26 febbraio 2013 : Testimone di Udine Incinta, con figlio di 11 mesi per udienza Tribunale Sulmona

La Grammatica :

L'art. 198 del codice di procedura penale sancisce che "il testimone ha l'obbligo di presentarsi al giudice".

Al cittadino convocato dal Pubblico Ministero o dal Giudice per testimoniare in un processo penale, se non residente nel luogo in cui si celebra il processo, spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere l'Ufficio Giudiziario.

In merito, l'art. 46 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia n. 115 del 2002 recita testualmente:

"1. Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall'autorità giudiziaria.

2. Se tali servizi non esistono, il rimborso delle spese di viaggio è riferito alla località più vicina per cui esiste il servizio di linea.

3. Spetta, inoltre, l'indennità di euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e l'indennità di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame. Quest'ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno."

Ma non tutte le spese sono rimborsabili: la legge non consente il rimborso delle spese di vitto e alloggio, taxi e dell'autovettura privata. Consente il rimborso del mezzo aereo solo se preventivamente autorizzato dal Giudice. È pertanto opportuno presentare, qualche giorno prima dell'udienza, anche via fax, istanza motivata al Giudice al fine di ottenere l'autorizzazione all'uso del mezzo aereo per raggiungere l'Ufficio giudiziario nel quale si deve rendere testimonianza.

La legge prevede il rimborso dei biglietti di seconda classe dell'autobus, del treno e della nave eventualmente utilizzati per raggiungere l'Ufficio giudiziario. A tal fine è necessario presentare i biglietti utilizzati all'ufficio competente al rimborso per la quantificazione della spesa. Nel caso in cui il teste raggiunga l'Ufficio giudiziario con mezzi propri o con l'aereo non preventivamente autorizzati, non potrà ottenere il rimborso di quanto effettivamente speso. Tuttavia, la circolare Prot. m_dg_DAG.16/02/2010. 0024224. U del Ministero della Giustizia precisa che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ritenuto che, in mancanza del titolo di viaggio, la spesa in questione possa essere rimborsata, in via eccezionale, nei soli casi in cui sia oggettivamente impossibile acquisire tale titolo (smarrimento o utilizzo mezzi di trasporto diversi da quelli di linea.) sulla base di idonea documentazione, quale la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal testimone ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, attestante lo smarrimento o l'uso di mezzi diversi da quelli di linea.

La legge prevede che sia rimborsato il tragitto più breve fra l'Ufficio giudiziario ed il luogo di residenza o il luogo nel quale è stata notificata la citazione a comparire in udienza. Può accadere però che il teste sia domiciliato o dimori stabilmente, per motivi di lavoro o per motivi di studio, in località diversa dalla residenza o dal luogo dove è stato notificato l'atto; in tal caso, per ottenere il rimborso delle spese sostenute partendo dal domicilio o dalla dimora abituale deve darne dimostrazione all'Ufficio Spese di Giustizia.

Una volta resa la testimonianza, è necessario presentare per iscritto istanza di rimborso all'Ufficio Spese di Giustizia del Tribunale. L'istanza deve contenere nome e cognome del teste, luogo e data di nascita, luogo di residenza e indirizzo, codice fiscale, numero telefonico e coordinate bancarie complete nel formato BIC-IBAN. Infatti, giusta circolare Prot. m_dg_DAG.16/02/2010. 0024224. U del Ministero della Giustizia, non è più consentito il rimborso in contanti o con altra forma diversa dall'accredito in conto corrente. All'istanza dovrà essere allegata la citazione con la quale al teste è stato intimato di comparire in udienza.

L'Ufficio trasmetterà la richiesta al Funzionario Delegato presso la Corte d'Appello che provvederà al pagamento, non appena saranno completate le procedure di controllo contabile della documentazione, ..... se siamo ancora vivi.

La Pratica:

Interruzione di udienza nel Tribunale di Sulmona, per consentire di raccogliere i soldi necessari per la testimone ed il suo bambino per fare rientro a casa , dopo aver testimoniato in un processo per sfruttamento della prostituzione. La donna, nella deposizione rappresenta di essere in difficoltà perchè i carabinieri che l'avevano accompagnata erano ripartiti per il Friuli.

E così il Giudice Massimo Marasca, - la Pratica - sospende il processo, per fare una colletta alla quale partecipa lo stesso magistrato ed il Pubblico ministero, oltre i cari avvocati (che ogni giorno si caricano i costi dell'inadeguatezza del sistema) : 180 euro la somma raccolta.

...... Affidandoci ancora una volta, agli Uomini ed alle Donne di buona volontà .