L'Agenzia delle Entrate ìn verità ha dovuto recepire, con la detta risoluzione, l'orientamento della Cassazione, espresso con la recente sentenza del 16 luglio 2014, n. 16310, secondo cui l'articolo 46 della legge 347/1991 "nel suo significato ampiamente comprensivo…si riferisce genericamente alle cause ed alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede € 1.033,00, ciò che abilita l'interprete a ritenere che il legislatore abbia voluto fare riferimento, ai fini dell'esenzione…alle sentenze adottate in tutti i gradi di giudizio".
Cause fino a 1.033,00 €: esenzione imposte di bollo e registro
Per le cause di valore non superiore ad € 1.033,00, anche se non di competenza del Giudice di pace, non sono dovute le imposte di bollo e di registro.
Avv. Antonella Pedone
di Guidonia Montecelio, RM
Letto 412 volte dal 16/11/2014
L'Agenzia delle Entrate ìn verità ha dovuto recepire, con la detta risoluzione, l'orientamento della Cassazione, espresso con la recente sentenza del 16 luglio 2014, n. 16310, secondo cui l'articolo 46 della legge 347/1991 "nel suo significato ampiamente comprensivo…si riferisce genericamente alle cause ed alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede € 1.033,00, ciò che abilita l'interprete a ritenere che il legislatore abbia voluto fare riferimento, ai fini dell'esenzione…alle sentenze adottate in tutti i gradi di giudizio".
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