19)  MEDIAZIONE OBBLIGATORIA ILLEGITTIMA
Con Sentenza 23/10/2012, Pres. QUARANTA, Red. CRISCUOLO, la Corte Costituzionale, accogliendo la questione proposta -su ricorso dell'OUA ed altri- con ordinanza 12 aprile 2011 dal TAR Lazio, ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del Dlgs 4 marzo 2010 n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione.
In attesa della motivazione, la sentenza della Corte costituisce ulteriore conferma che, abbandonando le sterili astensioni -utili solo al riposo  dei giudici- e utilizzando gli strumenti di lotta che meglio conosce, l'avvocatura può vincere le proprie battaglie.

Se l'OUA, il CNF e gran parte degli avvocati esultano, la sentenza della Corte Costituzionale ha creato il panico in tutte quelle migliaia di persone che, investendo tempo e danaro nella mediazione, avevano sperato in una via alternativa alla professione di giudice/avvocato.
A questo punto sono tutti in attesa di verificare se la decisione della Corte si fondi unicamente su un peccato veniale facilmente rimediabile, qual'è appunto la mancanza di delega, ovvero affonda le sue radici sul principio che la mediazione, come già l'arbitrato, è inconciliabile con l'obbligatorietà. Già in passato, infatti, la Corte costituzionale, con sentenza 8 giugno 2005 n. 221, affrontando il problema dell'arbitrato obbligatorio, ha avvertito che, garantendo la Costituzione ad ogni soggetto il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, ""il fondamento di qualsiasi arbitrato è da rinvenirsi nella libera scelta delle parti: perché solo la scelta dei soggetti può derogare al precetto contenuto nell'art. 102, comma primo, Cost., ...sicché la fonte dell'arbitrato non può più ricercarsi e porsi in una legge ordinaria o, più generalmente, in una volontà autoritativa"", (sentenze n. 325 del 1998, n. 381 del 1997, n. 54 del 1996, numeri 232, 206 e 49 del 1994, n. 488 del 1991, 152 del 1996).
Frattanto, il "Forum Nazionale degli Organismi di Mediazione e dei Mediatori Civili" già si attiva nel predisporre ipotesi di interventi legislativi che restituiscano alla mediazione quella obbligatorietà che, sola -a loro dire- consentirebbe la sopravvivenza degli organismi.
Il Forum, manifestando preoccupazione per i 980 organismi di mediazione accreditati dal Ministero della Giustizia, i 350 enti di formazione e gli "oltre 40.000 mediatori", ha, infatti, già predisposto un "emendamento al disegno di legge di stabilità 2013 in materia di mediazione civile e commerciale". Tale emendamento, che estende ulteriormente l'obbligatorietà, in sintesi, prevede:
a) per "tutti i gradi di giudizio ..su diritti disponibili" l'esperimento del procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
b) la condanna della parte costituita che non abbia partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, al versamento di una somma di importo pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio;
c) l'aumento ad euro 1.000 del beneficio fiscale di cui all’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010.