La mediazione civile e commerciale, introdotta dal D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e modificata da ultimo con legge n. 98/2013 e la mediazione tributaria, introdotta dall'art. 17- bis del D. Lgs. n. 546/1992, sono strumenti previsti dall'ordinamento giuridico italiano per favorire la deflazione del carico dei processi civili e tributari. 
Sebbene simili per finalità e nomen iuris, i due strumenti deflattivi sopra indicati sono caratterizzati da numerose differenze.
In primo luogo, nonostante il termine "mediazione" rievochi la sussistenza di un soggetto terzo tra le parti, nel diritto tributario non esiste la figura del mediatore, assistendosi più semplicemente ad un confronto dialettico tra contribuente e Agenzia delle Entrate. Entrambi infatti mirano a raggiungere un accordo che prevenga il contenzioso in situazione di assoluta parità.  
Inoltre, importante differenza tra gli istituti in questione emerge con riguardo all'iter procedurale da seguire.
La procedura applicata in campo civile ha inizio mediante la proposizione di un'istanza ad un Organismo di mediazione - accreditato dal Ministero della Giustizia- che entro quindici giorni dal ricevimento della stessa provvede a fissare il primo incontro tra le parti. Tale procedura, della durata massima di quattro mesi, termina con la redazione di un accordo verbalizzato e omologato con decreto del presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo di mediazione, costituendo titolo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale ovvero con la redazione di un verbale di mancato accordo.
La procedura applicata al campo tributario prevede invece un rimedio da esperire in via preliminare -c.d. reclamo - ogniqualvolta si intenda presentare un ricorso, pena l'inammissibilità dello stesso. In altri termini, è necessario presentare un'istanza che anticipa il contenuto del ricorso nel quale il contribuente chiede l'annullamento totale oparziale dell'atto indicando i motivi di fatto e di diritto che intenderebbe invocare innanzi alla Commissione Tributaria nell'eventuale fase giurisdizionale. Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo, quest'ultimo produce ipso iure gli effetti del ricorso. In caso di accordo viene redatto uno specifico verbale sottoscritto dalle parti, contenente la specifica indicazione degli importi oggetto di accordo (tributi, sanzioni e interessi) e le modalità di versamento della stessa.
In sintesi, è di palmare evidenza che la mediazione tributaria sia caratterizzata da una procedura più articolata e strutturata rispetto a quella seguita nella mediazione civile e commerciale, più snella e lineare.
Ulteriore divergenza si ravvisa con riferimento al valore delle controversie da dirimere. Mentre nessun tetto massimo è previsto in caso di mediazione civile e commerciale, sussiste il limite del valore di ventimila euro per le vertenze oggetto di reclamo.
Inoltre, mentre il mediatore civile propone e registra un accordo tra le parti, ilmediatore tributario formula e accetta la proposta di mediazione in nome del Fisco.