Molto travagliato è stato l'iter parlamentare della riforma forense. Le diverse forze dell'Avvocatura italiana si sono animatamente confrontate sulle diverse questioni che riguardano una delle categorie più importanti tra le professioni liberali italiane. Il primo ottobre 2011, su queste stesse pagine, veniva pubblicata la nostra prima riflessione sulle incompatibilità all'esercizio della professione forense che andava emergendo da un primo esame del disegno di legge di riforma. In quella circostanza si evidenziava che le eccezioni alla generale regola di incompatibilità, ex art. 3 co. 4 R.D.L. n. 1578/1933, consentivano l'esercizio della nobile Professione al professore delle scuole medie superiori di Stato, negandola a quello delle scuole inferiori. Nella riforma, invece, il superiore diritto veniva riconosciuto solo ai professori in discipline giuridiche, negandolo a tutti gli altri, con minaccia di cancellazione dall'Albo, in difetto di adeguamento entro tre anni dall'entrata in vigore della legge.
Il caso era stato affrontato nel 2006, in via incidentale, dalla Corte costituzionale che aveva ravvisato ipotesi di incostituzionalità per violazione del diritto alla libertà d'insegnamento riconosciuto dall'art. 33 Cost. (Sent. 21.11.2006, n. 390).
Successivamente, un caso pratico arrivò avanti la Corte di cassazione. Le Sezioni Unite Civili, nella Sentenza 08.11.2010, n. 22623, statuivano affermando l'assoluta irrilevanza, ai fini dell'iscrizione all'Albo degli avvocati, fra l'insegnamento nelle scuole elementari e l'insegnamento nelle scuole superiori.
Malgrado il critico esame del Giudice delle leggi, nonchè lo stop della Corte di cassazione, il Legislatore della riforma forense proseguiva la propria strada senza fare un esame attento di quanto statuito dai Superiori Giudici.
Ormai, perse le speranze, alla Camera dei Deputati - nella seduta del 25 ottobre 2012 - venivano proposti due emendamenti all'art. 66 della proposta di legge n. 3900.  L'articolo è rubbricato "Disposizioni transitorie" ed il comma 3 - che minaccia la cancellazione - viene sostituito da un nuovo comma 3 di tenore opposto. Questo ultimo comma, proposto dalla Commissione (66.900)  è sostanzialmente identico a quello proposto dal Deputato Torrisi (66.700). Approvato il primo, respinto  il secondo. Il nuovo comma 3 è stato avversato al Senato. Diversi i Senatori che proposero emendamenti per sopprimere il rinnovato comma 3 ma il senso democratico del Parlamento prevalse ed il testo fu approvato. Gli avvocati insegnanti iscritti all'Albo, alla data di entrata in vigore della riforma, mantengono il diritto all'iscrizione anche se non insegnano discipline giuridiche. Gli avvocati che acquistano il diritto all'iscrizione, dopo l'entrata in vigore della riforma, possono insegnare solo discipline giuridiche. In difetto di cattedre in discipline giuridiche devono abbandonare l'avvocatura, ovvero l'insegamento. Rimangono, comunque,  fuori dall'Avvocatura gli insegnanti  delle scuole medie inferiori e delle scuole elementari. Ciò in spreggio alla statuizione della Corte Costituzionale ed alla statuizione della Suprema Corte di cassazione.  Detta ipotesi di incostituzionalità potrebbe indurre il Presidente della Repubblica a rinviare il testo al Parlamento con i rilievi del caso.