Nei codici di rito viene ancora riportata la disposizione di cui all’art 663 co 2 cpc che subordina l’efficacia della formula esecutiva in caso di convalida di sfratto senza che l’intimato sia comparso, al decorrere dal trentesimo giorno dalla data della sua apposizione, senza darsi conto della sua abrogazione intervenuta ormai da qualche anno.
La sentenza in commento ha il pregio di accertare, nel respingere un giudizio di opposizione all’esecuzione che, in realtà, anche in caso di convalida di sfratto senza la comparizione dell’intimato, la formula esecutiva è immediatamente efficace.
Il secondo comma dell’art 663 cpc, infatti, veniva aggiunto al codice di rito dalla l. 22-12-1973, n. 841 in tema di proroga dei contratti di locazione di immobili urbani, al fine di far conoscere all'intimato non comparso il contenuto del provvedimento emesso a suo danno, garantendogli un termine prima dell’inizio dell’esecuzione per poterla evitare e non trovarsi impreparato all’inizio della stessa.
Tale disposizione però, forse per un provvedimento di semplificazione troppo frettoloso ed incisivo, è stata espressamente abrogata dal D.L. 25.06.2008 n 112 (decreto taglia leggi) convertito nella legge 133 del 06.08.2008 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008.
Tale legge, meglio nota per aver equiparato il termine di prescrizione quinquennale delle spese condominiali tra locatore/conduttore e condomino/condominio, deve essere attentamente valutata anche in relazione alla questione della formula esecutiva nei giudizi di sfratto.
Nel decreto legge 112/2008, infatti, all’art. 24 si legge testualmente “A far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell'Allegato A.” e poi nel suddetto allegato al numero atto 2740 viene riportata la legge 841 del 22.12.1973.
L’abrogazione, pertanto, ha avuto applicazione già a decorrere dal 22.12.08 considerato che il D.L. 112/08 è stato pubblicato nella G.U. 25.06.08 n. 147 e che, ex art. 85 della stessa norma, il d.l. entrava in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, senza che detta disposizione sia stata modificata dalla legge di conversione.
Ciò detto in applicazione dell’art 15 delle Preleggi la disposizione dell’art 663 co 2 cpc deve considerarsi inesorabilmente abrogata con effetto ex nunc.
Sull’abrogazione della legge 841/73 ad opera del DL 112/08  vi sono anche altre pronunce di merito che ribadiscono la limitazione degli effetti delle norme introdotte con l’atto abrogato fino all’entrata in vigore della norma abrogatrice, negando alle disposizioni abrogate qualsiasi ultrattività.
Ad esempio la Corte di  Appello di Firenze con sentenza del 06.02.2012 n. 62, nel pronunciarsi sulla questione del termine di prescrizione del diritto del locatore a ripetere gli oneri accessori dal conduttore, con una lucida ricostruzione normativa ha chiarito che l’intervento del D.L. 112/2008 ha definitivamente abrogato la L. 841/1973 determinando la cessazione totale degli effetti di tutte le norme introdotte con la stessa.
Avv. Antonio Todero