Sul punto l'Agenzia delle entrate, con la risoluzione del 10 novembre 2014, n. 97/E,  ha infatti chiarito che "il regime esentativo per valore previsto dall'articolo 46 della legge n. 374/1991 (per le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede € 1.033,00)" deve trovare applicazione non solo in relazione agli atti e provvedimenti relativi al giudizio dinanzi al giudice di pace ma anche agli atti e provvedimenti emessi dai giudici ordinari nei successivi gradi di giudizio.

L'Agenzia delle Entrate ìn verità ha dovuto recepire, con la detta risoluzione, l'orientamento della Cassazione, espresso con la recente sentenza del 16 luglio 2014, n. 16310, secondo cui l'articolo 46 della legge 347/1991 "nel suo significato ampiamente comprensivo…si riferisce genericamente alle cause ed alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede € 1.033,00, ciò che abilita l'interprete a ritenere che il legislatore abbia voluto fare riferimento, ai fini dell'esenzione…alle sentenze adottate in tutti i gradi di giudizio".