In un tempo non poi troppo lontano la prestazione professionale dell'avvocato veniva retribuita in base a criteri concordati tra il Consiglio Nazionale Forense ed il Ministero della Giustizia, il quale con proprio decreto distingueva le prestazioni tra diritti ed onorari.
In quei decreti ministeriali ogni singola attività era capillarmente descritta.
Vi erano voci per gli accessi in cancelleria, per la richiesta delle copie, per la notifica degli atti, per l'autentica delle firme, per l'esame delle ordinanze, per la partecipazione alle udienze, per il deposito dei documenti, e così via. Questi erano i cosiddetti diritti di procuratore, ai quali poi si aggiungevano gli onorari di avvocato per lo studio della controversia, la redazione dell'atto introduttivo o della comparsa di risposta, per le memorie, per le comparse conclusionali e le repliche.
In sostanza ogni singola attività che l'avvocato poneva in essere veniva registrata, documentata e successivamente riportata nella nota spese per il Giudice per la liquidazione da porre a carico della controparte.
Nel progetto di notula sottoposto al nostro assistito perché ne effettuasse pagamento, poi si faceva un frego sul totale per adeguarlo al giusto, non solo secondo l'impegno profuso, ma anche in base al risultato conseguito ed al rapporto personale con il cliente.
Il vocabolo "onorario" mostrava inequivocabilmente che cosa volesse significare: denaro dato a titolo d’onore: la prestazione del professionista era ritenuta così nobile che non si poteva fissare un compenso; ciò che il cliente dava non era destinato a “pagare” una prestazione, ma a dare un segno tangibile di onore.
Con il decreto 10 marzo 2014, n. 55 la parola onorario è scomparsa dal vocabolario degli avvocati per lasciar posto proprio a quella di compenso, equivalente generico di rimunerazione.
la Legge 4 agosto 2017, n. 124 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”) ha reso obbligatorio per gli avvocati fornire ai clienti il preventivo scritto del loro compenso al momento del conferimento dell'incarico professionale, con l'eliminazione dell'inciso "a richiesta" dal testo della legge sull'ordinamento forense.
Ora l'avvocato dovrà indicare sempre e in forma scritta  la “prevedibile” misura del costo della sua prestazione, distinguendo fra oneri, spese, spese forfettarie e compenso professionale.
Con un minimo di esperienza si sa che nel "prevedibile" non può non rientrare ogni tipo di difesa che, più o meno in buona fede, la controparte può esperire: la proposizione di domande riconvenzionali, di eccezioni processuali o di merito, alle quali, fondate o meno, occorre comunque controbattere.
In sostanza l'unica cosa che non è "prevedibile" è che chi deve pagare paghi e basta, senza opporre alcun tipo di resistenza.
Il Consiglio Nazionale Forense ci ha messo a disposizione uno "schema tipo" di preventivo da compilare e far sottoscrivere al cliente insieme all'informativa sulla privacy.
Ho provato ad utilizzarlo indicando i compensi medio-bassi per una causa da radicare in Tribunale con valore di circa 15.000 euro. Il risultato è stato che, più che un preventivo, è venuto fuori un apparente tentativo di estorsione, una sorta di minacciosa intimidazione al cliente di quanto gli sarebbe costata cara la sua causa se l'avesse persa o se la controparte non avesse potuto o voluto adempiere alla pur vittoriosa sentenza.
Il cliente per il quale lo avevo predisposto era un simpatico irlandese con il quale ero in contatto da prima dell'estate e che aveva subito un danno commerciale dal comportamento scorretto di un mio concittadino. 
Dopo il mio preventivo non si è più fatto sentire, pensando probabilmente di essere caduto in un covo di banditi.
Alla luce di ciò mi sento di dire che, se lo scopo del preventivo scritto è quello di essere dissuasivo dal far intraprendere nuove cause per ridurre il contenzioso, lo scopo sarà sicuramente raggiunto.
Mi sembra però una scorrettezza che l'iniziativa la si spacci come rivolta ad agevolare il mercato e la concorrenza, che al contrario devono essere incentivati fornendo un accesso alla giustizia semplice, uno svolgimento del processo fluido ed una definizione del giudizio rapida; ne subiranno le conseguenze, oltre agli avvocati, anche i privati ed i piccoli imprenditori, che saranno dissuasi dal "prevedibile" costo della nostra opera professionale, di cui difficilmente avranno modo di apprezzare il valore.