Il decreto legge n. 132/2014 ha introdotto l'obbligo di tentare una conciliazione (negoziazione) prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere il pagamento - a qualsiasi titolo - di somme inferiori a 50.000 euro nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per il risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti.
Prima di adire di fronte al Giudice si dovrà, dunque, a pena di improcedibilita', tentare la negoziazione assistita rivolgendosi ad un avvocato.
La legge prevede poi una serie di importanti eccezioni.
La negoziazione assistita NON è obbligatoria nei seguenti casi:
 - nelle cause di valore inferiore ai 1.100 euro;
 - nelle cause che hanno ad oggetto diritti indisponibili, quale ad esempio il diritto agli alimenti, che scaturisce dai rapporti familiari;
 - nei procedimenti per ingiunzione e nel giudizio di opposizione. Non sarà quindi obbligatorio esperire il tentativo di negoziazione assistita prima di richiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo ne' prima di iniziare l'azione di opposizione a decreto ingiuntivo;
 - nelle cause che hanno ad oggetto obbligazioni contrattuali che derivano da contratti conclusi fra consumatore e professionisti (ad esempio, responsabilità del produttore per danno da prodotto difettoso, richieste di restituzioni economiche derivanti dall'esercizio del diritto di recesso, richieste economiche derivanti da difetti di conformità del bene ecc.)
 - nei procedimenti di CTU preventiva ai fini della composizione della lite (art. 696 bis c.p.c.);
 - nell'azione civile esercitata nel processo penale;
 - nei procedimenti di opposizione o incidentali relativi all'esecuzione forzata;
 - nei procedimenti in camera di consiglio.
 
Prima di iniziare la causa, l'avvocato dovrà scrivere alla controparte, invitandola a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
L'invito dovrà essere firmato anche dalla parte - e la sua firma autenticata dal legale - e dovrà specificare l'oggetto della controversia, con espresso avvertimento che la mancata risposta entro 30 giorni od il rifiuto potranno essere valutate dal giudice ai fini delle spese di giudizio.
 
MODELLO
Raccomandata a/r del ……
Spett.le Sig. ……
Via …… n. …… Cap …. Città ……
Oggetto: controversia relativa al pagamento della somma di EURO ……

Proposta di stipula della convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli articoli 2 e 3 del Decreto Legge 132/2014
Io sottoscritto Avvocato …… (Cod. Fisc. ……), Fax ……, PEC ……., con studio in ……, Via …….. n. …., in nome e per conto del Sig. ____________- (Cod. Fisc. …….), nato a ……. e residente in …….. n. …., come da nomina in calce al presente atto, rappresento quanto segue.
Premesso
– che tra il ___________ è in piedi una controversia avente ad oggetto il pagamento di € …… quale somma spettante a _________ in base al contratto _________;
– che la presente controversia rientra tra quelle per le quali la procedura di negoziazione assistita costituisce una condizione di procedibilità dell’azione in giudizio;
Invita
il Sig. _______________ a stipulare la convenzione assistita con l’assistenza di un avvocato.
Con l’avvertimento che la mancata risposta al presente invito entro 30 giorni dalla ricezione, o il rifiuto, può essere valutato dal Giudice ai fini delle spese di giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile (art. 4 co. 1 D.L. 132/2014).
La condizione di procedibilità si considererà avverata se all’invito non seguirà l’adesione o se seguirà il rifiuto entro 30 giorni dalla sua ricezione.
Luogo ……, data ……
Firma Avvocato ……
NOMINA
Io sottoscritto___________,  conferisco all’Avvocato ……. il potere di formulare l’invito di stipula della negoziazione assistita di cui alla presente missiva ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legge 132/2014.
________
(Firma)
La firma è autentica
 
A questo invito la controparte dovrà: o comunicare il proprio rifiuto a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. In questo caso, ricevuta la risposta negativa si potrà procedere con la causa;
Oppure non rispondere. Si dovranno dunque attendere trenta giorni dalla ricezione dell'invito per poi procedere in giudizio.
Oppure rispondere aderendo all'invito.
In quest'ultimo caso le due parti, con i propri avvocati stipuleranno in forma scritta una “convenzione di negoziazione assistita”, vale a dire un accordo con cui si impegnano entro un termine in essa stabilito (comunque non inferiore ad un mese) a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere stragiudizialmente la controversia.
Se si raggiunge un accordo esso diverrà titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo entro il termine stabilito nella convenzione di negoziazione assistita si potrà iniziare l'azione giudiziale.
 
Il mancato invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita è causa di improcedibilità della domanda posta in giudizio.
L'improcedibilità deve essere eccepita dalla controparte o rilevata d'ufficio dal giudice entro la prima udienza.
Quando, d'ufficio o su istanza della controparte convenuta in giudizio, il Giudice verifica che la negoziazione non è stata esperita, assegna un termine di 15 giorni per la comunicazione dell'invito.
Nel caso invece il giudice rilevi che la negoziazione assistita e' stata iniziata ma non conclusa, poiché non e' ancora scaduto il termine individuato nella convenzione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine.
 
La negoziazione assistita non sostituisce la mediazione obbligatoria nelle materie elencate dall'articolo 5, comma 1 del d.lgs. 28/2010, che resta per le cause per le quali è già prevista.
Nel caso in cui la richiesta di pagamento sia connessa ad altra domanda per la quale è prevista la mediazione obbligatoria, ad esempio l'accertamento di un diritto e il pagamento di una somma di denaro in ragione di tale accertamento, si dovrà seguire la sola procedura prevista per la mediazione obbligatoria.