L´Adunanza plenaria sul diritto di accesso agli atti attinenti il rapporto dei dipendenti di Poste Italiane s.p.a.
Il Consiglio di Stato, A.P., con sentenza 28 giugno 2016 n. 13, ha affermato che il diritto di accesso ai documenti è esercitabile dai dipendenti della società Poste Italiane s.p.a. limitatamente alle prove selettive di accesso, alla progressione in carriera ed ai provvedimenti di auto-organizzazione degli uffici, incidenti in modo diretto sulla disciplina, di rilevanza pubblicistica, del rapporto di lavoro. 
La rimessione all´Adunanza plenaria era stata disposta dalla sez. III del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4230 del 10 settembre 2015, (e, prima ancora, Cons. St., sez. III, ord., 28 agosto 2015, n. 4028 e 26 agosto 2015, n. 4018), che aveva chiesto all´Alto Consesso la soluzione della questione se la disciplina dell´accesso ai documenti si applica anche ai rapporti fra la s.p.a. Poste italiane e i suoi lavoratori dipendenti, quali che siano il loro livello e il ramo di servizio cui sono addetti, non sussistendo un rapporto di connessione tra gli atti oggetto di ostensione ed il servizio di pubblico interesse svolto dalla società Poste. La sezione aveva posto in dubbio l´indirizzo giurisprudenziale, seguito in via costante dopo la pronuncia 22 aprile 1999, n. 4 dell´Adunanza plenaria circa la proponibilità dell´accesso ai documenti nei confronti di soggetti privati affidatari di pubblici servizi. Era stato sottolineato che la natura privata dell´Ente Poste e del rapporto di lavoro dei relativi dipendenti poteva indurre a ritenere che non tutta l´attività svolta ed i rapporti in essere fossero funzionalmente connessi alla gestione del servizio; dovrebbe, anzi, ritenersi che l´obbligo di trasparenza, cui risponde l´istituto dell´accesso, non sia riferibile ai "rapporti giuridici privatistici diversi, da quelli nei quali il soggetto che chiede l´accesso si presenti e si qualifichi come utente...o comunque come portatore di un interesse (anche diffuso) al servizio pubblico in quanto tale". Con la l. n. 241 del 1990, in altre parole, sarebbero state estese "al cittadino/utente (ossia al destinatario dell´attività della p.a. quale erogatrice di servizi) quelle tutele, che primariamente erano state escogitate a tutela del cittadino/amministrato (ossia al destinatario dell´attività della p.a. quale fonte di atti autoritativi)". Tale esclusione non si estenderebbe, però, al caso in cui il rapporto fra il soggetto che chiede l´accesso e il privato gestore del pubblico servizio fosse di altro tipo, come ad es. di rapporto di lavoro subordinato, senza alcuna incidenza di profili pubblicistici e con piena possibilità di tutela innanzi al giudice ordinario. Non sarebbe dunque giustificato il diverso trattamento dei lavoratori dipendenti di un soggetto privato, a seconda del fatto che quest´ultimo sia o meno, occasionalmente, gestore di un pubblico servizio.
Il superamento della pronuncia n. 4 del 1999 dell´Adunanza plenaria sarebbe da ricollegare alla nuova formulazione dell´art. 22, l. 7 agosto 1990, n. 241 che, nel testo antecedente la novella introdotta dall´art. 15, comma 1, l. 11 febbraio 2005, n. 15, non accennava ai "limiti", che ora circoscrivono l´accesso con riferimento all´attività dei soggetti privati, chiamati a svolgere funzioni di interesse pubblico (pubbliche amministrazioni sono "tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse, disciplinata dal diritto nazionale o comunitario").
L´Adunanza plenaria n. 13 del 2016, che si segnala, premette che la società Poste Italiane può essere qualificata come "come organismo di diritto pubblico", come definito dall´art. 3, comma 26, d.lgs. n. 163 del 2006 (sul punto v. Cons. St., sez. VI, 2 marzo 2001, n. 1206 e 24 maggio 2002, n. 2855; id., sez. III, 27 maggio 2014, n. 2720). Elemento fondante dell´organismo di diritto pubblico è, infatti, la rilevanza degli interessi generali perseguiti, in rapporto ai quali – anche qualora la gestione fosse produttiva di utili – non può venire meno una funzione amministrativa di controllo, da intendere come possibilità di condizionamento aziendale, anche in termini di scelta maggioritaria degli amministratori, chiamati a perseguire determinati obiettivi di qualità del servizio.
Aggiunge l´Alto Consesso che la qualificazione di Poste Italiane s.p.a. come organismo di diritto pubblico è fattore che rende pacifica l´estensione a detta società delle norme in tema di accesso, ma non chiarisce i limiti, entro cui l´attività societaria deve ritenersi di "pubblico interesse".
Ciò premesso, l´Adunanza plenaria afferma che il diritto di accesso ai documenti è esercitabile dai dipendenti della società Poste Italiane s.p.a. limitatamente alle prove selettive di accesso, alla progressione in carriera ed ai provvedimenti di auto-organizzazione degli uffici, incidenti in modo diretto sulla disciplina, di rilevanza pubblicistica, del rapporto di lavoro.
Chiarisce che per quanto riguarda il rapporto di lavoro – strumentale a tutte le attività svolte dalla società – gli obblighi di trasparenza appaiono coerentemente suscettibili di delimitazione, con riferimento al combinato disposto degli artt. 11, comma 3, d.lgs. n. 33 del 2013 (ambito soggettivo degli obblighi di trasparenza), 1, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001 (ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in tema di organizzazione degli uffici e di ottimale utilizzazione delle risorse umane) e 1, comma 16, l. n. 190 del 2012; disposizioni, queste, che consentono di circoscrivere l´accesso ai settori di autonoma rilevanza pubblicistica (e non di quotidiana gestione del contratto di lavoro), ovvero alle prove selettive per l´assunzione del personale, alle progressioni di carriera e a provvedimenti attinenti l´auto-organizzazione degli uffici, quando gli stessi – benchè doverosamente ispirati a tutti i principi, di cui all´art. 24 del già citato d.lgs. n. 150 del 2009 – incidano negativamente sugli interessi dei lavoratori, protetti anche in ambito comunitario (ad esempio, in tema di mobilità, o di stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari).
Sulla base di tali principi l´Adunanza plenaria afferma che nella situazione sottoposta al suo esame l´accesso agli atti richiesti è ammissibile, in quanto attinenti a procedura selettiva di avanzamento, soggetta alle ricordate regole di imparzialità e trasparenza.
Fonte: Giustizia Amministrativa
Sentenza allegata
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mjm0/~edisp/yopzxsrhhlflgshg5sjnlqei6m.html