L’uso distorto degli strumenti di tutela del credito. Abuso del processo e sue conseguenze .


La Cassazione riprende il tema del c.d. abuso del processo, con due recenti decisioni,  pubblicate rispettivamente il 10.4.15 (n.7195) ed il 21.10.15 (n. 21318), ricomprendendo nel relativo catalogo anche quei casi in cui, con due distinte domande, si chiede, nell’una, il risarcimento del danno alle cose e, nell’altra, quello alla persona nonostante l’unicità del fatto illecito.
Va subito detto che  nell’ambito di tale problematica si scontrano due principi, entrambi di rilievo costituzionale: da una parte il diritto all’azione, dall’altra quella del giusto processo e della sua ragionevole durata, non sempre contemplabili fra loro. 
Nel nostro sistema ordinamentale manca una precisa definizione di abuso del processo assistendosi, in dottrina e giurisprudenza, alla tendenza di considerarlo quale proiezione dell’abuso del diritto, di cui la Cassazione (decisione 2106/2009) fornisce una efficace definizione affermando che “l’abuso del diritto, lungi dall’integrare una violazione in senso formale, delinea l’utilizzazione alterata dello schema formale del diritto, finalizzato al conseguimento di obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati dal legislatore”; in sostanza è ravvisabile “quando nel collegamento tra il potere conferito al soggetto ed il suo atto di esercizio, risulti alterata la funzione obiettiva dell’atto rispetto al potere che lo prevede”. Un principio che trova conferma nell’ordinamento della Comunità Europea alla luce della nota decisione della Corte di Giustizia (5/7/07 C. 321/05) laddove è stato espressamente consacrato il divieto dell’abuso del diritto nell’ambito dei principi generali dell’Ordinamento Comunitario ponendolo, ai sensi dell’art. 6 TUE, ai vertici delle fonti del diritto dell’Unione.
La c.d. Carta di Nizza ha poi stabilito una norma di chiusura sancendo che “nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare una attività o compiere un atto che miri alla distruzione di diritti e delle libertà riconosciuti nella presente carta o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente carta”.
Da quanto sopra detto  si comprende come le libertà riconosciute all’individuo dalla nostra Carta Costituzionale siano fondamentali conquiste affinché lo stesso possa esplicare efficacemente la propria personalità nell’ambito della comunità in cui vive ma non esercitabili in termini di assolutezza, ovvero ad libidum, dovendo fare i conti con altri presidi costituzionali, di pari importanza, fissati per garantire la stessa  ordinata e pacifica convivenza nella Comunità stessa. 
Si tratta di trovare un  punto di equilibrio tra le opposte esigenze, in un contesto in cui è riconosciuto senz’altro il diritto di azione (art. 24 Cost.) ma attraverso un processo giusto (art. 111 Cost.) predicabile, invero, anche alla luce di principi di solidarietà sociale (art. 2) che impongono alle parti processuali di comportarsi secondo le regole della correttezza e buona fede.
In questo senso, alla luce del quadro normativo evolutosi, soprattutto con la novellazione dell’art. 111 Cost., si può dire che l’abuso del processo si caratterizza ed esprime: 1) dal punto di vista privatistico ed in relazione al dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., attraverso la violazione del principio di correttezza e buona fede posto a tutela delle parti processuali, le quali sono tenute, in virtù di tali canoni comportamentali, a non aggravare la posizione dell’uno dei confronti dell’altro, attraverso strumenti processuali che infliggono all’interlocutore un sacrificio non comparativamente giustificato dal perseguimento di un lecito interesse; 2) dal punto di vista pubblicistico, attraverso la esigenza del giusto processo e della ragionevole durata dello stesso.
Tale soluzione ci è fornita autorevolmente dalle Sezioni Unite della Cassazione nella nota decisione 23726/2007 che costituisce una sorta di spartiacque nell’ambito della problematica scrutinata.
Detto questo, sarà compito del Giudice, non sempre facile, procedere a quella selezione dei diritti posti al suo cospetto, come dicevamo, trovando un punto di equilibrio che possa, in modo soddisfacente, incontrare gli interessi delle parti processuali.
In tale prospettiva, si pongono i numerosissimi contributi interpretativi offerti dalla giurisprudenza di legittimità e di merito: esaminandoli può prevenirsi alla seguente  classificazione delle ipotesi in cui è configurabile l’abuso del processo catalogabili, per così dire, in due grandi categorie riferibili ai casi di:
  1. parcellizzazione della domanda
  2. utilizzo di strumenti processuali a fini dilatori o manifestamente infondati.
In tali due macrocategorie, varie sono in concreto le fattispecie che  sostanziano l’abuso del processo.
Nella prima categoria possono farsi rientrare i casi più numerosi del c.d. frazionamento del credito , che ricorre allorché una parte, nonostante la fonte del suo diritto trovi origine in un unico rapporto giuridico, per questioni di comodo o per lucrare vantaggi economici (come ad esempio le spese processuali) od altro, introduca distinti procedimenti anziché un unico processo necessario per il conseguimento di quel risultato utile.
Gli esempi sono moltissimi esaminando la giurisprudenza ed a titolo esemplificativo si possono rammentare i casi eclatanti della richiesta di più decreti ingiuntivi per il pagamento di un credito complessivamente portato da separate fatture, qualora tale credito derivi non già da molteplici rapporti obbligatori sussistenti tra le parti bensì da un unico contratto.
In tal senso vedasi, tra le più recenti, Cass. 4702/2015, pur segnalandosi che il contrasto con il principio di correttezza e buona fede e con quello del giusto processo, riscontrato nel caso esaminato dalla appena citata sentenza, non è stato ravvisato nella diversa ipotesi in cui il creditore a tutela di un unico credito, dovuto in forza di un rapporto obbligatorio unico, abbia agito con ricorso monitorio per la somma provata documentalmente e con procedimento sommario di cognizione per la parte residua, dovendosi riconoscere il diritto del creditore medesimo ad una tutela accelerata mediante decreto ingiuntivo per i crediti provati con documentazione sottoscritta dal debitore (v. Cass. 10177/2015). 
L’unicità del rapporto da cui scaturisce la pretesa fatta valere è, quindi,  la condizione minima richiesta per sanzionare “comportamenti non corretti”.
Il principio, che si trova affermato nelle numerose decisioni commentate, è sempre lo stesso: il frazionamento del credito, derivante da un unico rapporto obbligatorio, in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, non deve considerarsi consentito in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità, con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l’esecuzione del contratto, ma anche nella eventuale fase della azione giudiziaria per ottenere l’adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo.
La tendenza della giurisprudenza, come già visto, è quella di applicare i suddetti principi non solo in materia contrattuale (di cui costituiscono altri esempi le plurime richieste, ritenute improponibili),  ma anche in materia extracontrattuale.
Così da ultimo le due recenti sentenze già citate 21318/2015 e 7195/2015, che a loro volta richiamano il precedente e conforme orientamento, rappresentato dalla decisione 28286/2011 alla quale viene data espressamente continuità.
Prima di passare alla disamina di quella che abbiamo definito seconda macrocategoria, in cui vengono catalogate le ipotesi di abuso del processo diverse dalla c.d. parcellizzazione del credito, va accennato a quello che potrebbe rilevarsi un serio ostacolo all’esercizio del diritto di azione, laddove i suddetti principi venissero in ogni caso applicati all’esito del riscontro della c.d. parcellizzazione.
La questione è legata alla tematica del giudicato e dei principi del c.d. dedotto e deducibile che, in varie decisioni, sono stati addotti per declinare in direzione della improponibilità od inammissibilità della domanda c.d. frazionata.
Al divieto del ne bis in idem fa esplicito riferimento, ad esempio, il Tribunale di Roma 2a Sezione Civile 382/2009, che nel dichiarare la improponibilità della domanda relativa al pagamento di alcune prestazioni accessorie (premio supplementare) per la macellazione di alcuni bovini effettuate tutte nel 2000 e per cui aveva avuto soddisfazione in altro giudizio ottenendo sentenza favorevole, chiarisce che la pretesa azionata nella causa si poneva in contrasto con i principi suindicati, sostanziandosi in un abuso degli strumenti processuali che l’ordinamento offre alla parte nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale.
In tale direzione si è mosso anche il Tribunale di Bari Sez. L Civile 8463/2004, secondo il quale “dopo la cessazione del rapporto di lavoro resta preclusa una nuova domanda di riliquidazione dello stesso trattamento ancorché fondata su ragioni non dedotte – ma tuttavia deducibili nel precedente giudizio e ciò in base all’ulteriore principio – da intendersi in maniera rigorosa – secondo cui la cosa giudicata copre il dedotto ma anche il deducibile”; ragione per cui, precisa il Giudice barese, una domanda concernente pretese creditorie sicuramente deducibili con la prima azione giudiziaria, deve ritenersi preclusa in una rinnovata prospettiva del concetto “deducibile” imposta dai canoni di “correttezza e buona fede” e del “giusto processo
Per capire quale sia, al riguardo, l’orientamento della Cassazione, si segnala Cass. 2819/2008 di cui si riporta la massima: In tema di trattamento di fine rapporto, qualora si sia formato il giudicato sull’inserimento, nella base di calcolo, delle indennità contrattuali erogate in maniera fissa e continuativa, resta preclusa una nuova domanda di riliquidazione della prestazione medesima ancorché fondata su profili differenti quali il riconoscimento dei compensi per lavoro straordinario, trattandosi di ragioni che, pur se non dedotte, erano deducibili nel precedente giudizio, dovendosi ritenere non consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto dell’obbligazione, traducendosi in un abuso degli strumenti processuali che l’ordinamento offre alla parte per la corretta tutela del suo interesse sostanziale, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, sia con il principio costituzionale del giusto processo, nella cui prospettiva occorre considerare lo stesso concetto di “deducibile”.
Sostanzialmente conforme appare Cass. 11520/2000 e Cass. 9545/2008. Purtuttavia devesi registrare che altra parte della giurisprudenza (v. esempio Cass. 15476/2008, Cass. 24539/2009), pur nella ritenuta improponibilità delle domande frazionate, non sembra escludere che il credito possa ritenersi consumato e che possa, quindi, essere fatto valere, per intero con una nuova domanda, non incappando nelle preclusioni processuali del giudicato.
Trattasi di questione complessa ed articolata per cui non si possono dettare regole generali, valevoli indistintamente, dovendosi esaminare, caso per caso, le emergenze che si presentano all’interprete , chiamato a trovare soluzioni che dovrebbero declinare nella ricerca di un equilibrio tra le diverse posizioni di diritto, quello all’azione (da una parte) e quello ad un giusto processo (dall’altra).
In tale prospettiva è certamente importante il contributo nomofilattico della giurisprudenza di legittimità che, nella avvertita esigenza di contemperamento degli interessi in campo, è ricorsa alla c.d. teoria del cumulo che meglio salvaguarderebbe gli anzidetti bisogni.
In buona sostanza, più di una volta il SC ha affermato che il principio della infrazionabilità non sempre potrebbe condurre ad una pronuncia di improponibilità della domanda frazionata laddove possa disporsi la riunione delle due o più cause in un unico processo, sulla base della acuta considerazione che la sanzione della inammissibilità consegue non tanto dalla illegittimità dello strumento utilizzato, quanto, piuttosto, dalla illegittimità della modalità della sua utilizzazione (ex multis Cass. 10488/2011; v. Cass. 9488/2014; Cass. 5491/2015).
Una soluzione, dunque, quando il rito lo permette (ad esempio perché trattasi di cause pendenti avanti lo stesso Giudice), che la S.C. ha iniziato solo recentemente ad adottare per mitigare le conseguenze sanzionatorie di una condotta contraria ai doveri di correttezza e buona fede, pur confermando il disvalore che deriva dal fenomeno della fittizia proliferazione delle cause autonomamente introdotte dal creditore.
Afferma la Cassazione, inoltre, nella recente decisione già citata (5491/2015) che ”il rimedio agli effetti distorsivi del fenomeno in discussione può individuarsi – in applicazione di istituti processuali ordinari – vuoi nella riunione delle cause, vuoi sul piano della liquidazione delle spese di lite da riguardarsi come se il procedimento fosse stato unico fin dall’inizio” (in questo senso, anche Cass. 10634/10; Cass. 10488/11; Cass. 9488/14).
Le superiori argomentazioni ci dicono, in definitiva, come le garanzie della azione e difesa enunciata dall’art. 24 Cost., possono, per così dire, subire un sacrificio (nei limiti suddetti) allorché l’esercizio di quel diritto sia capace di arrecare un ingiusto danno alla controparte, ovvero pregiudizio al buon andamento del singolo processo o dell’amministrazione della Giustizia in generale, le cui inefficienze hanno ripercussioni gravi per la Comunità in cui ognuno di noi vive e lavora.
Per quanto riguarda la seconda macrocategoria , in essa possono ricomprendersi tutta una serie di “abusi processuali” del tutto diversi e che possono ricondursi a quelle ipotesi in cui una parte utilizzi il processo non per ottenere l’effetto naturale dello strumento (il riconoscimento del diritto sostanziale), bensì per raggiungere un effetto deviato comunque raggiungibile con detto strumento. A titolo esemplificativo i casi più frequenti, tratti dalla giurisprudenza, riguardano i seguenti comportamenti.
  1. Quello di chi proponga un regolamento preventivo di giurisdizione al solo scopo di ottenere l’effetto dilatorio della sospensione del processo di merito ex art. 367 c.p.c. che, opportunamente modificato con la novella del 1990, ora è possibile solo se l’istanza non sia manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata: comportamento passibile di essere sanzionato per lite temeraria con obbligo del Giudice di riferire all’autorità che esercita il potere disciplinare ex art. 88, 2° comma c.p.c. (v. Cass. S.U. 6420/1896).
  2. Quello di chi proponga una causa contro un magistrato o un terzo, non perché ritenga di vantare diritti contro gli stessi, ma per scopi deviati come di poter ricusare il Giudice in altro giudizio ex art. 51 c.p.c. o rendere incapace la controparte alla testimonianza in altro processo ex art. 246 c.p.c. (v. Cass. 9652/2003).
  3. Quello di chi eccepisca la competenza delle Sezioni Agrarie in un giudizio di sfratto per morosità, con l’evidente intenzione di ritardare la definizione della controversia (v. Cass. 4957/1999). 
Ma molti altri esempi potrebbero citarsi, tutti caratterizzati dall’essere strumenti utilizzati per scopi dilatori ed incompatibili con la funzione propria assegnata al processo e, per questo, passibili di essere sanzionati con il risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., che rappresenta la proiezione nel processo della specifica azione prevista dall’art. 2043 CC, e che può essere riconosciuto e liquidato equitativamente sulla base dell’id quod plerunque accidit. Ed infatti, afferma la Cassazione (dec. 24645/2007 e 3313/2011), “che ingiustificate condotte processuali oltre i danni patrimoniali, causano ex re anche danni di natura psicologica che, per non essere agevolmente quantificabili, vanno liquidati equitativamente sulla base degli elementi in concreto desumibili dagli atti di causa”.
Mette conto di rilevare, a tale ultimo riguardo e per concludere, come la tematica sia particolarmente importante laddove si consideri quanto affermato ultimamente dalla S.C. (Cass. S.U. 21948/2015 del 28/10/2015) secondo cui l’eccessiva frammentazione delle azioni giudiziarie può giustificare una sanzione disciplinare per l’avvocato il quale inammissibilmente si è prestato ad una simile operazione a tutela dei diritti di credito del proprio cliente.
Novembre 2015  Avv. Antonio Arseni