Il testo integrale dell'ordinanza di improcedibilità per mancato avvio della procedura di mediazione in materia di locazione, previsto come obbligatorio dal D. Lgs. 28 del 2010.
Nonostante l'invito del Tribunale, parte attrice non ha adempiuto all'obbligo: un monito per chi ritenga di "saltare" impunemente l'obbligatorietà.
Infatti con l'ordinanza, oltre a dichiarare l'improcedibilità, il Tribunale di Ostia condanna la parte inadempiente al pagamento delle spese legali, quantificati in € 950,00 oltre oneri.
Pare evidente, quindi, che strani tentativi di bypassare l'obbligatorietà, magari sperando che controparte non la eccepisca, sono destinati a fallire.

TRIBUNALE DI ROMA - SEZ. DISTACCATA DI OSTIA
Il Giudice, dott. Massimo Moriconi,
letti gli atti, osserva:

la A ha intimato al Comune di B sfratto per morosità con citazione notificata in data 15.7.2011;

il Comune di B si è costituito e si è opposto alla convalida;

alla udienza del 22.9.2011 il Giudice non ha emesso ordinanza di rilascio ed ha disposto il mutamento del rito ai sensi dell’art. 426 c.p.c.;

con la stessa ordinanza ha inviato le parti a mediazione obbligatoria trattandosi di materia di locazione (art. 5 primo comma decr. legsl.28/10);

all’udienza del 26.3.2012 fissata per la verifica e per l’eventuale prosecuzione del giudizio in caso di mancato accordo, il difensore del Comune di B, unico presente, faceva presente che non era stato avviato da nessuna delle parti il tentativo obbligatorio di conciliazione;

visto l’art. 5 primo comma del decr. legsl. 28/10 che prevede che l’esperimento del procedimento di mediazione e’ condizione di procedibilita’ della domanda giudiziale;

il presente provvedimento che sia pure emesso con la forma di ordinanza, in quanto definitivo, ha natura di sentenza e come tale ben può contenere la statuizione sulle spese, che vanno poste a carico della intimante;

P.Q.M.

DA’ ATTO della mancata attivazione dell’esperimento di mediazione da parte della A;

DICHIARA improcedibile la domanda della A

CONDANNA la A in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di causa che liquida in favore di Roma Capitale in persona del suo Sindaco pro tempore in complessivi € 950,00 di cui €.150,00 per spese oltre IVA e CAP

Ostia lì 26.3.2012

Il Giudice

dott. cons. Massimo Moriconi