Le persone vittime di violenze sessuali (offese dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies c.p.,) ovvero di prostituzione e pornografia minorile (di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale) sono ammesse al gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito. È quanto prevede l’art. 4-ter del testo del disegno di Legge n. 1969-B, approvato dall’Aula del Senato in seconda lettura con emendamenti nella seduta del 16 maggio scorso.
Il provvedimento in itinere concerne la ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, documento, si ricorda, aperto alla firma il 25 ottobre 2007 a Lanzarote e sottoscritto, al momento, da 27 Stati, fra i quali l’Italia (il 7 novembre 2007).
Si tratta di una pietra miliare nella protezione dei minori: si impegnano gli Stati membri del Consiglio d’Europa a modificare la loro legislazione penale in materia di sfruttamento e di abusi sessuali nei confronti dei minori. La finalità di tali modifiche è armonizzare le normative nazionali, in modo da evitare che gli Stati dotati di una legislazione meno rigida possano essere scelti come luogo per commettere delitti di natura sessuale. Allo scopo, molte previsioni sono dedicate alla modifica della normativa penale sostanziale interna e al sistema delle indagini e della procedura penale, con riferimento, in particolare, alla registrazione e raccolta dei dati e al monitoraggio del fenomeno e soprattutto alla cooperazione internazionale per combattere la dimensione transnazionale di certi reati (soprattutto quelli commessi attraverso Internet).
La stipula della Convenzione è finalizzata alla realizzazione di un livello minimo comune di lotta contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale dei minori, senza escludere che ciascuno Stato possa continuare a disporre di misure più incisive o restrittive di quelle richieste dalla Convenzione stessa.
Sul punto, come peraltro si evince dalla lettura del disegno di legge, il criterio seguito dall’Italia per l’elaborazione delle norme di esecuzione della Convenzione, è stato quello di limitarsi agli interventi strettamente necessari ad assicurare che nel sistema normativo siano disponibili tutte le misure previste dalla Convenzione. Si è intervenuto, di conseguenza, su più fronti: modificazioni del codice penale; modificazioni al codice di procedura penale; modificazioni di normative diverse (misure di prevenzione, ordinamento penitenziario, contrasto alla criminalità mafiosa); introduzione dei livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali a favore delle vittime e delle loro famiglie.
In particolare, sul fronte del codice penale (art. 4) le modifiche riguardano:
a) la previsione del reato di istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia;
b) la previsione del reato di associazione diretta a commettere reati sessuali contemplati dalla Convenzione di Lanzarote;
c) l’inammissibilità dell’ignoranza dell’età della persona offesa, quale esimente invocabile dal colpevole;
d) la previsione di una circostanza aggravante dell’omicidio (art. 576) se commesso in occasione (non solo del reato di violenza sessuale, ma altresì) di taluno dei delitti previsti dalla Convenzione;
e) la modifica dell’articolo 600-bis c.p. con l’introduzione di alcune condotte specificate dalla Convenzione;
f) la modifica dell’articolo 600-ter c.p. con particolare attenzione alla realizzazione e alla fruizione di spettacoli pedopornografici;
g) l’introduzione dell’articolo 600-octies (circostanza attenuante per il concorrente che fornisce elementi concreti all’autorità giudiziaria o alla polizia per la raccolta di prove) e 600-novies (pene accessorie: perdita della potestà genitoriale, interdizione dagli uffici di tutela o curatela, perdita del diritto agli alimenti)
h) la modificazione dell’articolo 609-quater comprendendo anche le ipotesi di atti sessuali commessi con persona ultrasedicenne;
i) la modificazione dell’articolo 609-quinquies con attenzione all’ipotesi di chi fa assistere un minore ad atti sessuali compiuti da altri (senza parteciparvi direttamente);
l) l’introduzione della fattispecie di reato di adescamento di minorenni.
Si rende inoltre noto che, in ossequio alle disposizioni previste dall’articolo 37, paragrafo 2, della Convenzione l’Italia, secondo quanto riferito all’art. 3 del disegno di legge designa come autorità nazionale responsabile al fine della registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali, il Ministero dell’Interno.