Con la riforma delle professioni introdotta dal D.P.R. 137/2012, l’obbligo dell’assicurazione professionale è stato esplicitamente previsto dall’art. 5, a mente del quale “il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso”.
Al successivo comma terzo, tale obbligo è stato posposto di dodici mesi (agosto 2013) a decorrere dell’entrata in vigore del predetto dpr., al fine di consentire la negoziazione della convenzioni collettive tra i vari ordini professionali.

Tuttavia, nel successivo dicembre, con la legge 31 dicembre 2012, n. 247 che entrerà in vigore il 2 febbraio 2013, è stata introdotta la “nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense” che, in quanto legge speciale, deroga alle disposizioni del codice civile e alla recente normativa sulle professioni (L. 14 settembre 2011, n. 148, art, 3 c.5 e D.P.R. 7 agosto 2012,n. 137).

La nuova disciplina prevede all’art.12 che “l’avvocato, l’associazione o la società fra professionisti devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti”.

E’ previsto anche l’ulteriore obbligo di stipula della polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.

La daterminazione delle condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze saranno stabiliti e aggiornati dal Ministro della giustizia, sentito il CNF, ogni cinque anni.

Da quanto emerge, l’obbligo dell’assicurazione è differito alla determinazione da parte del Ministero delle condizioni essenziali e dei massimali minimi delle polizze assicurative, determinazione da assumere sentito il CNF.

Viceversa, secondo il centro studi del CNF, è di immediata applicazione l’obbligo di rendere noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa per tutti coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, ne siano dotati e, per conseguenza, è di immediata applicazione anche l’obbligo di comunicazione al Consiglio dell’Ordine.