Può il creditore autoliquidarsi in precetto le spese per l’iscrizione di ipoteca giudiziale?
Si tratta di un aspetto pratico in grado di interessare anche il comune cittadino dato che si discute di somme incidenti sull’ammontare del credito o debito e, spesso, non di poco.
Il tema delle spese esposte nell’atto di precetto dal creditore è stato più volte affrontato dalla giurisprudenza, di merito e legittimità, e la sua rilevanza – per chi si occupa di recupero credito ed esecuzioni – non è secondaria, tanto che ogni Avvocato del settore prima o poi lo deve affrontare, sia esso dalla parte del creditore o, viceversa, del debitore.
Se nel primo caso si tratta di prestare molta attenzione alle voci esposte per scongiurare rischi di opposizione ex art. 615 c.p.c., nel secondo caso la valutazione è, se si vuole, più minuziosa in quanto si deve verificare la correttezza dell’operato altrui, valutarne la conformità al dettato normativo e decidere se e come agire a tutela del debitore.
Capita spesso di leggere atti di precetto un po’ vecchio stile, con una sfilza di voci e competenze successive al capitale, agli interessi e alle spese liquidate nel titolo esecutivo, tali che a volte è anche difficile comprendere i ragionamenti e le logiche di calcolo che hanno portato all’individuazione della somma finale esposta.
Ora, su alcune voci di spese si può quasi stare tranquilli (per quanto ciò sia possibile), come per esempio i compensi per l’atto di precetto stesso o anche il contributo unificato per l’iscrizione a ruolo della causa all’esito della quale si è ottenuto il titolo giudiziale.
Su altre si sa che ci sono pareri negativi, come le spese per il precetto scaduto senza che sia iniziata l’esecuzione e di cui si deve procedere con la rinnovazione.
Su altre ancora invece si naviga un po’ a vista nell’attesa di essere indirizzati da sentenze più recenti e più convincenti tali da trasformarsi, da pronunce isolate, in orientamento consolidato.
Tema caldo in questo senso è stato quello della registrazione del titolo.
Analogamente, fino al 2016 le spese per l’iscrizione di ipoteca giudiziale, limitatamente agli esborsi o spese vive che dir si voglia, potevano essere indicate in precetto dallo stesso creditore e così addossate al debitore come conseguenza del suo inadempimento.
Con sentenza n. 12410 del 2016 la Corte di Cassazione ha invece dato un’interpretazione differente a quella ormai pacificamente richiamata dai Tribunali di merito e che, appunto, consentiva al creditore l’autoliquidazione delle spese per l’iscrizione di ipoteca nell’atto di precetto con esclusione dei compensi dovuti all’Avvocato per l’assistenza legale in materia.
Secondo la Corte di Cassazione ciò non è invece possibile, dovendo il creditore attendere l’esito del giudizio di espropriazione sul bene gravato da ipoteca per ottenere ex art. 95 c.p.c. la liquidazione delle suddette spese da parte del Giudice dell’Esecuzione.
Si tratta di una pronuncia innovativa e già presa in considerazione dalla giurisprudenza di merito e citata dalla dottrina, ma questo è sufficiente o è meglio avanzare con prudenza?