esecutivo?

Non sempre per fortuna. Questo dipende dal contenuto della sentenza. Occorrerà iniziare il procedimento esecutivo (ESECUZIONE) soltanto se la sentenza che vi ha dato ragione abbia condannato il vostro avversario a fare qualcosa, a non fare qualcosa o a dare qualcosa.

5) Ci sono casi in cui non é necessario iniziare la causa dare esecuzione al mio diritto?

Fortunatamente si. In questo caso, é possibile iniziare direttamente il procedimento esecutivo (ESECUZIONE) senza bisogno che una sentenza accerti il vostro diritto (COGNIZIONE).

Per esempio, nel caso in cui la Banca Vi restituisca un assegno o una cambiale impagata, potrete evitare la causa (COGNIZIONE) e, sempre tramite l’intervento della Forza esercitata dallo Stato, potrete aggredire direttamente il patrimonio del vostro debitore (ESECUZIONE).

Riassumendo, se:

X = causa ordinaria (COGNIZIONE);

Y = processo esecutivo (ESECUZIONE);

Z = risultato che vi aspettate dal vostro avvocato (RISULTATO);

ne consegue che:

- quando il Vostro RISULTATO coincide con l’aspettativa che Controparte sia condannata a un fare qualcosa/non fare qualcosa o a  dare qualcosa a Vostro favore;

Z=

X+Y

- quando il RISULTATO coincide con l’aspettativa che Controparte sia condannata a un dare qualcosa a Vostro favore e il Vostro diritto é fondato su documenti particolari[1];

Z=

Y

- quando il RISULTATO non coincide con l’aspettativa che Controparte sia condannata a un fare qualcosa/non fare qualcosa o a  dare qualcosa a Vostro favore;

Z=

X

Il tempo necessario all’attuazione di un vostro diritto dipende quindi dalla necessità di promuovere una causa per l’accertamento di un vostro diritto (che, prima del deposito della sentenza, é soltanto “presunto”) e dalla necessità di agire in via esecutiva per la realizzazione concreta dell’ordine contenuto nella sentenza.

Pur con ottime carte e con le prove più convincenti, un avvocato onesto vi sconsiglierebbe però di promuovere X laddove via sia scarsa probabilità di portare Y utilmente a conclusione: come ripetono alcuni colleghi “si rischierebbe, ad esito di X, di dovere appendere la sentenza al muro come fosse un quadro bello e suggestivo ma privo di valore”.

B. –CAUSA DI RISARCIMENTO DEL DANNO

(Z= X+Y)

(ovvero é necessaria la COGNIZIONE e l’ESECUZIONE)

Il 1 gennaio del 2012, ricevo presso il mio Studio un giovane appena tornato da una vacanza con amici; il ragazzo mi informa di essere stato a Parigi per due settimane e di avere lasciato, prima della partenza, l’autovettura ricoverata presso un parcheggio privato della zona.

Mi precisa di essere stato contattato per telefono dal depositario la sera del 30 dicembre 2011 per essere informato che il veicolo era stato rubato.

Il ragazzo mi chiede quali aspettative di restituzione del mezzo ci siano (richiesta di risarcimento del danno in forma specifica; egli ha perduto l’autovettura e pretende la restituzione del medesimo bene) o, in alternativa, quale sarebbe il risarcimento economico (risarcimento del danno per equivalente: egli ha perduto l’autovettura e pretende la restituzione del valore del bene) e quanto potrà durare un eventuale processo.

Gli preciso subito di non potere dare risposta ai primi quesiti, sul presupposto che non sono un ricettatore né un carrozziere ma gli preciso subito

 -  che la sua domanda ha ad oggetto il risarcimento del danno e, quindi, un DARE e che, di conseguenza, il soddisfacimento del suo diritto richiederà la celebrazione di una causa (X) e l’inizio di un procedimento esecutivo (Y)

In questo caso, ho valutato la fondatezza della domanda e la capacità economica di Controparte e ho consigliato il Cliente di formulare una richiesta di risarcimento del danno perché - ad esito della causa - non si prospetta l’eventualità di dovere appendere la sentenza al muro come fosse un quadro bello e suggestivo ma privo di valore.

Il 5 gennaio 2012, ho preso carta e penna e ho scritto al depositario una raccomandata, assegnando 15 giorni per il pagamento del valore del veicolo tramite assegno circolare.

Trascorso il termine del 20 gennaio 2012, non ho ricevuto alcun riscontro dal depositario né da un’eventuale Assicurazione e ho considerato sfumata la possibilità di coltivare trattative in via stragiudiziale.

Ho pertanto preparato l’atto introduttivo della causa (atto di citazione) e ne ho chiesto la notificazione a Controparte il 25 gennaio 2012.

Nell’atto di citazione, ho scelto la data cui citare Controparte[2] (al momento non ancora difeso da alcun avvocato) ma ho dovuto prestare attenzione che, tra la data della notificazione e quella della prima udienza, trascorresse il termine di almeno 90 giorni.

In realtà, ho scelto di fissare l’udienza a distanza di 100 giorni, in modo che, all’udienza che ho indicato, la notificazione sarà considerata dal Giudice sicuramente valida anche nel caso in cui l’avversario non abbia ritirato l’atto e si sia quindi perfezionata la c.d. notificazione virtuale per “compiuta giacenza”[3].

Poniamo che io abbia fissato la prima udienza al 15 maggio del 2012.

A questo punto, poniamo che – il 10 febbraio 2012 - controparte abbia ricevuto a casa l’atto di citazione che gli ho notificato e che si sia rivolto ad un altro legale per essere difeso.

Poniamo che il professionista lo abbia rimproverato – fondatamente - di non avere denunciato il sinistro alla propria Assicurazione.

A questo punto, entro l’udienza del 15 maggio 2012 fissata dal sottoscritto, Controparte si costituirà tramite il proprio avvocato e depositerà il primo atto difensivo (comparsa di costituzione e risposta) nel quale dichiarerà di volere chiamare l’Assicurazione nella causa che ho iniziato io e nel quale domanderà al Giudice di spostare l’udienza del 15 maggio 2012 di almeno 90 giorni, allo scopo di consentire la citazione dell’Assicurazione nel rispetto dei termini di 90 giorni.

Cosa significa questo?

 - Significa che - in tutte le cause in cui é verosimile che Controparte voglia farsi garantire dalla propria Assicurazione (ad eccezione di quelle per danni da circolazione stradale e in  altri casi particolarissimi) o da un Terzo – la prima udienza fissata dal sottoscritto sarà quasi sicuramente rinviata d’Ufficio di almeno altri 100 giorni.[4]

Pertanto, nel nostro caso, il sottoscritto non incontrerà il Giudice prima della data del....15 agosto???Assolutamente no!!!

Ad eccezione di alcuni casi, i termini processuali sono sospesi dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno. Dunque?

Dunque, il Giudice fisserà la nuova udienza non prima del 2 ottobre 2012.[5], quando, finalmente, potrò incontrare il Giudice.

Cosa succede all’udienza del 2 ottobre 2012[6]?

All’udienza del 2 ottobre 2012, il Giudice rinvierà semplicemente ad altra udienza per esaminare gli atti (e i documenti) che, tra la data del 2 ottobre 2012 e quella della seconda udienza, entrambi gli avvocati avranno nel frattempo la facoltà di depositare.

La Legge dispone infatti che, a decorrere dal 2 ottobre 2012, inizino a decorre per entrambi gli avvocati alcuni termini successivi tra loro e che, sommati, equivalgono a 80 giorni.

Va da sè che – se dalla prima udienza gli avvocati dispongono complessivamente di 80 giorni per depositare ciascuno una prima memoria, una seconda memoria e una terza memoria - il Giudice potrà incontrare gli avvocati alla seconda udienza e prendere posizione sui loro atti soltanto se, alla prima udienza del 2 ottobre 2012, avrà fissato la seconda udienza dopo che, dalla prima, siano trascorsi almeno 80 giorni.

All’udienza del 2 ottobre 2012, il Giudice rinvia a una data che dipende da quanto sia intasato il proprio Ruolo (vale a dire l’agenda delle udienze).

Azzardiamo ottimisticamente che la nuova udienza sia fissata al 10 marzo 2013.

- Alla prima udienza, il Giudice rinvia il processo a data ben più lontana rispetto al termine di scadenza (80 giorni) entro il quale entrambi gli avvocati devono e possono depositare le proprie difese.

Alla seconda udienza del 10 marzo 2013 il Giudice deciderà su quanto gli avvocati avranno scritto negli atti che, obbligatoriamente, devono avere nel frattempo depositato entro la data del precedente 22 dicembre[7] (circa).

Il provvedimento del Giudice dipende dalla qualità e dalla quantità delle prove richieste.

Se, in udienza, deciderà di respingere tutte le prove richieste dalle Parti[8], dichiarerà la causa matura per al decisione e rinvierà il processo alla terza e ultima udienza per la precisazione delle conclusioni. Il rinvio sarà molto lungo, verosimilmente al 20 settembre 2014 (2014 e non 2013).

Se, invece, in udienza, ammetterà la prova – caso raro -, rinvierà per l’assunzione della prova alla terza udienza che, ottimisticamente, posso indicare al 10 luglio 2013.

D’altra parte, Il Giudice - nonostante abbia avuto tempo per leggere gli atti dal 22 dicembre 2012 (ultimo giorno disponibile agli avvocati per il deposito) al 10 marzo 2013 – potrebbe considerarsi non ancora pronto per decidere sulle prove richieste e, in questo caso, si riserverà senza fissare alcuna successiva udienza.

L’assunzione di riserva significa che il Giudice si prende altro tempo per leggere meglio il fascicolo e per decidere quali prove debbano essere ammesse e quali no.

Il tempo necessario al Giudice per sciogliere la riserva dipende da diversi fattori ma posso ipotizzare che il periodo possa essere pari a non meno di 40 giorni.[9]

Poniamo che il Giudice sciolga la riserva il 3 maggio 2013; nel provvedimento, il Giudice potrà dichiarare la causa matura per la decisione e rinviare la causa per la precisazione delle conclusioni (ad esempio, al 10 novembre 2014) ovvero rinviare per l’assunzione delle prove.

In questo secondo caso, rinvierà il processo alla terza udienza, ad esempio per sentire il testimone.

La terza udienza sarà verosimilmente fissata al 27 ottobre 2013.

All’udienza del 27 ottobre 2013, il Giudice sentirà il teste e, in difetto di revoca della propria ordinanza istruttoria, rinvierà la causa per la precisazione delle conclusioni alla data del 20 novembre 2014.

All’udienza del 20 novembre 2014, entrambi gli avvocati depositeranno il foglio di precisazione delle conclusioni.

Dalla data del 20 novembre 2014, entrambi gli avvocati avranno un termine di 40 giorni per il deposito della comparsa conclusionale, oltre un secondo termine di 20 giorni per eventuali repliche.

Da ciò consegue che il lavoro degli avvocati terminerà in data 20 gennaio 2015 (circa) e che, da questa data, il Giudice avrà a disposizione il fascicolo completo per emettere la sentenza.

Il deposito della sentenza, quindi, non potrà avvenir prima del 20 gennaio 2015 circa e sarà pronosticato per il 15 aprile 2015.

In conclusione, dal momento in cui il Cliente ha messo piede nel mio ufficio a quello in cui possiamo commentare insieme la sentenza dono trascorsi 3 anni e 3 mesi.

A questo punto, però, sono necessarie alcune osservazioni e considerazioni fondamentali che servono a declinare ancora più nel concreto il termine di 3 anni e 3 mesi che, come abbiamo visto, potrebbe essere anche più breve nel caso in cui Controparte non abbia effettuato la chiamata in causa del terzo ovvero in ipotesi in cui, nel corso della causa, si sia giunti ad una conciliazione.

I casi in cui il termine potrebbe essere più lungo sono invece assai frequenti e ed attengono a fattispecie assolutamente fisiologiche nel nostro Rito civile.

Ne indico qui di seguito i casi più frequenti con i relativi periodi di allungamento:

Soggetto

.[10]

L’avvocato:

- muore

?

- sciopera

6

- chiede un rinvio “in pendenza di trattative

3

Il Giudice

- sia trasferito

6

- partecipi a un Convegno

2

- ammetta diversi testimoni

6

- disponga la comparizione personale della Parte

6

- disponga Consulenza Tecnica d’Ufficio[11]

12

- rimette la causa in istruttoria[12]

12

- rilevi in prima udienza vizi nell’atto introduttivo

5

- rilevi in prima udienza il litisconsorzio necessario[13]

5

Che posso verificarsi alternativamente o cumulativamente.

Non é infatti infrequente che, nell’ambito del medesimo processo, l’avvocato chieda uno o più rinvii in pendenza di trattative (+3) o il Giudice venga trasferito (+6) o che la decisione della causa dipenda dalla soluzione di quesiti tecnici (+12).

In conclusione, la durata media di una causa potrà essere di quasi 5 anni.



[1] Si parla, in questo caso, di “titoli esecutivo di formazione stragiudiziale”: scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito, ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.

[2] Ho scelto io la data della prima udienza, tra quelle nelle quali il Tribunale territorialmente competente celebra le prime udienze.

[3] E’ sempre meglio, infatti, essere un pochino “larghi” nel termine (10/20 giorni in più dei 90 prescritti dalla Legge) piuttosto che perderne 90 per dovere notificare di nuovo l’atto di citazione all’udienza indicata!

[4] Ad esempio, nell’appalto, nel trasporto, nella spedizione é probabile che colui che riceve una richiesta di risarcimento del danno chiami in causa la propria Assicurazione. La chiamata in causa del terzo si verifica anche in altri casi ma la puntualizzazione esorbiterebbe dalla trattazione.

[5] Occorre calcolare il termine di 90 giorni dal 15 maggio 2012 e si fa così: dal 15 maggio al 31 luglio ne corrono circa 75 e ne rimangono 15 che iniziano a decorrere di nuovo dal 16 settembre 2012.

[6] La data del 2 ottobre 2012 potrebbe essere anche il 15 maggio 2012: dipende esclusivamente dal fatto che vi sia stata, da parte della controparte la richiesta di chiamata dell’Assicurazione.

            [7] Infatti, calcolando 80 giorni dal 2 ottobre, si giunge all’incirca al 22 dicembre.

[8] In tal caso, uno dei due avvocati (verosimilmente colui che ha chiesto le prove) dovrà seriamente preoccuparsi.

[9] Alla data di pubblicazione del presente, attendo un provvedimento di ammissione delle prove riservato all’udienza del 9 novembre 2011.

[10] Ulteriore termine in mesi.

[11] La Consulenza Tecnica d’Ufficio serve a risolvere questioni tecniche e, in termini di durata, costituisce per ogni avvocato l’incognita maggiore.

[12] Dopo che gli avvocati hanno precisato le conclusioni, il Giudice scopre che una prova non ammessa doveva essere invece ammessa oppure é necessario discutere una questione giuridica o di fatto essenziale.

[13] Litisconsorzio necessario si ha quando la sentenza deve essere necessariamente emessa anche nei confronti di soggetti che non sono stati citati e che, quindi, devono essere chiamati ad interloquire nel processo.