Il titolo esecutivo di formazione giudiziale può essere preso in considerazione dal giudice dell'opposizione all'esecuzione solo sotto l'aspetto della sua esistenza, per verificare se l'esecuzione minacciata sia fondata su titolo originariamente esistente o su titolo venuto a mancare, per fatti estintivi o modificativi successivi alla sua formazione. Pertanto, il giudice dell'opposizione a precetto può riesaminare il titolo solo sotto il profilo della sua regolarità formale, che è quello della sua regolarità estrinseca e non sotto il profilo del suo contenuto decisorio ( T. Monza, 31.7.2012).
La mancanza, in un atto di precetto notificato da un condominio, delle generalità dell'amministratore è vizio che attiene alla regolarità formale del precetto e non riguarda i presupposti dell'azione esecutiva. Pertanto tale vizio dev'essere fatto valere dal debitore esecutato con l'opposizione agli atti esecutivi, nel termine per questa previsto, e non con l'opposizione all'esecuzione ( C. 4896/2011).
Benché la notifica effettuata ai sensi dell' art. 143 (notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti) effettuata in mancanza dei presupposti di legge sia nulla, va tenuto presente che nell'ambito del procedimento di espropriazione forzata i vizi nullità della notifica devono essere fatti valere nel termine di venti giorni dalla conoscenza legale del primo atto esecutivo e che, in ogni caso, la proposizione dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 comporta la sanatoria della notificazione per raggiungimento dello scopo (T. Monza, 6.8.2012).
L'impugnabilità con l'opposizione agli atti dei provvedimenti con i quali il G.E. chiude il processo esecutivo per mancanza di una condizione dell'azione esecutiva è riconosciuta dalla stessa giurisprudenza; vedi per es., C. 10028/1998 per la quale quando il giudice dell'esecuzione adotta un provvedimento che nega alla parte istante di proseguire nel processo esecutivo, si è in presenza di un atto esecutivo, contro il quale è dato di reagire nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi, allo scopo di ottenere che l'espropriazione intrapresa possa continuare; quando, invece, il giudice dell'esecuzione si limita ad adottare i provvedimenti in cui il processo esecutivo si articola, ancorché in ipotesi sia stato sollecitato a pronunziarsi sulla mancanza del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, la reazione contro tali provvedimenti non può essere rappresentata dall'opposizione agli atti esecutivi, ma dall'opposizione all'esecuzione, poiché la ragione della domanda è nella contestazione del diritto a procedere ad esecuzione forzata e il suo oggetto è una pronunzia che accerti che il processo esecutivo non poteva essere iniziato e, quindi, proseguito, cosicché l'annullamento dell'atto, cui l'opposizione è rivolta, è conseguenza meditata di quell'accertamento.