A seguito di sinistro stradale il danneggiato ha la facoltà di esercitare l'azione direttamente nei confronti del proprio istituto assicurativo, di quello del responsabile civile, e del conducente-proprietario dell'altro veicolo.
Le azioni di indennizzo diretto di cui agli artt. 141 e 149 C.d.A. si aggiungono, ma non escludono la possibilità, per il danneggiato, di agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del responsabile civile e di evocare in giudizio esclusivamente il proprietario del veicolo antagonista, quale responsabile del danno, e la relativa compagnia assicuratrice purché osservi, a pena di improcedibilità della domanda, le prescrizioni contenute nell'art. 148 del D.Lgs. n. 209 del 2005 sopracitato.
Il c.d. Codice delle assicurazioni del 2005 ha sostituito l’art. 22 l. 990/69 con il combinato disposto degli artt. 145, 148 e 149, creando un meccanismo abbastanza articolato di cooperazione, a carico del danneggiato e dell’assicurazione, nelle procedure stragiudiziali per la definizione del contenzioso risarcitorio.
In particolare l’art. 145, alla rubrica “proponibilità dell’azione di risarcimento”, prevede due ipotesi, precisamente quella per l’azione di risarcimento esercitata nei confronti dell’assicurazione del danneggiante (art. 148), e quella relativa alla procedura per indennizzo diretto (art. 149), in entrambi i casi l’azione diviene proponibile solo decorsi sessanta giorni dalla messa in mora in caso di danno alle cose, oppure novanta giorni dalla trasmissione di tutta la documentazione prevista (nell’osservanza delle prescrizioni dell’art. 148, fra cui l’indicazione del codice fiscale, dei dati relativi al reddito, all’età, all’attività lavorativa, all’entità delle lesioni subite e l’allegazione della attestazione medica di avvenuta guarigione e di cui all’art. 142 comma 2 c. ass.) in caso di danno alla persona.
Nelle ipotesi di indennizzo diretto il danneggiato deve inviare raccomandata con ricevuta di ritorno (o posta elettronica certificata, il DLT 07/03/2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione digitale) equipara – all'art. 48 comma II – la comunicazione inviata tramite PEC ad una classica raccomandata A/R) alla propria assicurazione e trasmetterne copia per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto (avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150).
Al ricevimento di tale richiesta è collegato il decorso di un termine di 60 giorni (ridotti a 30 in caso di CID a doppia firma) o di 90 giorni (in caso di danni alla persona) per la formulazione, da parte dell’assicurazione, di una “congrua offerta di risarcimento” ovvero per la comunicazione dei motivi per cui non ritiene di fare offerta.
In alcuni casi, la determinazione della durata dello spatium deliberandi a favore dell’assicurazione appare tutt’altro che agevole. Gli artt. 148 e 149, in effetti, prevedono diverse ipotesi di “sospensione” del termine a favore della compagnia per la formulazione della sua proposta.
Va, innanzi, tutto citata la previsione di cui al comma 5 dell’art. 148, per cui, qualora la richiesta del danneggiato risulti incompleta, l’impresa di assicurazione “chiede” al medesimo danneggiato,
entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, le necessarie integrazioni. In tal caso, i termini di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 148 “decorrono nuovamente” dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
Di conseguenza il danneggiato in un sinistro stradale non può instaurare l'azione giudiziaria nei confronti della sua compagnia di assicurazione se non ha, preventivamente, effettuato la messa in mora e non sia trascorso lo spatium deliberandi di giorni 60 per i danni a cose e di giorni 90 per le lesioni.
Non bisogna però scordare che il nostro legislatore, non pago del sostanziale default della mediazione introdotta dal Decreto Legislativo n. 28/2010, ha inserito un altro macchinoso congegno che limita l'accesso alla giustizia e l'esercizio dell'azione: si tratta di un'ipotesi della negoziazione assistita.
L'invito alla negoziazione assolve alla funzione di rimuovere la condizione di improcedibilità della successiva domanda giudiziale, non deve essere infatti confuso il concetto di procedibilità (e lo svolgimento della procedura di negoziazione assistita) con la proponibilità che si raggiunge una volta che siano state rispettate le condizioni che pone l'art. 145 del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209) in ordine al contenuto della richiesta risarcitoria ed all'oggettivo decorso dei termini imposto dallo stesso art. 145.
Appare appena il caso di sottolineare che la condizione di proponibilità opera sia nel caso di azione diretta che di azione di responsabilità aquiliana a norma dell'art. 2054 c.c., quindi anche se il danneggiato si rivolga al solo responsabile del danno, che può a sua volta chiamare in causa l'assicuratore.
L’invio dell’invito alla negoziazione contestualmente alla richiesta di risarcimento del danno potrebbe comportare la violazione del predetto art. 148, oltre a implicare problemi pratici di coordinamento tra le norme del Codice delle Assicurazioni e quelle sulla negoziazione assistita.
Da un lato, infatti, vi è l’obbligo imposto dall’art. 148 di attendere almeno sessanta giorni, novanta in caso di lesioni fisiche, prima dell’avvio dell’azione giudiziaria, dall’altro, l’art. 3 D.L. 132/2014 ritiene assolto detto obbligo decorsi trenta giorni dal rifiuto o non adesione alla negoziazione assistita decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione o dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.
Come appare evidente le tempistiche per cui si verifichino le due condizioni di procedibilità non coincidono affatto, ciò anche in considerazione del fatto che l’impresa di assicurazioni ben potrebbe richiedere documentazione aggiuntiva (“In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi” art. 148, comma 5), evenienza che dilaterebbe ancor di più i termini per l’eventuale avvio dell’azione giudiziaria.
Stante quanto sopra appare opportuno, dapprima inviare la richiesta di risarcimento dei danni, attendere il decorso dei termini di cui all’art. 148 e, quindi, in caso di diniego di offerta risarcitoria ovvero di liquidazione ritenuta non soddisfacente, in quel caso avviare la procedura per la negoziazione assistita, attendendo l’ulteriore decorso dei trenta giorni, previsto dall’art. 3 D.L. 132/2014, per l’avvio dell’azione giudiziaria.
A seguito di sinistro stradale il danneggiato ha la facoltà di esercitare l'azione direttamente nei confronti del proprio istituto assicurativo, di quello del responsabile civile, e del conducente-proprietario dell'altro veicolo.
Le azioni di indennizzo diretto di cui agli artt. 141 e 149 C.d.A. si aggiungono, ma non escludono la possibilità, per il danneggiato, di agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del responsabile civile e di evocare in giudizio esclusivamente il proprietario del veicolo antagonista, quale responsabile del danno, e la relativa compagnia assicuratrice purché osservi, a pena di improcedibilità della domanda, le prescrizioni contenute nell'art. 148 del D.Lgs. n. 209 del 2005 sopracitato.
Il c.d. Codice delle assicurazioni del 2005 ha sostituito l’art. 22 l. 990/69 con il combinato disposto degli artt. 145, 148 e 149, creando un meccanismo abbastanza articolato di cooperazione, a carico del danneggiato e dell’assicurazione, nelle procedure stragiudiziali per la definizione del contenzioso risarcitorio.
In particolare l’art. 145, alla rubrica “proponibilità dell’azione di risarcimento”, prevede due ipotesi, precisamente quella per l’azione di risarcimento esercitata nei confronti dell’assicurazione del danneggiante (art. 148), e quella relativa alla procedura per indennizzo diretto (art. 149), in entrambi i casi l’azione diviene proponibile solo decorsi sessanta giorni dalla messa in mora in caso di danno alle cose, oppure novanta giorni dalla trasmissione di tutta la documentazione prevista (nell’osservanza delle prescrizioni dell’art. 148, fra cui l’indicazione del codice fiscale, dei dati relativi al reddito, all’età, all’attività lavorativa, all’entità delle lesioni subite e l’allegazione della attestazione medica di avvenuta guarigione e di cui all’art. 142 comma 2 c. ass.) in caso di danno alla persona.
Nelle ipotesi di indennizzo diretto il danneggiato deve inviare raccomandata con ricevuta di ritorno (o posta elettronica certificata, il DLT 07/03/2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione digitale) equipara – all'art. 48 comma II – la comunicazione inviata tramite PEC ad una classica raccomandata A/R) alla propria assicurazione e trasmetterne copia per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto (avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150).
Al ricevimento di tale richiesta è collegato il decorso di un termine di 60 giorni (ridotti a 30 in caso di CID a doppia firma) o di 90 giorni (in caso di danni alla persona) per la formulazione, da parte dell’assicurazione, di una “congrua offerta di risarcimento” ovvero per la comunicazione dei motivi per cui non ritiene di fare offerta.
In alcuni casi, la determinazione della durata dello spatium deliberandi a favore dell’assicurazione appare tutt’altro che agevole. Gli artt. 148 e 149, in effetti, prevedono diverse ipotesi di “sospensione” del termine a favore della compagnia per la formulazione della sua proposta.
Va, innanzi, tutto citata la previsione di cui al comma 5 dell’art. 148, per cui, qualora la richiesta del danneggiato risulti incompleta, l’impresa di assicurazione “chiede” al medesimo danneggiato,
entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, le necessarie integrazioni. In tal caso, i termini di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 148 “decorrono nuovamente” dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
Di conseguenza il danneggiato in un sinistro stradale non può instaurare l'azione giudiziaria nei confronti della sua compagnia di assicurazione se non ha, preventivamente, effettuato la messa in mora e non sia trascorso lo spatium deliberandi di giorni 60 per i danni a cose e di giorni 90 per le lesioni.
Non bisogna però scordare che il nostro legislatore, non pago del sostanziale default della mediazione introdotta dal Decreto Legislativo n. 28/2010, ha inserito un altro macchinoso congegno che limita l'accesso alla giustizia e l'esercizio dell'azione: si tratta di un'ipotesi della negoziazione assistita.
L'invito alla negoziazione assolve alla funzione di rimuovere la condizione di improcedibilità della successiva domanda giudiziale, non deve essere infatti confuso il concetto di procedibilità (e lo svolgimento della procedura di negoziazione assistita) con la proponibilità che si raggiunge una volta che siano state rispettate le condizioni che pone l'art. 145 del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209) in ordine al contenuto della richiesta risarcitoria ed all'oggettivo decorso dei termini imposto dallo stesso art. 145.
Appare appena il caso di sottolineare che la condizione di proponibilità opera sia nel caso di azione diretta che di azione di responsabilità aquiliana a norma dell'art. 2054 c.c., quindi anche se il danneggiato si rivolga al solo responsabile del danno, che può a sua volta chiamare in causa l'assicuratore.
L’invio dell’invito alla negoziazione contestualmente alla richiesta di risarcimento del danno potrebbe comportare la violazione del predetto art. 148, oltre a implicare problemi pratici di coordinamento tra le norme del Codice delle Assicurazioni e quelle sulla negoziazione assistita.
Da un lato, infatti, vi è l’obbligo imposto dall’art. 148 di attendere almeno sessanta giorni, novanta in caso di lesioni fisiche, prima dell’avvio dell’azione giudiziaria, dall’altro, l’art. 3 D.L. 132/2014 ritiene assolto detto obbligo decorsi trenta giorni dal rifiuto o non adesione alla negoziazione assistita decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione o dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.
Come appare evidente le tempistiche per cui si verifichino le due condizioni di procedibilità non coincidono affatto, ciò anche in considerazione del fatto che l’impresa di assicurazioni ben potrebbe richiedere documentazione aggiuntiva (“In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi” art. 148, comma 5), evenienza che dilaterebbe ancor di più i termini per l’eventuale avvio dell’azione giudiziaria.
Stante quanto sopra appare opportuno, dapprima inviare la richiesta di risarcimento dei danni, attendere il decorso dei termini di cui all’art. 148 e, quindi, in caso di diniego di offerta risarcitoria ovvero di liquidazione ritenuta non soddisfacente, in quel caso avviare la procedura per la negoziazione assistita, attendendo l’ulteriore decorso dei trenta giorni, previsto dall’art. 3 D.L. 132/2014, per l’avvio dell’azione giudiziaria.