Il processo civile telematico non è una nuova forma di processo civile ma l'uso di strumenti informatici utili a rendere più agevole l'interazione tra tutti gli operatori del diritto: giudici, avvocati, cancellerie ed UNEP.
Da lunedì 30 giugno 2014 sarà obbligatorio e, pertanto, il tradizionale sistema passerà, come dire, da analogico a digitale. Tutti gli atti potranno, anzi dovranno, essere trasmessi attraverso la rete. Dalla propria scrivania.
Oltre a quanto già in uso presso gli studi legali, l'avvocato si dovrà dotare una una firma digitale (una chiavetta usb con certificato di autenticazione dal costo di € 50,00 circa). Serve anche l'accesso per veicolare gli atti. Si tratta di una piattaforma che verrà messa a disposizione, probabilmente dal Ministero di Giustizia, ovvero da operatori privati che lavorano col mondo della Giustizia. 
Gli atti saranno confezionati in forma digitale e saranno autenticati attraverso la firma digitale (chiavetta o smart card). Gli allegati potranno essere importati per immagine (scannerizzati), va anche dichiarata la conformità agli originali. Si formerà così la busta telematica (atto, allegati, nota, C.U. e procura) che verrà inviata alla piattaforma del Gestore Centrale il quale provvederà a smistarla all'Ufficio giudiziario competente.
Come ogni novità, il PCT presenta delle difficoltà in fase applicativa che, via via debbono essere superate. Una delle prime questioni che si pone è la presente. L'atto introduttivo del giudizio può essere prodotto sia in forma digitale e sia in forma analogica. Nel primo caso  l'atto va sottoscritto con firma digitale. Nel secondo, l'atto prodotto in forma analogica, viene sottoscritto, con autentica della firma sulla procura, e viene poi importato per immagine (va attestata la conformità all'originale). Nel primo caso (atto formato in digitale) si pone il problema  della firma del cliente. La stessa può essere fatta sia col sistema tradizionale (analogico) e sia in digitale. Se fatta in digitale, è evidente che il cliente deve possedere la chiavetta usb con firma digitale (molto improbabile). Se, invece, fatta in analogico, possiamo unire all'atto formato in digitale e sottoscritto da noi (avvocati) in digitale, la procura in calce formata ed autenticata in analogico (la questione appare più difficile da rappresentare che da materializzare).
Al PCT si accompagna la notifica via PEC, ormai in uso da qualche tempo. Per poterla praticare, l'avvocato deve esssere autorizzato dal proprio Consiglio dell'Ordine. Non serve un registro cronologico come richiesto per la notifica via posta. Gli indirizzi di PEC debbono essere estratti dall'indice nazionale (INI-PEC) e dagli altri indici pubblici di PEC. Va redatta la relazione di notificazione con tutti gli elementi che identificano il Giudice, l'avvocato e le parti.
E' evidente che in questa prima fase di applicazione siamo tutti un poco  timorosi, la paura di incorrere in vizi procedurali (improcedibilità, inammissibilità, e quant'altro) è palpabile in ognuno di noi.
La questione è molto più complessa di come appare da questa breve riflessione, pertanto, prima di procedere con le superiori attività, sarebbe auspicabile che i Colleghi approfondissero la questione attraverso l'esame di lavori più complessi che circolano ormai da tempo sulla rete.