Con atto di Governo n. 203 è stato approvato in Commissione Giustizia il decreto ministeriale concernente Il “Regolamento recante disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professione”, prossima la pubblicazione in Gazzetta.
Affinché gli Avvocati possano rimanere iscritti all’albo professionale, e quindi esercitare,  dovranno dimostrare che la  professione forense viene esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente.
Il Consiglio dell’Ordine Circondariale, ogni tre anni a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento in questione, dovrà verificare, con riguardo a ciascuno degli avvocati iscritti all’albo, anche a norma dell’art. 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, la sussistenza dell’esercizio della professione.
Il Consiglio dell’Ordine di competenza dovrà quindi accertare la presenza dei seguenti  sei requisiti:
a)E’ titolare  di una partita IVA attiva o far parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;
b)Ha l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazioni di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;
c)Ha  trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l’incarico professionale è stato conferito da altro professionista;
d)E’ titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell’Ordine;
e)Ha assolto l’obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità  e le condizioni stabilite dal Consiglio Nazionale Forense;
f)Ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione.
I requisiti previsti devono ricorrere congiuntamente, ferme restando le esenzioni personali previste per legge.
Non saranno, di contro, ostativi l’essere in regola con i pagamenti alla Cassa Forense e al Consiglio dell’Ordine.
La cancellazione dall’Albo dell’Avvocato non sarà automatica, il Consiglio dell’Ordine di competenza, accertata la mancanza dei requisiti, dovrà formalmente invitare l’Avvocato, tramite pec o in mancanza tramite raccomandata a/r,  a presentare osservazioni entro un termine non inferiore di 30 giorni, l’Avvocato interessato potrà chiedere di essere sentito personalmente.
La delibera di cancellazione dovrà essere notificata all’interessato entro 15 giorni.
L’Avvocato cancellato dall’albo, nei casi previsti alle lettere a), b), d), f), ha diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri di avere acquisito i predetti requisiti.
In caso di cancellazione cui alle lettere c) ed e), l’Avvocato non potrà essere nuovamente iscritto prima che siano decorsi dodici mesi da quando la delibera di cancellazione è divenuta esecutiva.
Di questi obblighi rimangono esentati i giovani Avvocati iscritti all’albo da meno di 5 anni.