Il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 statuisce sul nuovo obbligo degli avvocati e di altre categorie di lavoratori di dotarsi di POS.
L'articolo 15 del superiore decreto, al comma 4, è perentorio nell'affermare che a decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (verifica della clientela, registrazione e segnalazione di operazioni sospette).
Il successivo comma 5, dello stesso art. 15 d. l. 179/2012, rinvia a succesivo decreto ministeriale per regolamentare la superiore disposizione per quanto attiene alle norme di dettaglio.
E' evidente la volontà del legislatore del 2012 di limitare il più possibile la circolazione di denaro contante onde ridurre i margini di evasione fiscale.
Il decreto legislativo 231/2007 aveva già inserito dei limiti nel pagamento in contanti, determinando una soglia massima di  quasi 1.000,00 euro nel pagamento con carta moneta. Stesso limite era stato inserito  per i titoli al portatore.
Appare evidente, a questo punto, che la questione riguardi pagamenti di importo inferiore ai 1.000,00 euro, ma di quanto inferiore non è dato sapere.
Al momento in cui si scrive (14/12/2013) non sembrano essere stati emanati i regolamenti interministeriali indicati dal comma 5 del superiore art. 15 d. l. 179/2012.
Da un primo esame del dettato normativo in commento, non sembrano essere indicate sanzioni per quei professionisti che non fossero in condizione di dotarsi del terminale abilitato al pagamento elettronico. Certamente, sul punto, non abbiamo certezze, atteso che gli emanandi decreti interministeriali potrebbero inserire delle forme di sanzione per quei professionisti "inadempienti".
L'obbligo di dotarsi di POS,  sembra essere più un ulteriore modo (obbligatorio) di arricchimento delle banche, che un sistema per facilitare le transazioni. Ciò per più ordini di motivi.
Il primo. I costi di istallazione del POS  si aggirano intorno ai 250,00 euro. Il canone mensile medio potrebbe essere intorno ai 25,00 euro e poi ci sono le commissioni, calcolate in misura percentuale, sulle transazioni.
Il secondo. La tracciabilità dei pagamenti è già imposta, da precedente norma, a partire dai 1.000,00 euro. Non essendo ipotizzabile l'assoluto divieto di uso di contanti è evidente che la norma potrebbe interessare pagamenti che abbiano un valore tra i 500,00 ed i 1.000,00 euro.
Il terzo. I gestori di servizi finanziari impongo dei limiti giornalieri e mensili nell'uso delle carte di debito (in genere si tratta di € 250,00 giornalieri ed € 1.500,00 mensili), pertanto, il pagamento di una prestazione professionale ad un avvocato, se fosse di importo superiore ai 250,00 euro non potrebbe essere onorata con carta di debito.
Orbene, dal superiore minimo ragionamento, non si ravvisano elementi di utilià per la fiscalità generale, non se ne ravvisano per il cliente e ne per l'avvocato. Unico soggetto privileggiato (in modo obbligatorio) sembrerebbe essere la banca.
Unico elemento degno di nota, sino a questo momento, sembrerebbe essere il fatto che all'inadempimento dell'avvocato che non sia in condizione di dotarsi di POS, non è prevista alcuna sanzione.