L’errore è provocato e corroborato anche da molte pellicole straniere dove spesso l’arrestato di turno – solitamente mentre viene ammanettato – viene avvertito che “….se non si può permettere un avvocato gliene sarà nominato uno di ufficio….” per non parlare dei casi in cui il protagonista viene ingiustamente condannato poichè assistito in maniera disordinata ed inconcludente da uno stazzonato difensore (appunto) di ufficio poco preparato e che, di solito, lavora in uno squallido ufficio nei quertieri più malfamati della città….

Ebbene – fortunatamente – la discplina legale reale di tali istituti nel nostro ordinamento è ben altra cosa.

La difesa di ufficio è un meccanismo di nomina e non di retribuzione.

Chiunque – dal più benestante a colui che versa in condizioni economiche precarie – può avere un difensore nominato di ufficio quando l’assistenza legale è necessaria e non vi sia la nomina di un legale di fiducia.

Per qualunque indagato è prevista la nomina di un difensore di ufficio quando l’indagato medesimo necessita – per legge – dell’assistenza tecnica di un legale: nel caso di perquisizioni, di un arresto, di decreti penali di condanna, di fissazioni di udienze preliminari o dibattimentali, procedimenti per direttissima etc.

L’unica condizione affinchè sia nominato un difensore di ufficio è che….non vi sia quello di fiducia (quando l’assistenza legale è obbligatoria naturalmente) e forse chi legge ricorderà che durante l’udienza tenutasi qualche tempo addietro presso il Tribunale di Milano anche l’On.le Presidente del Consiglio (assente quel giorno) fu assistito da un legale d’ufficio nominato in aula dal Giudice (!)

La nomina avviene da parte dell’Autorità Giudiziria procedente (polizia, CC o Giudice che sia) tramite un call center che fornisce il nome del difensore di turno iscritto nelle apposite liste.

La nomina, quindi, è del tutto casuale poichè i turni mutano continuamente (ed anche perchè ormai sono migliaia gli avvocati iscritti alle predette liste).

I difensori di ufficio – in ogni caso – non sono una categoria a parte contraddistinta da scarsa professionalità.

Ovviamente – come in tutte le categorie di lavoratori – le tipologie sono molte….

Tuttavia, l’impreparazione NON è la regola ma l’eccezione.

Questo perchè per essere incluso nelle liste dei difensori di ufficio è necessario:

  • frequentare un corso apposito;
  • sostenere un esame;
  • e non aver alcun procedimento disciplinare

Quindi – almeno astrattamente – ci sono sufficienti garanzie per ritenere che un difensore di ufficio sia a tutti gli effetti un buon avvocato.

Ovviamente, quando un difensore di ufficio si trova ad assistere una persona che non risponde alle comunicazioni o semplicemente non si trova non può certo pretendersi che abbia tutti gli strumenti per fare al meglio gli interessi del cliente sul quale non può nemmeno contare per la ricostruzione dei fatti oggetto del processo.

Quando, invece, il legale di ufficio ha tutti gli strumenti per svolgere bene il proprio lavoro (in primis l’ausilio del cliente) di solito lo fa.

Naturalmente la nomina di un difensore di fiducia è possibile in caso di nomina di difensore di ufficio che decade in favore di quello con mandato fiduciario.

Altra cosa è l’istituto del patrocinio a spese dello Stato (o cd gratuito patrocinio).

Tutti gli indagati ed anche le persone offese – che non superano la soglia di un certo reddito (ovvero circa 10.000,00 Euro aumentati di 1.000,00 Euro circa per ogni familiare convivente) – possono presentare domanda per essere ammessi al beneficio e far si che il difensore sia pagato dallo Stato.

Quindi – ovviamente – anche coloro che hanno un legale di fiducia possono chiedere il beneficio (così come coloro che ne hanno uno di ufficio).

La domanda va corredata con i codici fiscali dei familiari conviventi, i documenti che attestano il reddito e lo stato di famiglia.

E’ e rimane però una autocertificazione (con firma autenticata dal difensore) che, in caso di mendacità, espone il richiedente a pesanti conseguenze penali.

Il beneficio si può chiedere in qualsiasi stato del procedimento (ma la domanda vale dal deposito in poi e non ha effetto retroattivo) e nel caso di procedimento per quasi tutti i reati.

Rimangono esclusi i reati fiscali ed altri gravi reati di criminalità organizzata e gravissimo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il patrocinio a spese dello Stato – a differenza della nomina di ufficio – può intervenire anche a favore della persona offesa da reato che ne faccia richiesta.

Il difensore per essere abilitato alla difesa con il beneficio di cui si tratta deve essere incluso in un apposito elenco presso l’Ordine degli avvocati di appartenenza (elenco consultabile anche via internet) e deve avere dei precisi requisiti:

  • svolgere assistenza in campo penale;
  • essere iscritto all’albo da almeno due anni;
  • non avere procedimenti disciplinari.

In sostanza, il difensore di ufficio (professionista qualificato come i colleghi non presenti nelle liste dei difensori di ufficio) deve essere retribuito come quello di fiducia salvo nei casi in cui il cliente abbia i requisiti per domandare ed ottenere il cd gratuito patrocinio (che può essere in favore del legale nominato di fiducia o designato di ufficio).

Lo Studio Legale de Lalla da molti anni assisti indagati, imputati e persone offese ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

Lo Studio si occupa di indicare i documenti necessari per la richiesta nonché di presentare la domanda.

La difesa viene gestita ed affrontata con la medesima organizzazione, serietà ed impegno di ogni altro incarico con l’eventuale partecipazione di consulenti ed esperti (in campo medico, fiscale, psichiatrico etc.) ugualmente retribuiti dallo stato.