Il maxi emendamento alla manovra fiscale approvato dal Senato con voto di fiducia e confermato con il voto favorevole della Camera il 14 settembre, ha confermato l’introduzione di una sanzione a carico della parte che non ha partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo. La sanzione, pari all’importo del corrispondente contributo unificato dovuto per il giudizio, sarà comminata dal giudice nel successivo processo e sarà disposta in favore del bilancio dello Stato.

Questa è la formula adottata nella stesura dell’Art. 2 comma 35-sexies della manovra finanziaria bis , che ha modificato l’art. 8 comma 5 del citato D. Lgs. 28/2010 :

“All’articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 viene aggiunto, in

fine, il seguente periodo: Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti

dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al

versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente

al contributo unificato dovuto per giudizio”.

Di seguito, la nuova formulazione dell’art. 8 del d.lgs. 28/2010

Art. 8

(Procedimento)

1. All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.

2. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell’organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell’organismo.

3. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.

4. Quando non può procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell’organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.

5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio.