Lo scontrino non è una prova d’acquisto: chi compra un oggetto – una televisione, un capo di abbigliamento, un elettrodomestico, un telefonino, un lettore dvd, un’automobile, un divano o qualsiasi altra cosa – ha diritto (a sua scelta) alla sostituzione o alla riparazione del prodotto se, entro due anni dal giorno della vendita, riscontra difetti non imputabili all’uso, ma a un problema di costruzione o produzione: un diritto che, per essere esercitato, non necessita della conservazione dello scontrino.
Anche se il contratto o le condizioni di acquisto firmate dal compratore stabiliscono che, per ottenere la garanzia post vendita è indispensabile esibire lo scontrino; anche se il venditore, a voce, raccomanda al cliente di conservare la ricevuta, la fattura o appunto lo scontrino fiscale poiché, in caso di guasto, senza di esso non è possibile ottenere la riparazione o la sostituzione del prodotto; anche se l’acquirente, in tutta fretta, firma una lunga serie di fogli e non sa se, tra le svariate clausole, è presente qualche limitazione dei suoi diritti di consumatore, in verità, la garanzia spetta per legge e non può essere subordinata ad alcun onere aggiuntivo a carico del cliente oltre a quello di dover dimostrare l’acquisto presso il negozio in questione. Ebbene, secondo la giurisprudenza, detta dimostrazione può essere fornita – in caso di controversia con il venditore – non solo con lo scontrino, ma anche con altri mezzi, sia documentali che orali.
Ad esempio, è possibile dimostrare di aver comprato un oggetto in un determinato negozio anche attraverso la tracciabilità del pagamento effettuato con carta di credito, bancomat o con assegno bancario. Se, invece, la consegna del denaro è avvenuta con contanti, la prova di acquisto può essere fornita con la testimonianza di qualche conoscente presente al momento dell’acquisto. Anche il proprio marito o moglie può testimoniare.  Non in ultimo, è diritto del consumatore ottenere la garanzia anche se ha distrutto l’imballaggio, la confezione, le istruzioni o il foglietto che indica i termini e le condizioni della garanzia medesima e dove, di norma, il rivenditore appone il proprio timbro con il nome della ditta.
Quali diritti comporta la garanzia?
Il codice del consumo – lo ribadiamo ancora una volta – attribuisce a chiunque acquisti un prodotto presso un negozio, su internet, ad una fiera, anche se scontato, alle svendite o in seguito ad altra promozione (per esempio “paghi 1, prendi 2”), il diritto alla garanzia in caso di non funzionamento (sia che ciò dipenda dalla fabbrica, dal grossista, da come il venditore ha conservato il prodotto, ecc.). A risponderne verso l’acquirente è sempre il venditore che non può scaricare la patata bollente al produttore; egli, quindi, dovrà farsi carico, a proprie spese, a garantire all’acquirente i seguenti diritti:
  • la sostituzione o la riparazione del prodotto difettoso: la scelta tra le due soluzioni spetta all’acquirente e non al venditore;
  • qualora la sostituzione o la riparazione non sia più possibile (ad esempio perché il prodotto è uscito dal commercio o perché non ci sono più pezzi di ricambio), allora il venditore dovrà garantire (anche in questo caso a scelta del cliente) o uno sconto sul prezzo (con la restituzione, qunidi, di parte dell’importo già versato) oppure la cosiddetta «risoluzione del contratto», termine quest’ultimo che indica lo scioglimento di ogni vincolo derivante dalla vendita, il che significa la restituzione dell’oggetto acquistato dietro integrale rimborso del prezzo pagato.
Come è possibile ottenere la garanzia?
Tutto ciò che deve fare l’acquirente per ottenere la garanzia è:  
  • dimostrare di aver acquistato il prodotto presso il rivenditore in questione: prova che, come abbiamo detto, non necessita per forza dello scontrino, ma può essere fornita in qualsiasi altra maniera;
  • contestare il difetto di funzionamento – meglio se per iscritto – entro 60 giorni dalla sua scoperta. Se il venditore ha occultato tale difetto all’atto dell’acquisto, il termine di 60 giorni non opera più e l’acquirente può ottenere la garanzia a prescindere dalla tempestiva contestazione.
Se il difetto si presenta entro sei mesi dall’acquisto, si presume che il prodotto fosse già difettoso alla consegna; qualora il venditore non fosse d’accordo, dovrà essere lui a dimostrare l’originaria integrità del prodotto. Al contrario, se il difetto si manifesta dopo i primi sei mesi, sarà il consumatore a dover provare che esso era già presente al momento in cui ha comprato l’oggetto.
Per quanto tempo opera la garanzia?
La garanzia opera solo per i primi due anni dall’acquisto del prodotto a condizione che l’acquirente fosse in veste di «consumatore» ossia che non abbia fornito una propria partita Iva per scaricare il costo dalle tasse inerenti all’esercizio dell’attività di impresa o professionale. Se, invece, egli interviene non come consumatore, ma come professionista, imprenditore, commerciante, ecc., la garanzia è solo di un anno.
Quando non opera la garanzia?
La garanzia in favore dell’acquirente non opera in alcune situazioni indicate dalla legge:  
  • se il guasto è stato causato da chi ha utilizzato l’oggetto (ad esempio, il vestito ha stinto perché lavato con capi colorati che dovevano invece essere tenuti separati; il telefonino è stato tenuto troppo tempo sotto carica, ecc.;
  • se al momento dell’acquisto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva proprio ignorarlo (chi acquista un prodotto con un fortissimo sconto e senza imballaggio proprio perché presenta dei difetti);
  • se  il consumatore ha dato istruzioni che poi si sono rivelate dannose (ad esempio ha chiesto al falegname di rivestire un tavolo di casa con una particolare vernice che poi si è dissolta).
Domande e Risposte
Ho acquistato su internet un prodotto: funziona regolarmente ma non come mi aspettavo. Posso ugualmente sostituirlo?
Sì, se la sostituzione avviene nei primi 14 giorni dal ricevimento della merce. Solo per gli acquisti avvenuti fuori dai locali commerciali – come appunto gli ordini online – è consentito il cosiddetto diritto di recesso, che consente di restituire la merce ricevuta, entro 2 settimane, senza bisogno di dover fornire motivazioni a riguardo del ripensamento.
Se invece, l’acquisto fosse avvenuto in un negozio qualsiasi, non spetta il diritto alla restituzione, salvo che la pubblicità, la confezione o qualsiasi altra promessa del venditore abbia fatto credere all’acquirente che il prodotto potesse realizzare determinate funzioni o assolvere a particolari usi a cui poi, invece, si è dimostrato inadeguato.   Ho acquistato un maglione di una taglia più piccola. Posso chiedere la restituzione facendo valere la garanzia?
No. La garanzia non opera per gli errori dovuti al cliente, come nel caso in cui questi abbia scelto un capo di abbigliamento di una misura diversa da quella giusta.
Ho acquistato un prodotto su internet senza chiedere la fattura. Il venditore però l’ha inserita ugualmente nella scatola. La garanzia è di 2 o di 1 anno?
La garanzia resta di due anni se l’acquirente non ha chiesto la fattura, indicando la propria partita Iva. Se il venditore ha inserito ugualmente la fattura, ma senza la partita Iva, la garanzia resta di due anni.
Ho acquistato un prodotto in un negozio, ma vedendolo meglio a casa non mi piace più. Posso chiedere la restituzione dei soldi se non ho neanche aperto la scatola?
Il diritto di recesso (da esercitare entro massimo 14 giorni) vale solo per gli acquisti su internet, su televendita, su cataloghi e comunque fuori dal locale commerciale del venditore. Quindi, nel caso di specie, l’acquirente non ha diritto allo scioglimento del contratto.
Ho acquistato un oggetto a una fiera. Mi spetta il diritto di recesso?
Secondo la Cassazione, gli acquisti che avvengono in fiera, ove il rivenditore ha allestito un proprio stand, sono equiparabili a quelli all’interno del negozio. Pertanto non è possibile il diritto di recesso nei 14 giorni.
Entro quale termine il venditore deve restituirmi il prodotto aggiustato che gli ho consegnato in garanzia?  Il codice del consumo non fissa un particolare termine, ma dice solo che la riparazione deve avvenire in tempi congrui. Il che può dipendere anche dal tipo di guasto e di intervento che si richiede.
Ho detto al rivenditore, nei 60 giorni, che il prodotto non funzionava. Mi ha chiesto di passare dopo le vacanze natalizie, ma ora non mi vuol riconoscere più la garanzia perché sono scaduti i 60 giorni. È legittimo questo comportamento?
Purtroppo l’acquirente, per premunirsi da comportamenti di questo tipo, avrebbe dovuto inviare una diffida scritta al venditore, denunciando il difetto di funzionamento. Potrà rimediare al problema se, al momento del primo ingresso nel negozio, era con lui presente un testimone.
Vale la data di spedizione?
Ho inviato con raccomandata a.r., al venditore, la denuncia con la contestazione del difetto di funzionamento: la busta è partita prima della scadenza dei 60 giorni, ma è arrivata a destinazione il sessantaduesimo giorno. Mi spetta la garanzia?
Secondo la Cassazione, nel caso di diffide e altri atti giudiziari, per ritenere tempestivo l’invio della raccomandata bisogna far riferimento alla data di ricevimento del plico da parte del destinatario e non alla data di spedizione. Sul mittente, quindi, gravano i rischi dei ritardi postali. Conviene pertanto utilizzare la posta elettronica certificata, un fax o un telegramma che sono ugualmente prove valide della tempestiva contestazione. In alternativa, ci si può recare al negozio e si può chiedere al venditore di firmare, con apposizione della data, una dichiarazione in cui prende atto del difetto di funzionamento.   Il maglione che stinge
La garanzia vale anche sui capi di abbigliamento se, ad esempio, si restringono o stingono dopo pochi lavaggi?
Sicuramente sì. Immaginiamo di acquistare un maglione di qualità e di pagarlo anche una bella cifra. Lo mettiamo qualche volta e poi lo laviamo con attenzione, rispettando tutte le indicazioni in etichetta. Nella pratica: seguiamo tutti i suggerimenti del produttore riguardo alla temperatura, non lo laviamo con altri capi che potrebbero stingere, né utilizziamo saponi aggressivi.  Nonostante tutto, però, il maglione scolorisce e pur avendo smarrito lo scontrino decidiamo di tornare al negozio dove lo abbiamo acquistato e fare presente la situazione al negoziante, anche per chiedere un rimborso o una sostituzione. Il venditore, però, non ne vuole sapere e ci risponde che senza scontrino il cambio non è possibile.
In tale caso il venditore è nel torto. Egli, infatti, non può subordinare la garanzia alla conservazione dello scontrino: la legge, infatti, non attribuisce ai documenti fiscali la funzione di “formalizzazione” del contratto che, nel caso di specie, può anche essere orale. Perciò il venditore non può rimandare alla casa produttrice, ma – per legge – deve rispondere nei confronti dell’acquirente in caso di prodotti difettosi.
Quindi, se nell’arco di due anni dall’acquisto, un prodotto dovesse rivelarsi difettoso, l’acquirente ha sempre diritto alla sostituzione o alla riparazione anche in assenza di scontrino.