Come è noto, il Decreto Legislativo n. 158/2015 in materia di reati fiscali (omesso versamento delle ritenute certificate ex articolo 10 bis del Decreto Legislativo n. 74/2000; omesso versamento dell'Iva ex articolo 10 ter del Decreto Legislativo n. 74/2000; indebita compensazione relativa a crediti non spettanti ex articolo 10 quater, comma 1, del Decreto Legislativo n. 74/2000) ha introdotto come causa di non punibilità il pagamento integrale dell'imposta dovuta, purchè tale pagamento avvenga prima dell'apertura del dibattimento (prima della riforma del 2015 tale pagamento rappresentava solamente una circostanza attenuante).
ll pagamento deve comprendere l'intera pretesa tributaria, compresi interessi e sanzioni.
Al fine di incentivare il pagamento, l'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 74/2000 prevede che l'imputato possa provvedere alla estinzione del debito tributario anche mediante rateizzazione, ancora non perfezionata prima dell'apertura del dibattimento di primo grado.
In tal caso, è prevista la concessione di un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo, attribuendo al giudice la facoltà di prorogare tale termine, per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario.
Orbene, si è posto il problema dell'efficacia del pagamento avvenuto dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, nei procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 158/2015.
Sul punto è intervenuta la Cassazione con sentenza n. 40314/2016, la quale ha dato una lettura estensiva della norma in questione, stabilendo che nei procedimenti ancora pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, il pagamento integrale del debito tributario, comprensivo di sanzioni e interessi, anche se intervenuto in un momento successivo rispetto all'apertura del dibattimento di primo grado (ma comunque prima del giudicato), determina la non punibilità del reato.
In particolare la Cassazione ha evidenziato che, pur avendo il legislatore previsto quale limite temporale della nuova causa di non punibilità la dichiarazione di apertura del dibattimento, la diversa natura giuridica e la più ampia efficacia attribuita alla fattispecie implicano la necessità di una parificazione degli effetti della causa di non punibilità anche nei casi in cui sia stata superata la preclusione procedimentale.
La Corte ritiene infatti che a seguito della novella legislativa "l'interesse a provvedere al pagamento del debito tributario è necessariamente diverso, e in particolare più intenso, dal momento che tale pagamento non riguarda più soltanto il quantum della punibilità, ma l'an della responsabilità penale. In tale nuovo quadro normativo, sarebbe il principio di uguaglianza, che non tollera trattamenti differenti per situazioni uguali, ad imporre che il pagamento del debito tributario assuma la medesima efficacia estintiva, purché nei procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 158/2015 avvenga prima della formazione del giudicato. Ragionando diversamente, si registrerebbe una disparità di trattamento in relazione a situazioni uguali in ordine alla quale sarebbe prospettabile una questione di legittimità costituzionale".
I principi su esposti sono stati confermati anche da successive sentenze, tra cui Cassazione, sentenza del 9 marzo 2017, n. 11417.