Al di fuori di ogni ragionevole previsione, la manovra finanziaria bis, pubblicata oggi nella sua stesura definitiva, si occupa anche di giustizia che, a dire il vero, ha poco a che fare con la crisi economica in corso, aggiungendo un inciso all’art. 8, comma 5 del D. Lgs. 28/2010. In buona sostanza, la parte che non partecipa al procedimento di mediazione senza giustificato motivo è condannata dal giudice al pagamento in favore dell’erario di una somma corrispondente al contributo unificato che, in alcuni casi, potrebbe essere di entità affatto considerevole.

La clausola di salvaguardia è costituita dal “giustificato motivo” che renderebbe l’assenza non rilevante, il cui contenuto dovrà essere determinato dalla giurisprudenza. Nell’attesa, non si può non considerare l’ennesimo nonsense del quadro normativo in materia di mediaconciliazione: da un lato si abbassa l’importo dell’indennità in caso di mancata comparizione della controparte di quella che ha introdotto la mediazione, dall’altro si prevede una condanna a carico della controparte assente e, dulcis un fundo, l’art. 5 del Decreto 145 del 6 Luglio 2011 alla lettera c) così testualmente recita: “ferma restando l’applicazione della lettera c) del presente comma”. Parrebbe pertanto possibile anche la formulazione di una proposta nella “contumacia” di controparte con conseguente aumento di un quinto dell’indennità spettante al mediatore. Non c’è che dire, un legislatore confuso e a corto di idee.

Di seguito, la nuova formulazione dell’art. 8 del d.lgs. 28/2010

Art. 8

(Procedimento)

1. All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.

2. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell’organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell’organismo.

3. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.

4. Quando non può procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell’organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.

5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio.