Sicuramente gli aspetti più tecnici ed intrinseci dello sport presentano una certa rilevanza giuridico-pubblicistica tale da indurre a ritenere che anche rispetto a tali aspetti debba affermarsi una qualificazione pubblicistica dei provvedimenti giurisdizionali delle autorità sportive. Questo dovrebbe significare che riguardo all’ambito di tutela non vi dovrebbe essere alcuna differenza tra le ipotesi espresse dalla legge 280/2003 e la giurisdizione amministrativa. 
Tuttavia è delineabile una diversa ipotesi ricondotta alla esistenza di una giurisdizionespeciale in materia, oggi espressamente menzionata dagli artt. 2 e 3 della legge 280/2003. 
In realtà prima dell’avvento della Costituzione Repubblicana esisteva già una giurisdizione speciale in capo alle autorità sportive, in materie strettamente tecniche non investendo direttamente i profili più amministrativistici dell’ordinamento sportivo, e quindi con l’emanazione della legge 280/2003 si è avuta una continuazione di quello che era già stato previsto prima del 1948, garantendo una riserva all’ordinamento sportivo e ai suoi giudici. 
A supporto della esistenza precostituzionale dell’ipotetica giurisdizione speciale si ritiene richiamabile anche l’attuale disciplina costituzionale in quanto l’art. 118 mostra di favorire l’attribuzione ad ordinamenti privati di funzioni pubblicistiche, e, dunque, suggerisce un allentamento del rigore con cui si pretende di rinvenire il fondamento legislativo dei poteri cosi delegati. Del resto il riconoscimento costituzionale del carattere ordinamentale della organizzazione ufficiale dello sport è già stato valorizzato per altri fini secondo le norme del diritto internazionale al quale la Costituzione Repubblicana si rifà secondo l’art. 11 e lo sport quindi potrebbe essere assunto ad ulteriore indice della normativa legislativa preesistente alla stessa Costituzione di una giurisdizione sportiva speciale. E’ noto infatti che tali ordinamenti, per essere compiutamente tali, devono presentare il carattere della effettività, ossia devono realmente aver dato prova di una preesistenza ed inoltre, tendendo ad avere una propria giurisdizione, il Costituente certamente non poteva ignorare che l’ordinamento sportivo ne avesse e trovasse in essi una essenziale garanzia di tenuta per la propria consistenza ordinamentale. 
Ma la Giurisprudenza non sempre si è pronunciata unanime sulla questione ed il problema interpretativo deve necessariamente essere affrontato sulla base della vigente disciplina costituzionale, trattandosi, in effetti, di comprendere la attuale legittimità costituzionale di una ipotetica giurisdizione speciale ex artt. 2 e 3, l. 280/2003. 
La Cassazione di fatto ha più volte negato la definizione della giurisdizione sportiva intesa come giurisdizione speciale statuale perché i regolamenti sportivi che, prima della emanazione della più recente legislazione, prevedevano l’esistenza dei giudici sportivi in modo espresso e dettagliato, sono stati ritenuti di rango inadeguato, come è stato affermato in alcune sentenze delle Sezioni Unite. 
Tuttavia si tratta per lo più di sentenze rese su controversie patrimoniali che come tali non sono riconducibili prettamente alla categoria delle controversie tecnico-sportive – le uniche per cui sia seriamente ipotizzabile una copertura legislativa per una giurisdizione speciale precostituzionale – e per le quali, in ogni caso, era più comprensibile una certa resistenza della giurisdizione ordinaria ad ammettere la previsione di una giurisdizione speciale direttamente riduttiva degli ambiti più consueti di competenza dei giudici civili. 
In realtà può apparire singolare che un medesimo organo - le autorità giurisdizionali sportive o la Camera di conciliazione e arbitrato del C.O.N.I. - eserciti, a seconda della materia controversa e della fonte del potere di giudicare, talvolta poteri amministrativi, altre volte funzioni propriamente arbitrali, ed infine una potestà giurisdizionale in quanto giudici speciali. 
Tale giurisdizione speciale in concreto andrebbe circoscritta alle sole controversie già prima della legge 280/2003 riconosciute di stretta spettanza sportiva, altrimenti si dovrebbe ritenere che tale ultimo intervento legislativo abbia inteso allargare la giurisdizione speciale sportiva sottraendo spazi di tutela al giudice statale.