La realizzazione di una tettoia crea spesso numerosi problemi perché la legge e la giurisprudenza non sempre sono chiare nello stabilire quando è necessaria l’autorizzazione del comune (la cosiddetta licenza edilizia o permesso di costruire). Così, molto spesso, tettoie costruite con le migliori intenzioni, con materiale leggero e non particolarmente ampie, si trovano al centro di procedimenti penali per abuso edilizio o dinanzi alla richiesta di demolizione, avanzata dal vicino, per distanza non regolamentare dal confine (3 metri). Al di là, però, delle beghe civilistiche, dal penale si può uscire e anche senza troppe ferite. Questo perché, secondo una recente sentenza del tribunale di Bari [1], realizzare una tettoia abusiva, senza il permesso di costruire, è sì un illecito sanzionato penalmente dal Testo unico dell’edilizia (difatti, la tettoia non è qualificabile come mera pertinenza, per la quale basta una denuncia di inizio attività), ma si tratta di un reato di minimo allarme sociale, che merita l’archiviazione immediata per la particolare tenuità del fatto. Questo a condizione che la tettoia venga subito rimossa.La tettoia richiede l’autorizzazione amministrativa?

Tutte le volte in cui la tettoia sia ancorata in modo stabile al muro dell’edificio, sia composta da materiali non rimovibili (come invece una tenda) e crei quindi uno spazio vivibile, richiede l’autorizzazione del Comune. Non c’è invece bisogno del permesso di costruire quando si tratti di una costruzione minimamente spiovente, quel tanto che basta ad esempio per ripararsi dalla pioggia quando si inseriscono le chiavi nella serratura di casa.

In particolare (come abbiamo chiarito nella nostra guida su Tettoie, pergolati e tende e in quella sulla Tettoia abusiva), se la tettoia è fissa al muro in modo stabile, ed è volta a soddisfare un bisogno duraturo e non provvisorio, è necessaria la licenza edilizia. Se non viene richiesta l’autorizzazione e magari si presenta una semplice denuncia di inizio attività, si commette un reato, quello di abuso edilizio e si è costretti a demolire la tettoia. Se però l’abuso edilizio si prescrive in 4 anni (5 se viene notificata la citazione a giudizio), l’ordine di demolizione può essere impartito in qualsiasi momento, anche a distanza di numerosi anni. In più se è vero che del reato di abuso ne risponde solo l’autore dell’opera, gli effetti della demolizione ricadono anche su chi ha acquistato successivamente la casa con la tettoia, che non potrà trincerarsi dietro il fatto di non aver voluto l’abuso e di non averlo commesso personalmente.
In ogni caso, se la tettoia è conforme agli strumenti urbanistici è sempre possibile chiedere la sanatoria a posteriori. Sanatoria che il Comune non può subordinare al consenso del condominio: questo perché una cosa è il rispetto delle norme amministrative, un’altra il rispetto di quelle civilistiche. Si tratta di due differenti binari che non si incrociano e che non si condizionano a vicenda.

Da un profilo civilistico, ricordiamo che la tettoia costruita su uno stabile in condominio deve rispettare determinati requisiti, anche se ha ottenuto l’autorizzazione dal Comune. In particolare essa non deve:

– pregiudicare il decoro architettonico dell’edificio;

– pregiudicare la stabilità dell’edificio;

– violare le norme sulle distanze minime.

Tettoia abusiva, come evitare la condanna penale

Come si è appena detto, la tettoia abusiva può essere oggetto di una incriminazione penale e del conseguente ordine di demolizione. Se da quest’ultimo non si può scampare neanche con la vendita dell’immobile o con il decorso di molti anni, dalla prima invece sì. Ci sono due possibilità differenti per poter evitare la condanna penale per la tettoia abusiva:
 

  • confidare nella prescrizione dell’abuso edilizio: il termine oltre il quale non si può più essere puniti penalmente è di 4 anni. Il termine slitta a 5 anni se c’è stato un atto interruttivo della prescrizione come ad esempio la citazione a giudizio. La prescrizione cancella il reato definitivamente: di esso non rimane traccia nel casellario giudiziario e la cosiddetta fedina penale dell’autore dell’illecito resta immacolata. Chiaramente è più conveniente – per una questione di immagine sociale – ottenere una assoluzione piena; ma in caso di colpevolezza acclarata, il decorso del tempo è un buon metodo per non subire le sanzioni penali che possono essere anche rilevanti dal punto di vista economico;
  • appellarsi alla particolare tenuità del fatto: si tratta di un istituto di recente introduzione che si applica ai reati più “lievi” – ossia quelli (considerati di minore pericolosità sociale) puniti con la sola pena detentiva non superiore, nel massimo, a 5 anni oppure con la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena detentiva – e sempre a condizione che la condotta non sia stata reiterata (recidiva). In tali ipotesi è possibile usufruire dell’immediata archiviazione del procedimento penale (che, così, viene subito estinto) e della non applicazione della pena. Quindi, non scatterà neanche la sanzione pecuniaria. Tuttavia, in questo caso (a differenza del precedente), del reato resta traccia nel casellario giudiziario.

Nel caso deciso dalla sentenza in commento del tribunale di Bari, il giudice ha valutato positivamente il fatto che il proprietario della tettoia l’aveva costruita in un solo giorno e poi immediatamente demolita quando consapevole dell’abuso.
[1] Trib. Bari, sent. n 4283/2016 del 5.10.2016.