ABUSO DEL PROCESSO E SISTEMI PER SCORAGGIARNE L’IMPIEGO STRUMENTALE.
LA LITE TEMERARIA EX ART. 96 C.P.C. ED IL REGIME DELLE SPESE LEGALI DI SOCCOMBENZA E DEGLI INTERESSI ALLA LUCE DELLA RIFORMA DI CUI AL D.L. 2014/132 CONVERTITO IN LEGGE 2014/162

 
Da circa un decennio il legislatore ha iniziato a mettere mano (e continua a farlo) in un sistema giudiziario, spesso paragonato ad una lumaca, a cagione della lentezza che sono costretti a subire gli utenti per ottenere giustizia, che determinano un danno diretto ai litiganti (per il ritardo nell’accertamento della verità) e un danno indiretto all’Erario (per l’indennizzo che sempre più spesso lo Stato è costretto a versare sulla base della c.d. Legge Pinto, una vera e propria emorragia per le  sue casse). Tant’è che le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 16/07/2008 n. 19499), in un certo senso, hanno ammonito chi deve intervenire sul sistema per migliorarlo, mettendo in correlazione l’eccessiva durata delle cause con l’eccessivo  aumento dei processi che, determinando una inappagante funzionalità della giustizia, costituiscono una delle molteplici ragioni di uno sviluppo economico inferiore a quello possibile sotto il profilo dell’abbattimento della propensione agli investimenti.
Ecco allora la ragione per cui si studiano correttivi per scoraggiare l’impiego distorto dello strumento del processo per fini esulanti dal suo scopo tipico ed al di là dei limiti determinati dalla sua funzione (così, Mandrioli, Diritto Processuale Civile I^ Torino 2011, 409 e segg.).
Si parla, a tal proposito, di ABUSO DEL PROCESSO, di cui manca nel nostro Ordinamento una precisa definizione, assistendosi, in dottrina e giurisprudenza, piuttosto alla tendenza di considerarlo quale una proiezione dell’abuso del diritto di cui la Cassazione (sentenza 18.09.2009 n. 20106) fornisce una efficace definizione, affermando che “l’abuso del diritto, lungi dall’integrare una violazione in senso formale, delinea l’utilizzazione alterata dello schema formale del diritto, finalizzato al conseguimento di obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati dal legislatore”, in sostanza è ravvisabile “quando nel collegamento tra il potere conferito al soggetto ed il suo atto di esercizio, risulti alterata la funzione obiettiva dell’atto rispetto al potere che lo prevede”.
Il principio trova conferma nell’Ordinamento della Comunità Europea avendo la Corte di Giustizia, nella sentenza 05.07.2007 C. 321/05, espressamente consacrato il divieto d’abuso del diritto nell’ambito dei principi generali dell’Ordinamento Comunitario, ponendolo, ai sensi dell’art. 6 TUE, al vertice delle fonti del diritto della Unione. La c.d. Carta di Nizza ha poi stabilito una norma di chiusura, sancendo che “nessuna disposizione della presente carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un’attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Carta o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente carta”.
In tale contesto, è del tutto intuibile e giustificabile il fatto che possa essere posto un limite al libero esercizio di diritti di rango costituzionale, come le garanzie dell’azione e della difesa, enunciate dall’art. 24 Cost., che, per l’appunto, possono, per così dire,  retrocedere allorché l’esercizio di quel diritto è capace di arrecare un ingiusto danno alla controparte ovvero pregiudizio al buon andamento del singolo processo o dell’Amministrazione della giustizia in generale, le cui inefficienze hanno conseguenti gravi per la Comunità in cui ognuno di noi vive e lavora.
Sintetizzando, si può affermare, dunque, anche alla luce del quadro normativo, nel frattempo evolutosi soprattutto con la novellazione dell’art. 111 Cost., che l’abuso del processo si esprime: 1) dal punto di vista privatistico, ed in relazione al dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., attraverso la violazione del principio di correttezza e buona fede, posto a presidio dei rapporti tra le parti processuali, le quali sono tenute, in virtù di tali canoni comportamentali, a non aggravare la posizione dell’uno dei confronti dell’altro, attraverso strumenti processuali che infliggono all’interlocutore un sacrificio non comparativamente giustificato dal perseguimento di un lecito interesse; 2) dal punto di vista pubblicistico, nella esigenza del giusto processo e della ragionevole durata dello stesso.
In questo senso vedasi la sentenza (cd. spartiacque) della Cassazione a S.U. 15/11/2007 n. 23726, intervenuta in una ipotesi di parcellizzazione del credito, ritenuta idonea ad integrare l’ipotesi dell’abuso del processo (oltre a contrastare con l’inderogabile dovere di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost.) in quanto il frazionamento (contestuale o sequenziale) di un credito unitario comporta la moltiplicazionie di giudizi, contrario al precetto inderogabile del giusto processo sancito dall’art. 111 Cost.,  con conseguente frustrazione dell’obiettivo della ragionevole durata del processo (in questo senso, vedasi anche Cass. 03/05/2010 n. 10634).
In tale prospettiva, si pongono le norme, più volte modificate,  relative al risarcimento del danno per lite temeraria, al regime delle spese legali di soccombenza e del calcolo degli interessi su cui è intervenuta ulteriormente la novella del 2014.
EVITARE IL PIÙ POSSIBILE L’INGRESSO PRESSO I TRIBUNALI DI NUOVE CAUSE. I TRIBUNALI DEVONO ESSERE INVESTITI DELL’ESAME DELLE QUESTIONI EFFETTIVAMENTE CONTROVERSE. QUESTA È LA MISSION SU CUI SI BASA L’IMPIANTO NORMATIVO DELL’INTERVENTO LEGISLATIVO DI CUI A DL 2014/132, IN ESAME.
Nella relazione al decreto legge 2014/132 si legge, infatti, che “complementari finalità di contrazione dei tempi del processo civile fondano le misure per la funzionalità del medesimo processo, quali la limitazione delle ipotesi in cui il giudice può compensare le spese del processo”. ed ancora “al fine di evitare che i tempi del processo civile diventino una forma di finanziamento al ribasso (in ragione della applicazione del tasso legale di interesse) e, dunque, che il processo venga a tal fine strumentalizzato, si prevede, in coordinamento con la disciplina comunitaria sui ritardi nei pagamenti relativi alle operazione commerciali (attuata con D.L.vo n. 231 del 2002 recentemente modificato), uno specifico incremento del saggio di interesse moratorio durante la pendenza della lite”.
Prima di esaminare lo specifico tema appena evidenziato, è bene ricordare, pur se brevemente, gli interventi effettuati dal legislatore in materia, prima della novella in scrutinio, al fine di scoraggiare l’uso strumentale del processo (abuso, per così dire) in funzione deflattiva del numero delle cause introdotte quotidianamente nei Tribunali della penisola, nella prospettiva della auspicata e necessaria ragionevole durata del giudizio, raccomandata dal Giudice di legittimità come sopra ricordato.
Il sistema sanzionatorio congegnato è sostanzialmente imperniato sugli articoli del codice di procedura civile dedicati alla responsabilità delle parti per le spese e per i danni processuali (artt.  91-97 c.p.c.) e su quelli che pongono a carico delle stesse, per il loro comportamento abusivo, una determinata sanzione pecuniaria, della cui efficacia si è fortemente dubitato in dottrina (v. artt. 54, 220, 226, 408, c.p.c.).
Con riferimento alla prima questione, che è più attinente con il tema in esame, v’è da dire che il regime delle spese e dei danni processuali ha subito, a seguito di vari interventi legislativi, più di una modifica fino all’assetto attuale, definito dalla L. 2009/69 che può così sintetizzarsi.
Art. 91 C.P.C. Il giudice con la sentenza che chiude il processo condanna la parte soccombente al rimborso delle spese processuali e degli oneri di difesa liquidandone l’ammontare (1° comma). E, ciò, è normale. La novità, nell’ambito del ricordato obiettivo deflattivo, è costituita dalla previsione del secondo comma per cui, non potrebbe accordarsi al vincitore la liquidazione delle spese legali di soccombenza, nel caso di sentenza di condanna in misura non inferiore alla eventuale proposta conciliativa. Sarà il vincitore, in questo caso, ad essere esposto alla condanna delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta ex art. 92 c.p.c., salvo quanto disposto dal  2° comma “se vi è soccombenza reciproca o concorrono gravi ed eccezionali ragioni, indicate nella motivazione, il Giudice può compensare parzialmente o per intero le spese di lite”. La modifica introdotta dalla L. 2009/69 riguarda il comma 2 dell’art. 92 c.p.c., sostituendosi al termine “giusti motivi”  quello più pregnante delle gravi ed eccezionali ragioni”.
Art. 92 C.P.C. Oltre la già indicata disciplina dei casi di soccombenza reciproca, di cui al 2° comma, quello precedente consente al Giudice di condannare il vincitore al rimborso delle spese sostenute dal soccombente, nel caso in cui il primo ottenga dalla sentenza un risultato uguale od inferiore a quello che avrebbe ottenuto accettando una proposta transattiva che, invece, ha rifiutato senza giustificato motivo, ovvero abbia trasgredito ai doveri di lealtà e probità di cui all’art. 88 cpc. Al riguardo, giustamente è stato ritenuto dalla dottrina trattarsi di una “sanzione” che scarsamente può avere effetto deterrente, considerato che essa è limitata al rimborso delle spese, sia pure estensibile a quelle non ripetibili.
Art. 96 C.P.C. Tale disposizione, che più di quella relativa al rimborso delle spese, testè ricordata, nell’intenzione del legislatore dovrebbe reprimere l’abuso del processo, prevede (1° comma) una responsabilità aggravata del soccombente nel caso in cui abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa, il quale può essere condannato al risarcimento danni, su istanza del vincitore e sempreché siano provati i suddetti elementi soggettivi, che ne costituiscono il presupposto, e cioè la esistenza di un comportamento del soccombente, inteso, rispettivamente, come coscienza della infondatezza della propria pretesa e come mancanza di un minimo di diligenza nella valutazione di tale  infondatezza (Cass. 2007/10299 ; Casss. 2010/15629).
Il secondo comma, sanziona le ipotesi particolari della esecuzione di provvedimento cautelare, della trascrizione di domanda giudiziale, della iscrizione di ipoteca giudiziale, dell’inizio o compimento dell’esecuzione forzata, ogni volta che il Giudice riconosce l’inesistenza del diritto in base al quale tali attività sono state comparate.
A differenza  del 1° comma, i comportamenti indicati nel comma 2° sono apprezzati con maggiore severità (anche a titolo di colpa lieve) rispetto alla temerarietà in un ordinario giudizio di cognizione, in ragione della maggiore gravità che deriva dalla accertata inesistenza del diritto per cui sono state compiute le attività sopra descritte.
Il problema che pone la c.d. risarcibilità del danno da lite temeraria, che rappresenta la proiezione nel processo della specifica azione prevista dall’art. 2043 C.C. è costituita dalla difficoltà che la parte istante ha nell’assolvere l’onere probatorio, posto a suo carico relativamente all’ AN, al QUANTUM ed al nesso di causalità tra lite temeraria e danno. Infatti, laddove dagli atti del processo non risultino elementi obiettivi dai quali poter desumere la concreta esistenza del danno, nulla potrebbe essere liquidato a tale titolo, ancorché la liquidazione  possa effettuarsi d’ufficio (v. Cass. 2004/18169, Tribunale di Modena 2012/620, Tribunale di Bari 2012/2934, Tribunale di Nocera Inferiore 2013/1041, Tribunale di Roma 2014/10725). V’è da segnalare, purtuttavia, che recentemente la S.C. ha reso meno difficoltoso l’assolvimento dell’onere probatorio, ammettendo che l’interessato possa dedurre, a sostegno della domanda, la esistenza di comportamenti defatigatori della controparte che possono evincersi “da nozioni di comune esperienza” anche alla stregua del principio, ora costituzionalizzato della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e della legge 2001/89 (cd. legge Pinto), secondo cui, nella normalità dei casi e secondo l’ ID QUOD PLERUNQUE ACCIDIT, ingiustificate condotte processuali, oltre a danni patrimoniali, causano ex se anche danni di natura psicologica che, per non essere agevolmente quantificabili, vanno liquidati equitativamente sulla base degli elementi in concreto desumibili dagli atti di causa (v. Cass. 2007/24645; Cass. 2011/3993). Ecco allora che attraverso il terzo comma dell’art. 96 c.p.c., introdotto dalla L. 2009/69, si è voluto introdurre uno strumento più efficace, nell’intenzione del legislatore, per scoraggiare l’uso improprio del processo, superando le difficoltà, sul piano probatorio, ravvisabili dalla formulazione di detta norma.
Ed invero, con l’art. 96, 3° comma, in ragione dei principi testé indicati sulla ragionevole durata del processo, si è introdotta una vera e propria pena pecuniaria, idipendentemente dalla domanda di parte e dalla prova del danno causalmente derivato dalla condotta processuale dell’avversario. Sulla natura sanzionatoria ed officiosa della condanna equitativamente determinata, ex art. 96 3° comma c.p.c., è attestata la giurisprudenza di legittimità e di merito (v. ex multis Cass. 2014/3003, Tribunale di Bari 2014/1273, Tribunale di Milano 2014/3100, Tribunale di Modena 2013/217), dal cui scrutinio si possono trarre le seguenti condivisibili conclusioni: “Per l’inutile aggravio che il processo ingiusto determina nel sistema giudiziario, la parte che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (quindi è necessaria la allegazione “della direzione”dei supposti danni, così obiter dictum Cass. 2014/3003), può essere condannata al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata che, in difetto di esplicite indicazioni legislative, può essere ragionevolmente liquidata, ricorrendo al parametro fissato dall’art. 2 bis L. 2001/89 (legge Pinto), che all’uopo stabilisce, quale criterio applicativo di equa riparazione quello di un importo pecuniario compreso nel range tra € 500,00 ed € 1.500,00, per ogni anno di durata eccedente il termine di ragionevole durata processuale, tenendo conto del comportamento assunto dalle parti, nonché della degli interessi coinvolti ed il valore oltre che della rilevanza della causa.
Altri Giudici di merito applicano criteri diversi, che vanno dal quadruplo delle spese legali, oltre quelle di lite (Tribunale di Milano 25/11/2014) ad un parametro secondo una forbice compresa tra il minimo di ¼ ed un massimo del doppio delle spese legali (Tribunale S.Maria Capua Vetere 29/05/2014 n. 4265).
Per concludere sul punto, con riguardo alla ricorrenza dell’ipotesi di lite temeraria ex art. 96, 3° comma, v’è da evidenziare che la giurisprudenza di merito offre una casistica molto varia che va (per fare alcuni degli esempi più significativi) dal  pretestuoso disconoscimento della sottoscrizione di un documento per fini  dilatori (Tribunale di Napoli 21/07/2014, Tribunale di Lodi 04/04/2012) al comportamento processuale gravemente contraddittorio (Tribunale di Verona 19/06/2014), al fatto di sostenere una tesi giuridica palesemente contraria al dato normativo (Tribunale di Torino 17/09/2014), ed ancora laddove venga omesso di considerare gli stringenti limiti di ammissibilità della opposizione di terzo ex art. 404 C.P.C. (Tribunale di Milano 25/11/2014).
Nella indicata prospettiva di scoraggiare l’abuso del processo, si inserisce, dunque, la recente novella di cui al D.L. 2014/132, che modifica il sistema della compensazione delle spese legali, riducendo i casi in cui il Giudice potrà decidere che ognuna delle parti, anche chi vince, paghi il proprio avvocato. Di tutta evidenza appare  la novità  laddove si confronti la norma (art.13 D.L. 2014/132) che ha sostituito il 2° comma dell’art. 92 c.p.c., applicabile ai procedimenti introdotti a decorrere da trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione (quindi, dal 11.12.14).
E’ previsto, infatti, che “ se vi è soccombenza reciproca ovvero nei casi di assoluta  novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alla questione dirimente”, il Giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. Viene meno, dunque, ogni valutazione discrezionale del Giudice che può procedere a compensazione solo nei casi indicati, da considerarsi tassativi, quando vi è soccombenza reciproca e non più “quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni” “ dichiarate esplicitamente nella sentenza”. Tali  due ultimi incisi erano stati introdotti, rispettivamente, dalla L. 2009/69 (in sostituzione “dei gravi motivi”) e dalla L. 2005/263,  con l’obiettivo di disincentivare  l’uso del processo, con risultati tuttavia “ magri” tanto  da indurre il legislatore  ad intervenire nuovamente (per la quarta volta) sul regime delle spese legale , con una certa decisione   come dimostrato dalla relazione al decreto legge in questione  laddove si afferma  che “nonostante le modifiche restrittive introdotte negli ultimi anni, nella pratica applicativa si continua a fare larghissimo uso del potere discrezionale di compensazione delle spese processuali, con conseguente incentivo alla lite, posto che la soccombenza perde un suo naturale e rilevante costo con grave danno per la parte che risulti aver avuto ragione”.
La formula utilizzata della “assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza” è molto stringente ma non comporta, invero, una novità assoluta considerato   che spesso  i Giudici  ricorrono ad essa,  che costituisce , quindi, la “codificazione” di una prassi  giurisprudenziale  già invalsa. Detta formula richiama i principi della c.d. buona fede processuale per cui appare senz’altro equo procedere alla compensazione delle spese legali quando è incerta la interpretazione di una legge nuova o quando un giudizio è stato introdotto sulla base di un orientamento costante, soprattutto del Giudice della Nomofilachia, che ad un certo punto viene modificato.
L’obiettivo è chiaro: punire gli abusi del processo.
In tale direzione è anche orientato il nuovo regime del calcolo degli interessi legali introdotto (art. 17 D.L. 2014/132) attraverso una integrazione dell’art.1284 C.C., a cui vengono aggiunti due commi: il primo prevede che, laddove le parti non abbiano esse stesse previsto la misura del tasso  di interesse moratorio, dal momento della proposizione della domanda giudiziale  ( quindi, al fine di evitare la strumentalizzazione del processo) il tasso degli interessi deve considerarsi pari a quello previsto in tema di ritardo dei pagamenti per le transazioni commerciali; il secondo prescrive che dette disposizioni produrranno effetto rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione (quindi, dal 11.12.14).
A meno che le parti non abbiano convenuto un tasso di interessi  inferiore, l’applicazione di quello legale  di cui al novellato art. 1284 C.C., secondo la intenzione del Legislatore, dovrebbe scoraggiare i processi dilatori non essendo conveniente per il debitore ( chiaramente, colui che si trovi nella condizione di poter rispondere con il proprio patrimonio) la eccessiva durata del processo, potendo dal ritardo ricavare solo svantaggi ossia il dovere di pagare un saggio di interessi comunque superiore a quello bancario. Meglio ricorrere, quindi, al  relativo credito ed evitare una lite che potrebbe determinare il risultato di cui si è detto, con conseguente effetto deflattivo sul numero dei processi,  in direzione di un auspicato “beneficio” e miglioramento dei tempi della giustizia. Ma sarà cosi?
Cerveteri 23.12.2014                                              Avv. Antonio Arseni