La coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti costituisce reato solo se il giudice accerti in concreto l'offensività della condotta ovvero l'idoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante rilevabile (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 24 aprile 2008, n. 28605; Cassazione, sentenza del 28 ottobre 2008, n. 1222).

In particolare, occorre verificare prima di tutto il principio attivo di sostanza stupefacente estraibile dalla pianta per stabilire se esso sia idoneo o meno alla diffusione della droga sul mercato.

In più occasioni la Cassazione ha affermato il principio secondo cui, sebbene la condotta di coltivazione di piante da cui sono estraibili sostanze stupefacenti costituisca un reato di pericolo presunto, tuttavia "in ossequio al principio di offensività inteso nella sua accezione concreta, spetterà al giudice verificare se la condotta, di volta in volta contestata all'agente ed accertata, sia assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico protetto, risultando in concreto inoffensiva" (Cassazione, sentenza del 2 marzo 2015, n. 9156, che ha assolto l'imputato con la formula "il fatto non sussiste" in ipotesi di coltivazione domestica di cinque piantine, dalle quali sono risultate estraibili grammi 0,1048 di sostanza stupefacente e di cui non è stato neanche indicato il principio attivo; Cassazione, sentenza del 9 febbraio 2016, n. 5254, che ha assolto l'imputato "perchè il fatto non sussiste" in ipotesi di coltivazione di due piante di canapa indiana).