Oggi sono andata a fare udienza in Tribunale (a Como) e mi sono imbattuta nell’ennesima richiesta del magistrato di deposito delle copie cartacee  “ di cortesia “ degli atti e dei documenti depositati nel fascicolo telematico.
E allora mi è sorto un dubbio (che, ad essere sincera, è da un po’ che mi assilla): ma i Giudici controllano o no la conformità delle copie cartacee di cortesia agli atti e ai documenti depositati nel fascicolo telematico ?
Sembra una questione da poco ma non lo è.
Noi avvocati abbiamo accesso (solo) al fascicolo telematico e ci basiamo sugli atti e sui documenti lì depositati per difendere i nostri clienti.
Al fascicolo “cartaceo di cortesia” – che non dovrebbe esistere – non abbiamo accesso.
Di fatto, la prassi del deposito delle copie di cortesia, porta con sè un rischio: parallelamente al fascicolo "ufficiale" (quello telematico che, in caso di impugnazione, va in appello), si crea un fascicolo “fantasma”, costituito dalle copie "di cortesia", sul quale noi avvocati non abbiamo nessun tipo di controllo, sulla base del quale il Giudice decide e che viene buttato via non appena è pronunciata la sentenza.
Che succederebbe, quindi, se per un qualsiasi motivo, il fascicolo “cartaceo” fosse diverso da quello telematico ?
Ipotizziamo che, in buona fede, il nostro avversario si sia sbagliato a depositare la memoria istruttoria e che, quindi, nel fascicolo telematico ne abbia depositato una versione diversa da quella cartacea. Può capitare e, del resto, credo che sia successo a tutti di lavorare fino allo sfinimento su un atto e che, alla fine, se ne siano create più versioni.
Noi, ovviamente, vediamo solo la memoria "telematica" e a quella replichiamo.
Ma il Giudice, quale valuta, quella telematica o quella cartacea e, di conseguenza, che capitoli di prova ammette ?
Accanto a questa ipotesi dobbiamo, purtroppo, anche contemplare che la nostra controparte non sia così in buonafede e depositi nel fascicolo telematico dei documenti diversi rispetto a quelli cartacei.
E se si trattasse una scrittura privata che noi non abbiamo visto e che, perciò, non abbiamo potuto disconoscere tempestivamente ? Cosa accadrebbe ? Il Giudice la darebbe per verificata oppure no ? E se, ancora, nel solo fascicolo cartaceo entrasse proprio la raccomandata interruttiva della prescrizione inviata dal nostro avversario ? Che succederebbe se il Giudice, sulla base di un documento che noi non abbiamo visto, rigettasse la nostra tempestiva eccezione di prescrizione ?
Insomma, chi controlla ?
Siamo veramente sicuri che il Giudice accerti che tutti (e dico tutti) gli atti e i documenti depositati nel fascicolo telematico corrispondano alla “versione” cartacea di cortesia ?
Non rispondete, è una domanda retorica.